Sentenza n. 38 del 1977
 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 38

ANNO 1977

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione Lombardia, notificato il 5 giugno 1975, depositato in cancelleria il 17 successivo ed iscritto al n. 19 del registro 1975, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del provvedimento n. 3585/4452 del 27 marzo 1975 della Commissione di controllo sull'amministrazione regionale della Lombardia che ha annullato la deliberazione n. 12564 del 4 marzo 1975 della Giunta regionale che aveva concesso il riconoscimento giuridico alla fondazione "Giovanni Cova".

Udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 1976 il Giudice relatore Michele Rossano;

udito l'avv. Umberto Pototschnig, per la Regione Lombardia.

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato il 5 giugno 1975 la Regione Lombardia - in persona del Presidente della Giunta regionale, autorizzato con delibera 6 maggio 1975 - sollevava conflitto di attribuzione in relazione al provvedimento n. 3585 del 27 marzo 1975 (comunicato il 9 aprile 1975), con il quale la Commissione regionale di controllo per la Lombardia aveva annullato, per incompetenza, la deliberazione 4 marzo 1975 della Giunta regionale avente per oggetto il riconoscimento della personalità giuridica della fondazione privata "Giovanni Cova", costituita in Milano con atto notarile 16 dicembre 1974, e l'approvazione del relativo statuto.

Affermava che il provvedimento della Commissione di controllo aveva invaso la sfera costituzionalmente garantita alla Regione dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione al disposto degli artt. 1 e 5 d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, perché in base a tali norme spettavano alla Regione tutte le funzioni amministrative per la materia "istruzione artigiana e professionale" e, quindi, anche il riconoscimento della personalità giuridica a fondazione privata che, come la fondazione Giovanni Cova, si proponeva di operare in quella materia dell'"istruzione artigiana e professionale" di competenza della Regione.

Chiedeva alla Corte costituzionale di "dichiarare che la competenza a disporre, a norma del libro I, titolo II, cod. civ., e nel rispetto delle norme vigenti, il riconoscimento giuridico di fondazioni private - ogni qualvolta esse operassero esclusivamente o prevalentemente nel territorio regionale e nell'ambito di materie di cui all'art. 117 della Costituzione - appartiene alla Regione e non allo Stato e, in conseguenza, di annullare il provvedimento n. 3585 in data 27 marzo 1974 della Commissione di controllo sull'amministrazione regionale".

Il Presidente del Consiglio dei ministri non si é costituito.

La Regione Lombardia ha depositato il 12 febbraio 1976 memoria, con la quale insiste sugli argomenti già esposti nel ricorso.

Considerato in diritto

1. - Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la Regione Lombardia solleva conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al provvedimento 27 marzo 1975, con il quale la Commissione regionale di controllo per la Lombardia ha annullato, per incompetenza, la deliberazione 4 marzo 1975 della Giunta regionale, avente per oggetto il riconoscimento della personalità giuridica della fondazione privata "Giovanni Cova", e l'approvazione del relativo statuto.

La ricorrente chiede che sia dichiarata la sua competenza a disporre il riconoscimento giuridico di fondazioni private che operino esclusivamente o prevalentemente nel territorio regionale e nell'ambito delle materie di cui all'art. 117 della Costituzione; e che sia in conseguenza annullato il provvedimento della Commissione regionale di controllo sopra indicato, siccome invasivo della sua competenza.

2. - Il ricorso non é fondato.

Spetta allo Stato disciplinare l'acquisto della personalità giuridica delle associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni di carattere privato, ed emanare in concreto i singoli atti di riconoscimento, secondo quanto dispone il codice civile, agli articoli 12 e seguenti.

Per quanto concerne la potestà legislativa, va sottolineato che la materia dello stato e della capacità delle persone giuridiche private attiene precipuamente all'ambito del diritto privato: la relativa regolamentazione rientra, pertanto, nella competenza istituzionale dello Stato. Questa Corte, con la sentenza n. 154 del 1972, ha già affermato che appartiene esclusivamente allo Stato la potestà legislativa in tema di diritto privato, e le ragioni allora addotte (esigenze di unità e di eguaglianza, che possono essere salvaguardate solo se il potere di emanare norme in proprio venga riconosciuto esclusivamente all'ente esponenziale dell'intera collettività nazionale) si attagliano puntualmente alla disciplina delle persone giuridiche private, le quali, una volta riconosciute, acquistano, alla medesima stregua delle persone fisiche, piena e generale capacità giuridica e di agire nell'ambito dell'intero ordinamento statuale.

3. - La Regione ricorrente, peraltro, non rivendica tale potestà legislativa, ma assume che, pur essendole questa preclusa, egualmente le spetti l'esercizio della funzione amministrativa di riconoscimento di persone giuridiche private, in quanto essa sia riconducibile ad una materia compresa nell'art. 117 della Costituzione (nella specie, la materia dell'istruzione artigiana e professionale), ed in quanto le sia stata in concreto trasferita (nella specie, in virtù dell'art. 5 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, che ha appunto trasferito "alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato, in ordine agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella Regione, nella materia dell'istruzione artigiana e professionale").

Siffatto assunto non può esser condiviso. L'attività amministrativa, che gli organi dello Stato pongono in essere concedendo con loro decreti il riconoscimento della personalità giuridica, si esplica per sempre con riferimento all'ambito del diritto privato; il procedimento concessorio, che si conclude con l'atto di riconoscimento, presuppone, infatti, negozi giuridici che sono manifestazione di autonomia privata (quali gli accordi associativi ed i negozi di fondazione) e postula atti d'iniziativa (le istanze di riconoscimento), che sono anche essi manifestazione di autonomia privata. La potestà discrezionale, che in proposito i suddetti organi esercitano, ha come preminente limite il rispetto della libertà di associazione c dell'autonomia privata, e si concreta, oltre che nel controllo della legittimità degli atti costitutivi e nella valutazione della consistenza patrimoniale, attuale o potenziale, degli enti erigendi, nell'accertamento della insussistenza di una manifesta irrazionalità del loro scopo. É dunque, una funzione la quale, lungi dal venir teleologicamente attratta nell'ambito di specifiche materie, a seconda dell'oggetto dell'attività che l'ente costituendo si prefigga, postula una sistematica unitarietà nei criteri dell'esercizio, che va anch'esso riservato allo Stato. Non può, dunque, affermarsi che essa sia stata implicitamente trasferita alla Regione per effetto della formula adoperata nel richiamato art. 5 del decreto n. 10 del 1972.

Né va taciuto che, ove tale funzione fosse riconosciuta trasferita alla Regione, l'esistenza di persone giuridiche private "regionali", con sfera di competenza necessariamente circoscritta ad un settore oggetto di potestà amministrativa della Regione medesima, ed in quei limiti territoriali, mal si concilierebbe con l'acquisto di una capacità che, di per sé, travalica potenzialmente l'ambito regionale.

La eventuale legittimazione di una Regione al riconoscimento di determinate categorie di persone giuridiche private resta in ogni caso subordinata al formale trasferimento, nei modi consentiti dall'ordinamento costituzionale, di tale potere dallo Stato alla Regione, mediante l'attribuzione a quest'ultima di competenza legislativa, e corrispondentemente amministrativa. É quanto si é appunto verificato - secondo ritenuto da questa Corte, con la sentenza n. 70 del 1970, cui si richiama la ricorrente Regione Lombardia - per la Regione Friuli - Venezia Giulia, il cui statuto speciale, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, attribuisce alla stessa, con gli artt. 4, n. 14, ed 8, potestà legislativa primaria ed amministrativa nella materia delle "istituzioni sportive", e dunque anche il potere di riconoscere le stesse come persone giuridiche private.

La ipotesi suddetta non ricorre, invece, nel caso in esame, per la Regione Lombardia; né ricorre l'altra possibile ipotesi,

di una specifica delega legislativa di tale funzione amministrativa, ai sensi dell'art. 118, comma secondo, della Costituzione.

Per quanto innanzi detto, le doglianze mosse sono infondate ed il ricorso in epigrafe va dunque respinto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta allo Stato il potere di riconoscere la personalità giuridica della fondazione privata "Giovanni Cova".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 20 gennaio 1977.