SENTENZA
N. 38
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
promosso con ricorso del Presidente della Regione Lombardia, notificato il 5
giugno 1975, depositato in cancelleria il 17 successivo ed iscritto al n. 19
del registro 1975, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del
provvedimento n. 3585/4452 del 27 marzo 1975 della Commissione di controllo
sull'amministrazione regionale della Lombardia che ha annullato la
deliberazione n. 12564 del 4 marzo 1975 della Giunta regionale che aveva
concesso il riconoscimento giuridico alla fondazione "Giovanni Cova".
Udito
nell'udienza pubblica del 25 febbraio 1976 il Giudice relatore Michele Rossano;
udito l'avv.
Umberto Pototschnig, per la Regione Lombardia.
Ritenuto in fatto
Con ricorso
notificato il 5 giugno 1975 la Regione Lombardia - in persona del Presidente
della Giunta regionale, autorizzato con delibera 6 maggio 1975 - sollevava conflitto
di attribuzione in relazione al provvedimento n. 3585 del 27 marzo 1975
(comunicato il 9 aprile 1975), con il quale la Commissione regionale di
controllo per la Lombardia aveva annullato, per incompetenza, la deliberazione
4 marzo 1975 della Giunta regionale avente per oggetto il riconoscimento della
personalità giuridica della fondazione privata "Giovanni Cova",
costituita in Milano con atto notarile 16 dicembre 1974, e l'approvazione del
relativo statuto.
Affermava che
il provvedimento della Commissione di controllo aveva invaso la sfera
costituzionalmente garantita alla Regione dagli artt. 117 e 118 della
Costituzione, anche in relazione al disposto degli artt. 1 e 5 d.P.R. 15
gennaio 1972, n. 10, perché in base a tali norme spettavano alla Regione tutte
le funzioni amministrative per la materia "istruzione artigiana e
professionale" e, quindi, anche il riconoscimento della personalità
giuridica a fondazione privata che, come la fondazione Giovanni Cova, si
proponeva di operare in quella materia dell'"istruzione artigiana e
professionale" di competenza della Regione.
Chiedeva alla
Corte costituzionale di "dichiarare che la competenza a disporre, a norma
del libro I, titolo II, cod. civ., e nel rispetto delle norme vigenti, il
riconoscimento giuridico di fondazioni private - ogni qualvolta esse operassero
esclusivamente o prevalentemente nel territorio regionale e nell'ambito di
materie di cui all'art. 117 della Costituzione - appartiene alla Regione e non
allo Stato e, in conseguenza, di annullare il provvedimento n. 3585 in data 27
marzo 1974 della Commissione di controllo sull'amministrazione regionale".
Il Presidente
del Consiglio dei ministri non si é costituito.
La Regione
Lombardia ha depositato il 12 febbraio 1976 memoria, con la quale insiste sugli
argomenti già esposti nel ricorso.
Considerato in diritto
1. - Con il
ricorso introduttivo del presente giudizio la Regione Lombardia solleva
conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al
provvedimento 27 marzo 1975, con il quale la Commissione regionale di controllo
per la Lombardia ha annullato, per incompetenza, la deliberazione 4 marzo 1975
della Giunta regionale, avente per oggetto il riconoscimento della personalità
giuridica della fondazione privata "Giovanni Cova", e l'approvazione
del relativo statuto.
La ricorrente
chiede che sia dichiarata la sua competenza a disporre il riconoscimento
giuridico di fondazioni private che operino esclusivamente o prevalentemente
nel territorio regionale e nell'ambito delle materie di cui all'art. 117 della
Costituzione; e che sia in conseguenza annullato il provvedimento della
Commissione regionale di controllo sopra indicato, siccome invasivo della sua
competenza.
2. - Il
ricorso non é fondato.
Spetta allo
Stato disciplinare l'acquisto della personalità giuridica delle associazioni,
delle fondazioni e delle altre istituzioni di carattere privato, ed emanare in
concreto i singoli atti di riconoscimento, secondo quanto dispone il codice
civile, agli articoli 12 e seguenti.
Per quanto
concerne la potestà legislativa, va sottolineato che la materia dello stato e
della capacità delle persone giuridiche private attiene precipuamente
all'ambito del diritto privato: la relativa regolamentazione rientra, pertanto,
nella competenza istituzionale dello Stato. Questa Corte, con la sentenza n. 154 del
1972, ha già affermato che appartiene esclusivamente allo Stato la potestà
legislativa in tema di diritto privato, e le ragioni allora addotte (esigenze
di unità e di eguaglianza, che possono essere salvaguardate solo se il potere
di emanare norme in proprio venga riconosciuto esclusivamente all'ente
esponenziale dell'intera collettività nazionale) si attagliano puntualmente alla
disciplina delle persone giuridiche private, le quali, una volta riconosciute,
acquistano, alla medesima stregua delle persone fisiche, piena e generale
capacità giuridica e di agire nell'ambito dell'intero ordinamento statuale.
3. - La
Regione ricorrente, peraltro, non rivendica tale potestà legislativa, ma assume
che, pur essendole questa preclusa, egualmente le spetti l'esercizio della
funzione amministrativa di riconoscimento di persone giuridiche private, in
quanto essa sia riconducibile ad una materia compresa nell'art. 117 della
Costituzione (nella specie, la materia dell'istruzione artigiana e
professionale), ed in quanto le sia stata in concreto trasferita (nella specie,
in virtù dell'art. 5 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, che ha appunto trasferito
"alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative, ivi comprese
quelle di vigilanza e di tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici
dello Stato, in ordine agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali
operanti nella Regione, nella materia dell'istruzione artigiana e
professionale").
Siffatto
assunto non può esser condiviso. L'attività amministrativa, che gli organi
dello Stato pongono in essere concedendo con loro decreti il riconoscimento
della personalità giuridica, si esplica per sempre con riferimento all'ambito
del diritto privato; il procedimento concessorio, che si conclude con l'atto di
riconoscimento, presuppone, infatti, negozi giuridici che sono manifestazione
di autonomia privata (quali gli accordi associativi ed i negozi di fondazione)
e postula atti d'iniziativa (le istanze di riconoscimento), che sono anche essi
manifestazione di autonomia privata. La potestà discrezionale, che in proposito
i suddetti organi esercitano, ha come preminente limite il rispetto della
libertà di associazione c dell'autonomia privata, e si concreta, oltre che nel
controllo della legittimità degli atti costitutivi e nella valutazione della
consistenza patrimoniale, attuale o potenziale, degli enti erigendi,
nell'accertamento della insussistenza di una manifesta irrazionalità del loro
scopo. É dunque, una funzione la quale, lungi dal venir teleologicamente
attratta nell'ambito di specifiche materie, a seconda dell'oggetto
dell'attività che l'ente costituendo si prefigga, postula una sistematica
unitarietà nei criteri dell'esercizio, che va anch'esso riservato allo Stato.
Non può, dunque, affermarsi che essa sia stata implicitamente trasferita alla
Regione per effetto della formula adoperata nel richiamato art. 5 del decreto
n. 10 del 1972.
Né va taciuto
che, ove tale funzione fosse riconosciuta trasferita alla Regione, l'esistenza
di persone giuridiche private "regionali", con sfera di competenza
necessariamente circoscritta ad un settore oggetto di potestà amministrativa della
Regione medesima, ed in quei limiti territoriali, mal si concilierebbe con
l'acquisto di una capacità che, di per sé, travalica potenzialmente l'ambito
regionale.
La eventuale
legittimazione di una Regione al riconoscimento di determinate categorie di
persone giuridiche private resta in ogni caso subordinata al formale
trasferimento, nei modi consentiti dall'ordinamento costituzionale, di tale
potere dallo Stato alla Regione, mediante l'attribuzione a quest'ultima di
competenza legislativa, e corrispondentemente amministrativa. É quanto si é
appunto verificato - secondo ritenuto da questa Corte, con la sentenza n. 70 del
1970, cui si richiama la ricorrente Regione Lombardia - per la Regione
Friuli - Venezia Giulia, il cui statuto speciale, adottato con legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, attribuisce alla stessa, con gli artt. 4,
n. 14, ed 8, potestà legislativa primaria ed amministrativa nella materia delle
"istituzioni sportive", e dunque anche il potere di riconoscere le
stesse come persone giuridiche private.
La ipotesi
suddetta non ricorre, invece, nel caso in esame, per la Regione Lombardia; né
ricorre l'altra possibile ipotesi,
di una
specifica delega legislativa di tale funzione amministrativa, ai sensi
dell'art. 118, comma secondo, della Costituzione.
Per quanto
innanzi detto, le doglianze mosse sono infondate ed il ricorso in epigrafe va
dunque respinto.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che
spetta allo Stato il potere di riconoscere la personalità giuridica della
fondazione privata "Giovanni Cova".
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4
gennaio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI -
Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
Arduino
SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 20 gennaio 1977.