SENTENZA N. 161
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI,
Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79, terzo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle norme
sulla circolazione stradale), promosso con ordinanza emessa il 20 settembre
1974 dal tribunale di Vigevano nel procedimento penale a carico di Nasonio Gino, iscritta al n. 77 del registro ordinanze 1975
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 del 2 aprile 1975.
Visto
l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 19 maggio 1976 il Giudice relatore Enzo Capalozza;
udito
il vice avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel
corso del procedimento penale a carico di Gino Nasonio
per incauto affidamento di veicolo a persona che non era munita di patente, pur
avendo superato i prescritti esami di idoneità alla guida, il tribunale di
Vigevano, con ordinanza 20 settembre
In
punto di rilevanza il tribunale fa presente che nella specie dovrebbe
applicarsi la norma denunziata, perché questa - sebbene sia stata modificata
dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62 (art. 80, dodicesimo comma, del testo
vigente), sopravvenuta nel corso del giudizio - punisce il fatto con una pena
meno grave.
Nel
merito osserva che la guida senza patente é ora penalmente sanzionata solo nel
caso in cui non siano stati superati gli esami di
idoneità alla guida (art. 80, tredicesimo e quindicesimo comma del testo
vigente); e, che non essendo stata accolta (neppure dalla norma sopravvenuta)
analoga distinzione per l'incauto affidamento di veicolo, situazioni di
differente gravità sarebbero state sottoposte ad un identico trattamento sanzionatorio, in violazione del principio di eguaglianza.
Dinanzi
a questa Corte si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto di
intervento, nel quale chiede che la questione sia dichiarata non fondata.
L'Avvocatura
deduce che, essendo l'affidamento di veicolo fattispecie diversa dalla guida
senza patente, il legislatore ha mantenuto per la prima il rigore della
precedente disciplina per porre un valido freno alla commissione degli illeciti
che ne derivano (e il giudice ha margini abbastanza larghi per la irrogazione della pena in concreto); e che, comunque, il
fatto che nell'ordinamento anteriore non era scriminata
la guida senza patente da parte di persona abilitata, non costituisce motivo
per il legislatore di operare una successiva distinzione sul punto
dell'affidamento dell'automezzo.
Considerato in diritto
1.
- La questione dall'ordinanza in epigrafe rimessa all'esame della Corte é la
seguente: se l'art. 79, terzo comma, del testo unico delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale (d.P.R. 15
giugno 1959, n. 393), sottoponendo allo stesso regime sanzionatorio
l'incauto affidamento di veicolo a persona non munita di patente, sia che
questa abbia superato, sia che non abbia superato i
prescritti esami di idoneità alla guida, violi l'art. 3 della Costituzione.
2.
- Bene ha ritenuto il giudice a quo, alla stregua dell'art. 25,
secondo comma, Cost. (come pure dell'art. 2, terzo comma, del codice
penale), che la norma che dovrebbe applicarsi nel giudizio di merito é l'art.
79, terzo comma, del d.P.R. n. 393 del 1959, perché
il corrispondente disposto dell'art. 80, dodicesimo comma,
quale risulta dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62, é meno favorevole
all'imputato: il primo prevede la pena dell'arresto sino a tre mesi ovvero
l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila; il secondo, tenendo ferma la
misura dell'arresto, eleva l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.
3.
- L'art. 80, nono comma, del testo unico puniva chiunque guidasse
autoveicoli senza essere munito della patente (arresto da tre a sei mesi e
ammenda da lire diecimila a lire quarantamila), ancorché avesse superato i
prescritti esami, mentre l'art. 80, quindicesimo comma, della legge n. 62 del
1974, innovando la disciplina anteriore, ha degradato ad illecito
amministrativo (pagamento di somma da lire quattromila a lire diecimila) la
guida senza patente da parte di chi abbia sostenuto con esito positivo gli
esami suddetti.
L'ordinanza
di rimessione deduce che contrasterebbe con l'art. 3
Cost. la persistente previsione come fatto di reato - per effetto della ultrattività della disposizione più favorevole ora abrogata
- dell'affidamento o del consenso alla guida a persona che, non essendo munita
della patente, abbia tuttavia superato gli esami.
4.
- La questione non é fondata.
Le
due ipotesi normative sono del tutto autonome ed hanno
ciascuna una propria ratio, la cui valutazione é riservata alla discrezionalità
legislativa, che, nella specie, é rimasta nei limiti della ragionevolezza.
É
appena il caso di rilevare che il divieto penalmente sanzionato é anche volto,
sul piano pratico, ad evitare che il noleggiatore consegni un automezzo a
persona la cui abilità nella guida (indipendente dal superamento degli esami)
egli, spesso, non é in grado di conoscere.
É,
d'altronde, pertinente osservare che il pericolo determinato dalla guida da
parte di chi dispone di automezzo proprio (col quale magari si é già
esercitato) é assai minore (e meno frequente) di quello derivante dalla
circolazione di un autoveicolo altrui, indebitamente affidato da chi ne abbia
la materiale disponibilità.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, terzo
comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale), sollevata con l'ordinanza
in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di
Vigevano.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 24 giugno 1976.
Paolo
ROSSI - Luigi
OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo
Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO – Leopoldo ELIA.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 7 luglio 1976.