SENTENZA N. 138
ANNO
1979
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Avv. Leonetto AMADEI , Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 8 marzo 1968,
n. 152; articolo unico legge 15 ottobre 1969, n. 746 (Nuove norme in materia
previdenziale per il personale degli Enti locali) promosso con ordinanza emessa
il 23 gennaio 1976 dal tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, sui
ricorsi di Mazzoni Umberto, Brunori Bruno e Pinca Bruno, iscritta al n. 315 del
registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 151 del 9 giugno 1976.
Udito
nella camera di consiglio del 4 maggio 1979 il Giudice relatore Guglielmo
Roehrssen.
Ritenuto in fatto
Nel
corso di un giudizio promosso da taluni dipendenti del Comune di Foligno,
collocati a riposo fra il 1962 ed il 1965, diretto ad ottenere il trattamento
supplementare di fine servizio deliberato da detto Comune con delibere del 1948
e 1949, annullate dal Governo ex art. 6 t.u. n. 383 del 1934, il tribunale
amministrativo dell'Umbria ha sollevato questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto degli articoli 17 della legge 8 marzo 1968, n. 152 e
dell'art. unico della legge 15 ottobre 1969, n.
Si
osserva nell'ordinanza di rimessione che in tal modo la reviviscenza delle
delibere annullate é stata disposta solo a vantaggio del personale che
risultasse in servizio alla data del 1 marzo 1966, con esclusione quindi dal
beneficio predetto del personale che, a quella data risultasse già collocato a
riposo, cosicché ne deriverebbe una disciplina ingiustificatamente
differenziata nei riguardi di quest'ultima categoria di personale - nella quale
rientrano i ricorrenti che promossero il giudizio a quo - rispetto:
a)
al personale, cessato dal servizio, in data antecedente al 1 marzo 1966, da
Enti presso i quali risultavano operanti delibere, istitutive dei trattamenti
supplementari, non annullate ex art.
b)
al personale, in servizio al 1 marzo 1966, presso Enti nel cui ordinamento é
stato disposto l'annullamento di ufficio di delibere istitutive di trattamenti
supplementari.
Si
osserva nell'ordinanza di rimessione che non sarebbe dato, infatti, scorgere
per quale ragione - nel quadro di un regime volto a riconoscere la retroattiva
legittimità ai trattamenti supplementari istituiti prima del 1 marzo 1966 - sia
stata riconosciuta la inoperatività degli annullamenti di ufficio nei riguardi
del personale in servizio al 1 marzo 1966 e non anche di quello cessato prima
di tale data.
Nel
giudizio non vi é stata costituzione di parti.
Considerato in diritto
1.
- Il tribunale amministrativo regionale dell'Umbria ha sollevato questione di
legittimità costituzionale della normativa risultante dall'art. 17 della legge
8 marzo 1968, n. 152 e dall'articolo unico della legge 15 ottobre 1969, n.
La
questione non é fondata.
2.
- La legge n. 152 del
Il
citato art.
In
tal modo il legislatore ha fissato al 1 marzo 1966 la data di applicazione del
nuovo ordinamento, dal quale non vengono in alcun modo toccati i dipendenti già
cessati dal servizio alla medesima data: nello stabilire questa data il
legislatore, come é evidente, ha fatto uso del potere discrezionale che gli é
proprio quando determina il momento dal quale una legge deve produrre i suoi
effetti.
E
questa Corte ha già affermato (sentenza n. 138 del
1977) che "non può contrastare con il principio di uguaglianza un
differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in
momenti diversi nel tempo, perché lo stesso fluire di questo costituisce di per
sé un elemento diversificatore in rapporto a situazioni concernenti sia gli
stessi soggetti come gli altri componenti dell'aggregato sociale": il che
é stato affermato anche in tema di trattamento di quiescenza, essendosi
ritenute le situazioni dei collocati a riposo legittimamente differenziate in
relazione alla data di cessazione dal servizio (sentenze n. 57/1973
e n. 92/1975).
Non
é, pertanto, censurabile sotto il profilo dell'art. 3 della Costituzione il
disposto della legge n. 152 del 1968 per avere posto a base delle sue norme la
differenza fra personale a riposo o in servizio alla data 1 marzo 1966 e per
avere applicato soltanto al secondo la nuova normativa.
3.
- Tutto ciò premesso, va poi osservato che la legge n. 746 del
Così
facendo, la legge del 1969 si é riferita alla stesso personale del quale si era
occupata la legge del 1968, cioé, ripetesi, al personale ancora in servizio
alla data del 1 marzo 1966, chiarendo la interpretazione esatta della norma ed
eliminando la diversità che si era venuta a creare, nell'ambito di questo solo
personale, per il fatto che talune delle cennate deliberazioni istitutive erano
state annullate ed altre no.
Se
così stanno le cose, appare chiaro che la legge del 1969 si é mantenuta nel
medesimo ambito della precedente legge del 1968 e che il riferimento alla data
del 1 marzo 1966 altro non costituisce che la ripetizione di un dato
fondamentale di quella legge, necessaria, peraltro, per identificare l'ambito
anche della nuova norma.
Valgono,
di conseguenza, anche per la legge del 1969 le stesse considerazioni svolte a
proposito di quella del 1968.
4.
- Quanto all'altro profilo della questione - disparità di trattamento fra
personale cessato dal servizio prima del 1 marzo 1966 da Enti presso i quali
erano operanti delibere, istitutive di trattamenti supplementari, non annullate
ex art. 6 t.u. n. 383 del 1934 e personale cessato dal servizio da enti le cui
delibere furono annullate - non si vede come esso possa risolversi in una
censura della normativa impugnata, sostanziandosi nella deduzione di una
disparità sorta in sede applicativa e come tale non idonea a dar luogo a
fondate censure d'incostituzionalità e che, oltre tutto, non deriva dalle norme
impugnate, bensì dalla normativa in precedenza esistente nella materia.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto
dell'art. 17 della legge 8 marzo 1968, n. 152 ("Nuove norme in materia
previdenziale per il personale degli enti locali") e dell'articolo unico
della legge 15 ottobre 1969, n. 746 ("Interpretazione autentica
dell'articolo 17, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, recante
nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali")'
sollevata dal TAR dell'Umbria con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art.
3 della Costituzione.
Così
deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1979.
Leonetto AMADEI
- Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI – Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO -
Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
- Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 6 dicembre 1979.