SENTENZA
N. 11
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 18, terzo comma, del r.d. 18 giugno 1931,
n. 773 (t.u. leggi di pubblica sicurezza), promosso con ordinanza emessa il 25
novembre 1974 dal pretore di Firenze nel procedimento penale a carico di
Rampella Calogero, iscritta al n. 449 del registro ordinanze 1975 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 del 19 novembre 1975.
Udito
nell'udienza pubblica del 7 marzo 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza
25 novembre 1974 il pretore di Firenze ha ritenuto rilevante e non
manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 18, comma
terzo, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, così come modificato dalla sentenza 10 giugno
1970, n. 90 della Corte costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 17, 21
e 27 Cost., sul riflesso che la incriminazione di coloro, i quali siano al
giorno del mancato preavviso della riunione in luogo pubblico in cui han preso
la parola, per un verso contrasterebbe con l'art. 21, comma primo, e, per altro
verso, non riceverebbe giustificazione da altri principi costituzionali. Invero
- prosegue il giudice a quo - , se si dimostrasse l'accordo con i
promotori, gli oratori risponderebbero come correi dei promotori non già come
oratori, laddove, se l'accordo non fosse dimostrato, l'incriminazione degli
oratori in quanto tali contrasterebbe con l'art. 27, comma primo. La
differenziazione, poi, tra oratori e partecipi alla riunione che si limitano ad
assistervi, deriverebbe proprio dalla manifestazione del proprio pensiero, che
é tutelata dall'art. 21, comma primo; donde la violazione dell'art. 3. Né -
sempre a giudizio del pretore di Firenze - la incriminazione degli oratori,
consci del mancato preavviso, potrebbe trarsi da quei comprovati motivi di sicurezza
o di incolumità pubblica, che, a sensi dell'art. 17, comma terzo, impongono
alle competenti autorità di vietare riunioni in luogo pubblico, perché ebbe la
stessa Corte ad avvertire, nella sentenza 90/1970,
che una cosa é l'onere, che sui promotori grava, di dare preavviso della
progettata riunione in luogo pubblico e altra cosa é la comprovata sussistenza
di motivi di sicurezza o di pubblica incolumità che impongono - ne abbiano le
autorità ricevuto preavviso oppur no - di vietarle.
Sebbene la
ordinanza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 19 novembre 1975, sia
stata, a seguito di reiterate sollecitazioni della Cancelleria della Corte,
ritualmente notificata e comunicata, nessuno si é costituito, né ha spiegato
intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. -
Successivamente all'ordinanza del pretore di Firenze, la Corte, con sent. 51/1975,
ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità della norma di diritto
impugnata perché il pretore di Bolzano che, con ordinanza 25 novembre 1972,
ebbe a riproporla, non aveva addotto nuovi argomenti né prospettato la
questione sotto nuovi profili. Siffatto apprezzamento non può ripetersi per il
pretore di Firenze il quale, ampliando l'area dei parametri di
costituzionalità, prospetta nuove argomentazioni, che la Corte non può non
assoggettare ad esame.
2. - Nella sent. 90/1970
si giudicò fondata la questione di costituzionalità dell'art. 18, comma terzo,
che commina pena contravvenzionale per coloro che prendono la parola in
riunioni in luogo pubblico, non precedute da preavviso, e, per contro, si
reputò infondata la questione di costituzionalità della stessa norma riferita a
chi in dette riunioni prenda la parola pur essendo conscio del mancato
preavviso; sulla base della duplice premessa si dichiarò l'illegittimità
dell'art. 18, comma terzo, t.u.p.s. nella parte in cui non limita la previsione
punitiva a coloro che prendono la parola essendo a conoscenza della omissione
del preavviso.
Tale essendo
la struttura logico-giuridica del precedente del 1970, sembra chiaro che, se
più non possono essere incriminati coloro che prendono la parola in riunione in
luogo pubblico non essendo a conoscenza del mancato preavviso, permane per la
Corte integro il compito di verificare se sia, oppur no, fondata la questione
di costituzionalità dell'art. 18, comma terzo, in quanto se ne assumano
destinatari coloro che, pur essendo a conoscenza del mancato preavviso,
prendano la parola in riunioni in luogo pubblico.
3. -
L'attenta considerazione degli argomenti esposti nella ordinanza di rimessione
e il riesame della materia, non priva di difficoltà come quella che coinvolge
il coordinamento tra interessi costituzionalmente garantiti, inducono la Corte
a sancire l'illegittimità dell'art. 18, comma terzo, anche se destinatari ne
siano coloro che abbiano preso la parola in riunioni in luogo pubblico pur
essendo a conoscenza del mancato preavviso alle competenti autorità.
La
circostanza che la posizione di costoro non si confonda con la condizione dei
partecipi che non hanno preso la parola non giova da sola a porre i primi sullo
stesso piano dei promotori, che non assolsero al dovere del preventivo
preavviso: pertanto, fondata é la censura di violazione dell'art. 3, voltaché
l'indiscussa disparità tra partecipi silenti e oratori si é utilizzata per
affermare l'affinità tra promotori e oratori.
D'altro canto
é estranea alla fattispecie, descritta nel testo anche originario dell'art. 18,
comma terzo, la considerazione di pur comprovati motivi di sicurezza o di
pubblica incolumità (beni, garantiti dall'art. 17, ad insidiare i quali
potrebbe indirizzarsi il comportamento di coloro che prendono la parola in
riunioni non precedute da preavviso) perché, come riunioni, pur precedute da
preavviso, ben possono attentare alla sicurezza o alla pubblica incolumità,
così riunioni, non precedute da preavviso, possono svolgersi senza che ne siano
in alcun modo pregiudicate la sicurezza o la incolumità pubblica.
La
presunzione o la supposizione, infine, di accordo con i promotori, non
solleciti di dar preavviso della riunione, cui conferirebbe sostanza la
conoscenza, negli oratori non promotori, del mancato preavviso, non equivale di
per se stessa a piena prova e, pertanto, non giova, vuoi sul piano normativo
vuoi nell'area dell'istruzione probatoria, ad equiparare gli oratori consci del
mancato preavviso ai promotori negligenti, senza negar rispetto all'art. 27,
comma secondo.
Il raffronto
tra gli artt. 3, 17 e 27, lungi dal giustificare la sussunzione, nell'art. 18,
comma terzo, del comportamento degli oratori consci del mancato preavviso,
evidenzia la violazione di tali precetti costituzionali. Parimenti
l'incriminazione dei soli oratori in questione implica violazione del diritto
di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, garantito dall'art.
21, comma primo.
Ne consegue
la illegittimità, senza residuo, dell'art. 18, comma terzo, (secondo periodo)
t.u.p.s.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma terzo (secondo periodo) r.d.
18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui prevede la incriminazione
contravvenzionale di coloro che prendono la parola in riunione in luogo
pubblico essendo a conoscenza della omissione di preavviso previsto nel primo
comma.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4
maggio 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido
ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI -
Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 10 maggio 1979.