SENTENZA N. 129
ANNO 1977
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI,
Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge
regionale Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5, modificato dall'art. 7 della
legge regionale 14 agosto 1967, n. 15 (Composizione ed elezione degli organi
delle amministrazioni comunali), promosso con ordinanza emessa il 14 maggio
1976 dal tribunale di Bolzano, sul ricorso di Schrott
Florian Peter contro il
Comune di Ortisei, iscritta al n. 509 del registro
ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253
del 22 settembre 1976.
Visto
l'atto di costituzione di Schrott Florian
Peter;
udito
nell'udienza pubblica del 15 giugno 1977 il Giudice relatore Leopoldo Elia;
udito
l'avv. Claudio Emeri, per Florian
Peter Schrott.
Ritenuto in fatto
Schrott Florian Peter ricorreva innanzi al tribunale di Bolzano contro
delibera del consiglio comunale di Ortisei che lo
aveva dichiarato ineleggibile alla carica di consigliere
comunale perché amministratore (presidente) di ente sovvenzionato in modo
continuativo dal comune medesimo; assumeva, fra l'altro, che non si era tenuto
debito conto della circostanza decisiva che egli aveva rinunziato a tale carica
anteriormente alla delibera di convalida.
All'udienza
del 14 maggio 1976 il tribunale adito, accogliendo eccezioni
sostanzialmente conformi del P.M. e del ricorrente, sollevava questione
di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge della
regione autonoma del Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5, recante
"Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni
comunali" (comma aggiunto con l'art. 7 della legge regionale 14 agosto
1967, n. 15, recante "Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 6
aprile 1956, n. 5, e 19 settembre 1963, n. 28, sulla composizione ed elezione
degli organi amministrativi comunali"), per contrasto con l'art. 51 della
Costituzione e con l art. 5 dello Statuto speciale nel testo di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. La norma, infatti, fissando
il termine per la utile cessazione della causa di
ineleggibilità in esame all'ultimo giorno previsto per il deposito delle
candidature e non ad un momento successivo purché anteriore alla convalida,
comprimerebbe senza ragione plausibile il diritto di accedere alle cariche
elettive riconosciute a tutti i cittadini dall'art. 51, primo comma, della
Costituzione.
Il
giudice a quo richiamava, a conforto
del dubbio prospettato, la sentenza n. 129 del
1975 di questa Corte la quale ha accolto censure analoghe sollevate nei
confronti di norma della legislazione statale.
La
norma impugnata violerebbe, ancora, ad avviso del giudice a quo, l'art. 5 dello Statuto speciale
perché contrasterebbe con i principi generali della legislazione dello Stato
quali si sarebbero venuti a configurare anche in seguito alla menzionata sentenza n. 129 del
1975.
Si
costituiva nel giudizio innanzi a questa Corte Schrott
Florian Peter, a mezzo dell'Avv. Emeri, il quale
chiedeva pronunzia di accoglimento, ribadendo ed illustrando i motivi di dubbio
già evidenziati nell'ordinanza di rimessione. Nella
udienza di discussione sviluppava ed approfondiva le tesi già svolte,
confermando le conclusioni prese.
Considerato in diritto
L'ordinanza
solleva il dubbio che la norma elettorale da essa
denunziata in relazione all'art. 51 Cost. (ma anche all'art. 5 Statuto
Trentino-Alto Adige, per violazione del limite dei principi dell'ordinamento
giuridico dello Stato e dei principi stabiliti dalle leggi statali in materia)
risulti costituzionalmente illegittima per gli stessi motivi sui quali si é
fondata questa Corte allorché con sent.
n. 129 del 1975 ha dichiarato la illegittimità
costituzionale in parte qua dell'art. 15, n. 3, del t.u. delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali
approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; e cioé limitatamente alla parte in cui considera ineleggibili gli amministratori di enti, istituti o aziende
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune, che siano
cessati dalla carica o si siano dimessi prima della convalida della elezione.
La
questione é evidentemente fondata.
In
effetti, la ratio della sent.
n. 129 del 1975 - ed ora anche della sent.
n. 45 del 1977 - che si rifà alla esigenza di
applicare nella misura più ampia possibile la norma dell'articolo 51, primo
comma (compatibilmente con la necessità di evitare ogni forma di indebita
influenza che possa alterare la autenticità della competizione elettorale),
ricorre anche per l'art. 18, secondo comma, della legge regionale Trentino-Alto
Adige 6 aprile 1956, n. 5 (comma aggiunto dall'art. 7 della legge regionale 14
agosto 1967, n. 15).
Pertanto
resta assorbito l'altro motivo di censura.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
la illegittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge
regionale Trentino- Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5 (comma aggiunto dall'art. 7
della legge regionale Trentino-Alto Adige 14 agosto 1967, n. 15) limitatamente
alla parte in cui prescrive che le cause di ineleggibilità previste nell'art.
18, n. 3, nel testo modificato dalla legge regionale Trentino-Alto Adige 14
agosto 1967, n. 15, hanno effetto se gli interessati, pur cessando dalla carica
prima della convalida delle elezioni, abbiano fatto venir meno tali cause di
ineleggibilità dopo l'ultimo giorno utile per il deposito delle candidature.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 4 luglio 1977.
Paolo
ROSSI - Luigi
OGGIONI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA
- Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 14 luglio 1977.