SENTENZA N. 91
ANNO 1979
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Avv. Leonetto AMADEI ,
Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei
giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 79, ottavo comma, in
relazione all'art. 80, dodicesimo comma, del d.P.R.
15 giugno 1959, n. 393, come modificato dagli artt. 1
della legge 14 febbraio 1974, n. 62 e 1 della legge 14 agosto 1974, n. 394
(codice della strada), promossi con le seguenti ordinanze:
1)
ordinanza emessa il 28 novembre 1974 dal pretore di Cervignano
del Friuli nel procedimento penale a carico di Tapparo Italia, iscritta al n. 123 del registro ordinanze
1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 dell'11
giugno 1975;
2)
ordinanza emessa il 28 ottobre 1975 dal pretore di Pizzo nel procedimento
penale a carico di Azzarito Francesco, iscritta al n.
2 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 10 marzo 1976.
Visti
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 13 giugno 1979 il Giudice relatore Oronzo Reale;
udito
il vice avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.
- Nel corso del procedimento penale a carico di Tapparo
Italia, imputata della contravvenzione di cui all'art. 79,
ottavo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n.
393. come modificato dalle leggi 14 febbraio 1974, n.
62, art. 1, e 14 agosto 1974, n. 394, art. 1, per aver affidato, avendone la
materiale disponibilità, una motocicletta di cilindrata 700 cc.
a Zanco Dino, in possesso di patente, categoria B, ma
di età inferiore agli anni ventuno, il pretore di Cervignano
del Friuli sollevava di ufficio questione di legittimità costituzionale della
suddetta norma per preteso contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Il
giudice a quo rilevava all'uopo che l'art. 79 citato enumera una
articolata serie di precetti, richiedendo diversi requisiti a seconda
del tipo dei veicoli della cui guida si tratta; e che, in corrispondenza dei
diversi requisiti richiesti, contiene una differenziata previsione sanzionatoria, a carico di chi si ponga alla guida dei
diversi veicoli, peraltro attuata con la comminatoria, in taluni casi, tra cui
quello in cui versa il nominato Zanco, di sanzioni
amministrative, e, in altri, di sanzioni penali.
Tanto
premesso, lo stesso magistrato poneva in risalto come, di fronte ad una
valutazione legislativa differenziata delle ipotesi di guida di veicolo in
difetto dei requisiti prescritti, il legislatore avesse configurato, senza
distinzioni di sorta, un'unica ipotesi contravvenzionale
a carico di chi, genericamente, affidi veicoli (o animali) a persona priva di
uno qualsiasi dei requisiti di cui sopra.
Ad
avviso del giudice a quo, tale trattamento costituirebbe una
"inammissibile equiparazione relativamente agli affidanti di situazioni
che lo stesso testo legislativo ha chiaramente disciplinato in maniera diversa
relativamente agli affidatari"; ne conseguirebbe
un contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in ragione della ritenuta lesione
del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.
L'ordinanza
veniva ritualmente
notificata e comunicata.
Spiegava
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocato generale dello Stato, chiedendo che la questione fosse dichiarata
non fondata.
Si
osserva all'uopo nell'atto di intervento come, prima delle modifiche introdotte
con la legge 14 febbraio 1974, n. 62, fosse prevista
una sanzione unica per tutti i casi di guida senza patente, di auto o
motoveicoli, come unica era pure la sanzione contravvenzionale
per tutti i casi di affidamento del veicolo a persona manchevole di uno
qualunque dei requisiti richiesti.
Con
la citata legge n. 62 del 1974, il legislatore ha invece distinto i diversi
casi, a seconda delle diverse ipotesi, sanzionando
come reato o come illecito amministrativo le violazioni riscontrabili in chi
guida senza essere in possesso dei vari requisiti; nulla ha immutato circa la
sanzione prevista per l'affidamento incauto dell'autoveicolo, se non la misura
della pena edittale.
Così
facendo il legislatore ha voluto mantenere il carattere penale della sanzione
in tutti i casi previsti, avendo ritenuto più confacente ai fini intimidatori
tale atteggiamento nei confronti di una ipotesi di
reato diversa, soggettivamente ed oggettivamente, da quella delle violazioni
inerenti al fatto di chi guida essendo privo dei requisiti prescritti.
2.
- Il pretore di Pizzo Calabro, nel corso del procedimento penale a carico di Azzarito Francesco, imputato del reato di cui all'art. 79, comma
ottavo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come
modificato dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62, per aver affidato la guida di una autovettura, di cui aveva la materiale disponibilità, a
persona sfornita della patente di guida e che non aveva ancora compiuto gli
anni diciotto, sollevava questione di legittimità costituzionale della norma
suddetta, per preteso contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Osservava
al riguardo il giudice a quo come, a suo avviso,
l'imputato avrebbe dovuto rispondere della contravvenzione di cui all'art. 79,
ottavo comma, citato; e ciò in applicazione del principio di specialità (art.
15 c.p.) atteso che la previsione incriminatrice
contenuta nel detto art. 79 (affidamento di auto o motoveicolo a persona
sprovvista di uno dei requisiti nello stesso articolo indicati - nella specie,
a un minore degli anni diciotto - ), si appalesa
speciale rispetto alla più generica previsione (affidamento di auto o
motoveicolo a persona non fornita di patente di guida) contenuta nel dodicesimo
comma del successivo art. 80, che prevede peraltro una sanzione edittale (arresto fino a tre mesi o ammenda da lire
Orbene,
sempre secondo il pretore, apparirebbe irrazionale che nel caso di affidamento
di un veicolo ad un minore degli anni diciotto, in cui l'affidante, "a
causa delle caratteristiche somatiche del minore", é consapevole della
mancanza delle condizioni prescritte dalla legge, onde agisce con dolo sia
nella forma diretta o intenzionale, sia in quella indiretta o eventuale, sia
prevista una pena edittale meno severa rispetto al
caso di colui che affidi il veicolo a persona adulta, la quale risulti sfornita
di patente. In questa ultima ipotesi infatti,
l'affidante risponderebbe della contravvenzione prevista "per aver omesso,
a causa di colpevole negligenza, di accertare l'esistenza del predetto
requisito".
In
ragione di tale pretesa, irrazionale disparità di trattamento, veniva sollevata questione di legittimità costituzionale
"dell'art. 79, comma ottavo, della legge 14 febbraio 1974, n. 62, nella
parte in cui non esclude espressamente l'applicazione di tale disposizione a
chi affida, avendone la materiale disponibilità, un veicolo a un minore che non
si trovi nelle condizioni richieste dal predetto articolo, e non stabilisce
l'applicazione dell'art.80, comma dodicesimo",
per asserito contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
L'ordinanza
veniva ritualmente
notificata e comunicata; mentre non si aveva costituzione di parti, spiegava
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocato generale dello Stato, chiedendo che venisse dichiarata
l'infondatezza della questione.
Le
considerazioni svolte a sostegno di tale richiesta appaiono peraltro
genericamente improntate alla illustrazione delle innovazioni introdotte con la
legge 14 febbraio 1974, n.
Considerato in diritto
1.
- Le due ordinanze propongono questioni attinenti alla stessa normativa e
possono pertanto essere decise con unica sentenza.
Il
pretore di Cervignano rileva che mentre l'art. 79 del
d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dalle
leggi n. 62/1974 e n. 394/1974, commina pene e sanzioni amministrative diverse
per le varie infrazioni facenti capo a chi guida veicoli non trovandosi nelle
condizioni prescritte, lo stesso articolo, comma ottavo, commina invece una
sanzione unica e indifferenziata (arresto fino a un mese o ammenda da lire
La
questione é manifestamente infondata.
Altro
é il reato di chi guida non trovandosi nelle condizioni prescritte, altro
quello di chi affida il veicolo a persona che, per il difetto di una qualunque
delle condizioni richieste, non é abilitata alla guida. Si tratta, come già
2.
- Il pretore di Pizzo Calabro, dovendo giudicare un imputato dell'affidamento
di autovettura a un minore di 18 anni sfornito di patente, ha ritenuto che, per
il principio di specialità di cui all'art. 15 c.p., nella fattispecie dovesse applicarsi la sanzione (arresto
fino a un mese o ammenda da lire
E
sembrandogli, invece, obiettivamente più grave l'affidamento al minore (le cui
"caratteristiche somatiche" renderebbero consapevole l'affidante
della inabilità alla guida), rispetto all'affidamento a persona adulta sfornita
di patente (l'affidante essendo, in questo caso, solo colpevole di aver omesso
di farsi esibire la patente stessa), il pretore ha denunciato di
incostituzionalità, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 79,
comma ottavo, del richiamato d.P.R. in relazione
all'art. 80, comma dodicesimo, dello stesso, come modificato dalla legge n.
62/1974.
La
questione é inammissibile per difetto di rilevanza.
Come
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
79, comma ottavo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393,
come modificato dagli artt. 1 della legge n. 62 del
1974 e 1 della legge n. 394 del 1974, sollevata, come in narrativa, dal pretore
di Cervignano del Friuli, in
relazione all'art. 3 della Costituzione;
dichiara
inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 79, comma ottavo, in relazione all'art. 80, comma
dodicesimo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393,
modificato dalla legge n. 62 del 1974, come in narrativa sollevata dal pretore
di Pizzo Calabro con riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 12 luglio 1979.
Leonetto AMADEI
- Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 26 luglio 1979.