SENTENZA N. 90
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZI'
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
AVV. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 18, terzo comma, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 giugno
1968 dal pretore di Brindisi nel procedimento penale a carico di Mennitti
Domenico, iscritta al n. 168 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 28 settembre 1968;
2) ordinanza emessa l'8 ottobre 1969
dal pretore di Verona nel procedimento penale a carico di Brigo Corrado e
Benato Beniamino, iscritta al n. 423 del registro ordinanze 1969 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 del 10 dicembre 1969.
Udito nella camera di consiglio del
6 maggio 1970 il Giudice relatore Costantino Mortati.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento
penale pendente nei confronti di tale Mennitti Domenico, imputato del reato
previsto e punito dall'art. 18, terzo comma, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, per avere preso
la parola nel corso di una riunione non preavvisata, il pretore di Brindisi,
con ordinanza 10 giugno 1968, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale di siffatta norma incriminatrice in riferimento all'art. 21
della Costituzione.
Nel provvedimento si osserva,
innanzi tutto, che il preavviso da dare all'autorità di pubblica sicurezza, ai
sensi dell'art. 17 della Costituzione, per le riunioni che debbano svolgersi in
luogo pubblico, non può essere equiparato ad una istanza di autorizzazione e
che pertanto le riunioni non preavvisate non possono, in sé e per sé, essere
ritenute illecite.
Conseguente a tali premesse risulta
la previsione come reato dell'opera dei promotori di una riunione tenutasi
senza preavviso, mentre priva di ogni base costituzionale risulta la punizione
di coloro che abbiano soltanto preso la parola nel corso di una tale riunione.
Tale norma incriminatrice, secondo il pretore, appare anzi contrastante con il
predetto art. 21 che ha inteso abolire qualsiasi limitazione della libertà di
manifestazione del pensiero che non trovi giustificazione nella Costituzione
stessa.
L'ordinanza é stata regolarmente
notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 28
settembre 1968, ma nessuno si é costituito né é intervenuto nel relativo
giudizio.
2. - Analoga questione é stata
sollevata altresì dal pretore di Verona con l'ordinanza 8 ottobre 1969 pronunciata
nel corso del procedimento penale contro Brigo Corrado e Benato Beniamino.
In tale provvedimento vengono svolte
osservazioni simili a quelle del pretore di Brindisi e si conclude nel senso
che l'esercizio del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero nel
corso di una riunione in luogo pubblico, per la quale sia stato omesso il
prescritto preavviso, non può avere alcuna rilevanza in sede penale, una volta
constatato che la semplice partecipazione alla riunione stessa non può essere incriminata
ai sensi del citato art. 18. Ove invece il partecipante alla riunione sia
incriminato soltanto per il fatto di avere manifestato il proprio pensiero -
come avviene in base alla norma impugnata - chiara appare la violazione
dell'art. 21 della Costituzione.
Anche tale ordinanza é stata
regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
311 del 10 dicembre 1969, ma nessuno si é costituito nel relativo giudizio.
Considerato in diritto
Le due cause riguardano la stessa
questione, sicché si rende opportuna la loro riunione e la decisione con unica
sentenza, resa in camera di consiglio mancando la costituzione delle parti.
1. - L'interpretazione che dell'art.
17 della Costituzione danno le ordinanze in esame, nel senso che esso, pel
fatto di condizionare ad un semplice preavviso le riunioni in luogo pubblico
che si svolgano pacificamente e senz'armi, ha inteso escludere ogni preventivo
intervento autorizzativo da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, ed
invece imposto solo un onere a carico dei promotori, deve ritenersi esatta. Dal
che discende che nessun illecito penale può addebitarsi a coloro che
partecipino ad una riunione non preceduta da preavviso, dato che tale
partecipazione si risolve nel concreto esercizio di un diritto
costituzionalmente protetto.
L'art. 18, terzo comma, del T.U.
delle leggi di P.S., che viene denunciato fa esatta applicazione del principio
costituzionale (come la Corte ha riconosciuto con la sent. n. 9 del 1956)
nella parte in cui sanziona penalmente solo il comportamento dei contravventori
all'obbligo del preavviso e non già quello degli intervenuti alla riunione nei
cui riguardi, come si é detto, nessun addebito può essere formulato. Conferma
di tutto ciò può trarsi dallo stesso articolo 18 in esame che al quarto comma
non impone l'obbligo, ma conferisce all'autorità di P.S. solo la facoltà di
impedire che le riunioni non precedute da preavviso abbiano luogo, nonché dall'art.
28 del regolamento esecutivo del T.U. n 635 del 1940, secondo cui, nel caso di
omissione dell'avviso, l'autorità stessa provvede a impedire che la riunione
abbia luogo oppure a vigilarne lo svolgimento.
2. - Invece é da ritenere che
l'articolo stesso contraddica alla Costituzione allorché commina pena
contravvenzionale contro coloro i quali nelle riunioni predette prendano la
parola. Se anche si dovesse ritenere che le garanzie costituzionali del diritto
in parola non siano rivolte solo a quelle fra le riunioni che abbiano come
proprio scopo le manifestazioni o lo scambio del pensiero, é tuttavia certo che
a queste esse si rivolgono in via primaria, così da far considerare la libertà
di riunione quale uno degli strumenti necessari per la soddisfazione di
quell'interesse fondamentale dell'uomo vivente in società, di scambiare con gli
altri le proprie conoscenze, opinioni, convinzioni: ed é perciò che la sua
disciplina non può non esigere un coordinamento con quella che l'art. 21 detta
per assicurare la libertà di manifestazione del pensiero. Ora appare evidente
come contrasti con quest'ultima disposizione la sanzione penale irrogata contro
coloro ai quali nessun altro addebito si fa all'infuori di quello di avere in
una riunione preso la parola, cioè esercitata la facoltà corrispondente alla
più propria ragione d'essere della riunione medesima.
3. - La parte dell'art. 18 qui
considerata si sottrae a censura di incostituzionalità relativamente al solo
caso in cui chi prende la parola sia a conoscenza dell'omissione del preavviso.
Infatti la posizione che in tal caso egli viene ad assumere, di parte più
spiccatamente attiva fra i convenuti, o fa presupporre un accordo con i
promotori (ai quali, a tenore dell'art. 19 del citato regolamento per
l'esecuzione del T.U. leggi di P.S., incombe l'onere di comunicare le
generalità dei designati a prendere la parola), o comunque lo qualifica in modo
particolare, così da assimilarlo ai promotori stessi, differenziandolo dai
semplici intervenuti, mai punibili anche ove si dimostrasse la conoscenza da
parte loro dell'irregolarità intervenuta.
Non si vuole, col richiedere
siffatta conoscenza, aver riguardo all'elemento soggettivo (ritenuto,
dall'opinione prevalente, necessario a far sorgere la responsabilità penale per
i reati contravvenzionali: responsabilità che verrebbe meno allorché il
prevenuto fornisca la prova della mancanza di colpa o dolo); ma invece
precisare l'ambito della fattispecie contravvenzionale ex art. 18, terzo comma
ultima parte, che in tanto può ritenersi conforme a Costituzione in quanto si
consideri elemento costitutivo del reato addebitabile a chi prende la parola la
consapevolezza dell'infrazione in cui siano incorsi i promotori.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 18, terzo comma, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in
cui non limita la previsione punitiva a coloro che prendono la parola essendo a
conoscenza dell'omissione di preavviso previsto dal primo comma.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 3 giugno 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE TRIMARCHI -
Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 10
giugno 1970.