SENTENZA
N. 45
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 5, n. 3, del decreto del
Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3 (approvazione del testo
unico delle leggi per l'elezione dei Consigli comunali nella Regione
siciliana), e dell'art. 15, nn. 3 e 6, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (testo
unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
Amministrazioni comunali), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza
emessa il 21 ottobre 1974 dalla Corte di cassazione - sezione I civile - sul
ricorso proposto da Catalano Salvatore contro Di Martino Giuseppe, iscritta al
n. 115 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 145 del 4 giugno 1975;
2) ordinanza
emessa il 4 febbraio 1975 dal tribunale di Belluno, sul ricorso proposto da
Marta Raffaele ed altri contro Piazza Luigi, iscritta al n. 124 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145
del 4 giugno 1975;
3) ordinanza
emessa il 19 maggio 1976 dal tribunale di Frosinone sul ricorso proposto da
Rengo Mario contro Frascaro Antonio, iscritta al n. 506 del registro ordinanze
1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218 del 18
agosto 1976.
Visti gli
atti di costituzione di Catalano Salvatore, di Rengo Mario e di Marta Raffaele;
udito
nell'udienza pubblica del 24 novembre 1976 il Giudice relatore Leopoldo Elia;
uditi l'avv.
Massimo Severo Giannini, per Catalano, e l'avv. Piermaria De Cesaris, per
Rengo.
Ritenuto in fatto
1. - Il
Consiglio comunale di Comiso, con delibera del 2 aprile 1973, sulla cui
legittimità si pronunziava in senso positivo la Commissione provinciale di
Ragusa con decisione in data 13 aprile 1973, dichiarava ineleggibili, ai sensi
dell'art. 5, n. 3, del d.P.Reg. sic. 20 agosto 1960, n. 3, il dottor Beluardo
Carmelo, il dott. Catalano Salvatore ed il dott. Gaglio Francesco, perché i
primi due medici stipendiati ed il terzo amministratore dell'ospedale Regina
Margherita di Comiso, sovvenzionato dal comune medesimo.
Tale delibera
veniva impugnata dal Beluardo e dal Catalano, oltre che, separatamente, dal
Gaglio, i quali contestavano che ricorressero le condizioni per applicare la
norma invocata, non essendo più riconosciuto ai comuni alcun potere di
controllo e vigilanza sugli enti ospedalieri, dopo la riforma introdotta con
legge 12 febbraio 1968, n. 132, e non potendo la fornitura di acqua ed energia
elettrica effettuata dal comune considerarsi, per la esiguità del suo valore in
rapporto alle effettive esigenze funzionali dell'ospedale Regina Margherita,
vera e propria sovvenzione.
Il tribunale
di Ragusa, con sentenza in data 18 giugno 1972, pur riconoscendo la fondatezza
dei rilievi contenuti nel primo motivo, respingeva i ricorsi, ritenendo che la
fornitura di cui si tratta dovesse configurarsi come sovvenzione. Tale sentenza
veniva confermata, il 23 novembre 1973, dalla Corte di appello di Catania,
investita della questione in seguito ad impugnazione del Catalano.
Il Catalano
proponeva allora ricorso in Cassazione, deducendo la falsa applicazione
dell'art. 5, n. 3, d.P.Reg.sic. 20 agosto 1960, n. 3, data appunto l'esiguità
del contributo ed il suo carattere meramente simbolico e facoltativo, nonché
omessa ed insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia.
Nelle fasi precedenti e nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione si
costituiva, presentando controricorso, Di Martino Giuseppe, chiamato a
surrogare il Catalano nella funzione di consigliere comunale.
La Corte di
cassazione, accogliendo una conforme eccezione del Catalano, sollevava
questione di costituzionalità in ordine alla norma legislativa di cui si
tratta, con riferimento al diritto di accedere alle cariche elettive in
condizione di eguaglianza, riconosciuto a tutti i cittadini dall'art. 51, primo
comma, Costituzione. Rilevava la Corte di cassazione, dopo aver ampiamente
richiamato giurisprudenza in materia affine del giudice di costituzionalità,
che non poteva non sorgere un serio dubbio, in mancanza di un effettivo
conflitto di interesse, circa il carattere ultroneo, rispetto alle esigenze di
non alterare la libera espressione del voto ed il corretto esercizio della
funzione - che sole possono giustificare un limite al diritto di accedere alle
cariche elettive - della ineleggibilità a consigliere comunale del medico
dipendente degli enti sovvenzionati dal comune medesimo.
2. - Rengo
Mario presentava ricorso innanzi al tribunale di Frosinone avverso la delibera
di convalida della elezione di Frascaro Antonio a consigliere comunale del
Comune di Fiuggi, assumendo che costui versava in condizioni di ineleggibilità,
ai sensi dell'art. 15, n. 3, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, a cagione di un suo
rapporto di lavoro-impiego con l'Ente Fiuggi s.p.a., sottoposto alla vigilanza
del Comune.
Il Frascaro,
peraltro, con lettera raccomandata spedita il 18 agosto 1975 e con decorrenza
16 agosto 1975, dopo le elezioni, svoltesi durante i giorni 15-16 giugno 1975,
e dopo dunque anche l'accettazione della candidatura, ma prima della delibera
di convalida, adottata il giorno 19 agosto 1975, rinunziava all'incarico presso
il detto Ente Fiuggi. Si costituiva poi nel procedimento innanzi al tribunale
di Frosinone, presentando controricorso.
Il tribunale
di Frosinone, dopo aver assunto le prove necessarie, ritenuto che in effetti la
s.p.a. Fiuggi Terme era sottoposta alla vigilanza del Comune, ritenuto che il
rapporto del Frascaro con l'Ente Fiuggi, a prescindere dalla sua esatta
configurazione e qualificazione giuridica, fosse riconducibile all'ipotesi che
l'art. 15, n. 3, prima parte, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, prevede come
causa di ineleggibilità, sollevava questione di costituzionalità in ordine a
tale norma per violazione degli artt. 3 e 51, primo comma, Costituzione.
Considerava, infatti, non manifestamente infondato il dubbio circa la
compatibilità con il diritto di accedere alle cariche elettive e con lo stesso
principio di eguaglianza del detto art. 15, n. 3, prima parte, in quanto impone
di valutare la causa di ineleggibilità stabilita nei confronti di coloro che
percepiscono uno stipendio od un salario dal Comune o da Ente dipendente,
sovvenzionato o sottoposto alla vigilanza del Comune, con riguardo ad un
momento anteriore alla convalida della elezione, mentre il conflitto di
interessi (che giustifica tale causa di ineleggibilità) può sorgere solo con
l'esercizio delle funzioni e non prima.
3. - Con
ricorso in data 20 dicembre 1974 Marta Raffaele ed altri impugnavano, innanzi
al tribunale di Belluno, la delibera del Consiglio comunale di Lozzo di Cadore
in data 29 novembre 1974 con cui si convalidava l'elezione a consigliere
comunale di Piazza Luigi, avvenuta il 17-18 novembre 1974. Tale convalida,
secondo l'assunto dei ricorrenti, doveva considerarsi illegittima in quanto il
Piazza versava in situazione di ineleggibilità per lite pendente, ai sensi
dell'articolo 15, n. 6, t.u. 16 maggio 1960, n. 570, avendo impugnato in data
13 giugno 1973 - innanzi al T.A.R. della Regione veneta - provvedimento in
materia edilizia del detto comune ed essendo il procedimento così iniziato
ancora in corso.
In data 21 e
22 novembre 1974, e dunque prima della convalida, seppur dopo lo svolgimento
delle elezioni, il Piazza aveva peraltro depositato e notificato atto di
rinunzia al giudizio innanzi al T.A.R. In seguito allora ad un'eccezione del
Piazza medesimo, il tribunale di Belluno sollevava, con ordinanza emessa il 4
febbraio 1975, questione di costituzionalità dell'art. 15, n. 6, d.P.R. 16
maggio 1960, n. 570, per contrasto con il diritto di accedere alle cariche
elettive in condizioni di eguaglianza, riconosciuto a tutti i cittadini
dall'art. 51, primo comma, Cost., ritenendo non manifestamente infondato il
dubbio circa la ragionevolezza del determinare il momento di rilevanza della
causa di ineleggibilità di cui si tratta anteriormente alla data della
convalida delle elezioni, anziché a tale data.
4. - Si
costituiva in giudizio innanzi a questa Corte il Catalano, il quale chiedeva
sentenza di accoglimento, sviluppando ed ampliando i motivi di dubbio
evidenziati nell'ordinanza di rimessione della Corte di cassazione.
Si costituiva
inoltre Rengo Mario il quale chiedeva si pronunciasse sentenza di rigetto sulla
questione sollevata dal tribunale di Frosinone; l'ineleggibilità di chi
percepisce uno stipendio da ente sottoposto a vigilanza del Comune sarebbe
prevista per evitare indebite influenze sugli elettori e, dunque, dovrebbe
essere valutata con riferimento al giorno delle elezioni. Si costituiva ancora
Marta Raffaele, il quale chiedeva fosse rigettata l'eccezione di
incostituzionalità sollevata dal tribunale di Belluno. Osservava che, secondo
il costante insegnamento della giurisprudenza, le cause di ineleggibilità
debbono, per esigenze di garanzia degli elettori, essere valutate con
riferimento ad un tempo anteriore alle elezioni. Essendo pacifico, d'altra
parte, che non sono applicabili al caso in esame le leggi 25 febbraio 1971, n.
67, e 22 maggio 1971 n. 280, le quali introducono temperamenti al rigore dei
principi con riferimento all'ipotesi di lite tributaria e di situazione sorta
indipendentemente dalla volontà dell'interessato, dovrebbe anche escludersi il
ricorrere delle esigenze che le hanno ispirate.
Nell'udienza
di discussione il Catalano ed il Rengo approfondivano le tesi svolte e
ribadivano le conclusioni prese.
Considerato in diritto
Le tre
ordinanze in epigrafe hanno un comune motivo ispiratore e pertanto le cause da
esse promosse possono essere riunite e decise con unica sentenza.
In effetti
tutte e tre le ordinanze sollevano il dubbio che le norme elettorali da esse
denunziate in relazione all'art. 51 Cost. (e per due di esse anche in ordine
all'art. 3 Cost.) rientrino in un tipo di precetti assolutamente simili a
quelli dichiarati incostituzionali in parte qua con la sent.129 del 1975
di questa Corte.
Con quella
pronuncia, com'é noto, venne dichiarata l'illegittimità dell'art. 15, n. 3, del
t.u. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,
limitatamente alla parte in cui considera ineleggibili gli amministratori di
enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del
Comune, che siano cessati dalla carica o si siano dimessi prima della convalida
della elezione. Orbene, la ratio di questa pronuncia, evidentemente
ispirata alla esigenza di dare la massima espansione applicativa al precetto
dell'art. 51, primo comma, Cost., compatibilmente con l'altra primaria esigenza
della autenticità della competizione elettorale, non può non valere anche per i
dipendenti (coloro che ricevono uno stipendio o un salario) degli enti
precitati dopo esser stata affermata per i loro amministratori: ciò comporta
che si estenda la illegittimità alle ipotesi sia del sanitario dipenidente da
un ospedale sovvenzionato da un Comune siciliano (questione sallevata dalla
Cassazione) sia del sanitario che prestava attività medica presso un ente
termale sottoposto alla vigilanza del Comune (questione proposta dal tribunale
di Frosinone). Né vale, a questo fine, distinguere tra le varie parti dell'art.
15, n.3, del t.u. approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, perché, se mai,
tra la posizione degli amministratori di un ente e quella dei suoi dipendenti
la seconda appare certo meno esposta dal punto di vista del corretto
svolgimento delle elezioni armonicamente coordinato con la massima espansione
dell'elettorato passivo (jus aclivae civitatis); mentre resta
impregiudicata la situazione di coloro che, in base al primo precetto contenuto
nell'art. 15, ora richiamato, sono ineleggibili perché ricevono uno stipendio o
salario dal Comune.
Egualmente la
ratio della sentenza
n. 129 del 1975 deve essere fatta valere a proposito della ipotesi prevista
dall'art. 15, n. 6, del citato testo unico (ineleggibilità di coloro che hanno
lite pendente col comune), essendo evidente che la preoccupazione del
legislatore é rivolta al possibile conflitto d'interessi e non già al pericolo
di una deformazione del risultato elettorale.
Perciò, in
tutti e tre i casi, deve rimanere aperta la facoltà di rimuovere con scelta
tempestiva (e cioè non oltre la convalida della elezione) talune delle
situazioni qualificate dalla legge come cause di ineleggibilità, quando esse
mirino piuttosto a prevenire un conflitto d'interessi che non a evitare una
"captatio benevolentiae" degli elettori.
Nella
ordinanza della Cassazione si procede più oltre e si pone una seconda questione
di legittimità costituzionale, dubitandosi che sia conforme all'art. 51 Cost.
costringere il sanitario ospedaliero, addetto puramente e semplicemente alle
funzioni di diagnosi e cura dei malati, a scegliere tra la carica di
consigliere comunale e la continuazione della sua attività in un ospedale
sovvenzionato dal Comune, sa pure consentendogli lo spatium deliberandi
che precede la convalida. La questione, sostenuta anche da considerazioni che
si rifanno alla recente normativa sulla organizzazione degli ospedali, non é
fondata giacché non é dato escludere un potenziale conflitto di interesse.
D'altronde,
il problema non potrebbe essere affrontato soltanto nei confronti del personale
sanitario, poiché, per non incorrere in altre deprecabili disparità di
trattamento, andrebbero riconsiderate tutte le situazioni oggi unificate nella
categoria di "coloro che ricevono uno stipendio o un salario" dagli
enti precitati. In altre parole, spetta certamente alla prudente
discrezionalità del legislatore operare le necessarie distinzioni in un ambito
che eccede le situazioni, pur degne della massima considerazione, del personale
ospedaliero: eliminando ciò che di incongruo, rispetto anche a possibili
conflitti di interesse, resta a tutt'oggi nella disciplina dell'elettorato
passivo in sede locale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
illegittimità costituzionale dell'art. 5, n. 3, del testo unico delle leggi per
l'elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto
del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, limitatamente alla
parte in cui considera ineleggibili coloro che ricevono uno stipendio o salario
da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
del Comune, che abbiano fatto venir meno questa situazione prima della
convalida della elezione;
dichiara la
illegittimità costituzionale dell'art. 15, n. 3, del testo unico delle leggi
per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali
approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, limitatamente alla parte in cui
considera ineleggibili coloro che ricevono uno stipendio o salario da enti,
istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del
Comune, che abbiano fatto venir meno questa situazione prima della convalida
della elezione;
dichiara la
illegittimità costituzionale dell'art. 15, n. 6, del testo unico delle leggi
per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali,
approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, limitatamente alla parte in cui
considera ineleggibili coloro che, avendo lite pendente con il Comune, abbiano
rinunciato al giudizio prima della convalida della elezione;
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte di
cassazione con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 51 della
Costituzione - dell'art. 5, n. 3, del testo unico delle leggi per la elezione
dei Consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del
Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, nella parte in cui
stabilisce anche per i medici degli ospedali sovvenzionati dai Comuni, pur
quando siano addetti esclusivamente alle funzioni di diagnosi e di cura dei
malati, la situazione di ineleggibilità per potenziale contrasto di interessi
con il Comune.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4
gennaio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA
- Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 20 gennaio 1977.