SENTENZA N. 51
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18,
terzo comma, ultima parte, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza), promosso con ordinanza emessa il 25 novembre 1972
dal pretore di Bolzano nel procedimento penale a carico di Bertoldi
Mauro ed altri, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 1973 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 del 4 aprile 1973.
Udito nella
camera di consiglio del 9 gennaio 1975 i1 Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
Ritenuto in fatto
Nel procedimento
penale a carico di Mauro Bertoldi, Gilberto Gabrielli, Bruno Lovera e Silvano
Bassetti, imputati della contravvenzione di cui all'art. 18,
commi primo e terzo, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (approvazione del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), per avere promosso una riunione
in luogo pubblico senza averne dato il prescritto preavviso al questore, ed i
primi due anche della contravvenzione di cui alle stesse norme per avere preso
la parola nella predetta riunione, il pretore di Bolzano ha ritenuto in
contrasto con l'art. 21 della Costituzione l'art. 18, comma terzo, ultima
parte.
Posto che la
norma, alla luce della sentenza di questa Corte n. 90 del 1970,
"va intesa nel senso che sono punibili solo coloro che prendono la parola
pur essendo a conoscenza dell'omissione del preavviso", secondo
l'ordinanza del giudice a quo del 25
novembre
Notificata,
comunicata e pubblicata l'ordinanza, davanti a questa Corte non si é avuta
alcuna costituzione di parte e non ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri; e la causa é stata, per ciò, trattata in camera di
consiglio.
Considerato in diritto
1. - Il pretore
di Bolzano, con l'ordinanza indicata in epigrafe, solleva, in
riferimento all'art. 21, comma primo, della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 18, comma terzo, ultima parte, del
r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (approvazione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza), secondo cui sono puniti (con l'arresto fino a sei mesi e
con l'ammenda da lire quarantamila a lire centosessantamila) coloro che nelle
riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico promosse senza che ne sia stato
dato avviso, almeno tre giorni prima, al questore, prendono la parola essendo a
conoscenza dell'omissione del preavviso.
2. - Il giudice a
quo, a proposito della norma denunciata, da lui intesa nel senso ora detto ed
in conformità alla pronuncia di questa Corte emessa con la sentenza n. 90 del
1970, ritiene che essa comprenda in sé e consideri come penalmente illecite
due ipotesi a seconda che il fatto di prendere la parola nelle dette riunioni
realizzi o non realizzi un'attività di promozione della riunione o di concorso
in detta attività. E sostiene che quel fatto, nel primo caso,
integri un comportamento autonomamente punibile in base all'art. 18,
comma terzo, parte prima, in quanto realizzazione dell'indicata attività, e che
la relativa norma non sia costituzionalmente illegittima; e di contro, che la
violazione dell'art. 21 della Costituzione si avrebbe là ove la norma assume
come penalmente illecita la seconda delle dette due ipotesi.
La questione così
proposta appare non fondata.
Giova tenere
presente che con la ricordata sentenza n. 90 del
1970, questa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità
costituzionale, e sempre per contrasto con l'art. 21 della Costituzione,
dell'art. 18, comma terzo, ultima parte, del citato t.u., ha distinto, tra coloro che partecipano ad una riunione
per cui é mancato l'avviso previsto dal primo comma, quelli che prendono la
parola dai semplici intervenuti; ed in modo implicito, ha considerato a parte i
promotori della riunione che prendono la parola. E che con la detta sentenza la
norma denunciata é stata dichiarata illegittima "nella parte in cui non
limita la previsione punitiva a coloro che prendono la parola essendo a
conoscenza dell'omissione di preavviso".
Va quindi
rilevato che ora si vorrebbe ulteriormente ridurre la portata della previsione
normativa, facendo rientrare, come si é detto, una delle due ipotesi
prospettate dal giudice a quo e precisamente la prima, nell'ambito del primo
comma dell'articolo I8, e mirandosi ad una pronuncia di incostituzionalità per
quanto concerne la seconda ipotesi.
Ma in contrario
non può non osservarsi che a sostegno dell'impugnativa della parte della norma
relativamente alla quale con la precedente sentenza la questione é stata in
sostanza considerata non fondata, il pretore di Bolzano non ha portato nuovi
argomenti né ha prospettato la questione sotto nuovi profili, essendosi
limitato a dire che il fatto di prendere la parola in una delle anzidette
riunioni, per una persona che sia a conoscenza dell'omissione del necessario
preavviso, "in quanto esercizio di una libertà costituzionalmente
garantita, non può acquisire carattere di illecito penale" e che la detta
questione appariva meritevole di riesame.
Alla Corte,
pertanto, non rimane che stare alla sua precedente decisione, con la
dichiarazione di non fondatezza della questione come sopra proposta.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 18, comma terzo, ultima parte, del r.d. 18 giugno
1931, n. 773 (approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza),
sollevata, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, dal pretore di
Bolzano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in
Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 20 febbraio 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 6 marzo 1975.