SENTENZA N. 70
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso
del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 23 dicembre 1969,
depositato in cancelleria l'8 gennaio 1970 ed iscritto al n. 1del registro
ricorsi 1970, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del
Presidente della regione Friuli-Venezia Giulia 2 settembre 1969, con il quale é
stato disposto il riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione
"Società nautica pietas julia".
Visto l'atto di costituzione della
regione Friuli-Venezia Giulia;
udito nell'udienza pubblica dell'8
aprile 1970 il Giudice relatore Luigi Oggioni;
uditi il sostituto avvocato generale
dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri, e
l'avvocato Gaspare Pacia, per la regione.
Ritenuto in fatto
Con ricorso del 21 dicembre 1969 il
Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione in
relazione al decreto del Presidente della regione Friuli-Venezia Giulia in data
2 settembre 1969, con cui é stato disposto, ai sensi dell'art. 12 del codice
civile, il riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione privata
"Società nautica pietas julia"
avente lo scopo di coltivare lo sport del remo, della vela, del motore e del
nuoto.
Si osserva nel ricorso che il
provvedimento andrebbe annullato perché violerebbe l'art. 8 in relazione agli
artt. 4 n. 14, e 5 dello statuto regionale che attribuiscono tassativamente
alla regione potestà legislativa e connesse funzioni amministrative in materia
di "istituzioni sportive". Invero, é attribuito alla regione di
istituire enti pubblici pel raggiungimento di finalità rientranti nelle materie
devolute alla competenza regionale, ma tale attribuzione non potrebbe spingersi
fino alla creazione, regolamentazione e disciplina delle persone giuridiche
private, che hanno e debbono avere nell'ordinamento giuridico statale una loro
propria unitaria disciplina trascendente l'ambito delle singole materie
attribuite alla regione.
Le disposizioni del codice civile
sul riconoscimento delle persone giuridiche, prosegue il ricorso, attengono
allo stato ed alla capacità delle persone, e presuppongono l'accertamento degli
elementi necessari per la loro esistenza, che debbono rispondere ad esigenze di
ordine generale, la cui valutazione non potrebbe comunque essere rimessa alla
regione.
Il provvedimento impugnato non
potrebbe, d'altra parte, considerarsi strumentalmente connesso con la materia
attribuita alla regione, essendo dotato di una efficacia autonoma concernente
la nascita della persona giuridica, onde anche sotto questo profilo
esorbiterebbe dai limiti della competenza regionale.
Il Presidente della giunta regionale
del Friuli-Venezia Giulia si é ritualmente costituito contestando la fondatezza
del ricorso. In sostanza, secondo il resistente, la locuzione "istituzioni
sportive" di cui all'art. 4, n. 14, dello statuto, includerebbe
indubbiamente anche gli enti privati, né sarebbe concepibile escludere dalla
competenza regionale le attribuzioni che condizionano l'esistenza degli enti
medesimi. D'altra parte anche indipendentemente da tale argomentazione di
carattere testuale nulla vieterebbe che le regioni si avvalgano anche di enti
di carattere privato per il raggiungimento dei propri fini di natura pubblica e
che, conseguentemente, ne determinino direttamente l'esistenza.
Conclude pertanto chiedendo
respingersi il ricorso.
L'Avvocatura dello Stato ha
depositato tempestivamente una memoria illustrativa con cui, sviluppando le
tesi già svolte, contesta l'interpretazione della espressione "istituzioni
sportive" di cui al citato art. 4, n. 14, dello statuto regionale,
proposta dalla difesa della regione, ed in proposito osserva, sostanzialmente,
che il detto termine avrebbe tecnicamente un significato ben preciso, limitato
alle persone giuridiche pubbliche. La disposizione statutaria non sarebbe
comunque estensibile al punto da ricomprendere procedure che, come quella in
esame, non siano strumentalmente necessarie o sufficienti rispetto alla materia
considerata. E tale conclusione risulterebbe anche confermata in base all'art.
15 delle norme di attuazione dello statuto Friuli- Venezia Giulia, dal cui
tenore non si potrebbe in alcun modo desumere la volontà del legislatore di
attribuire alla regione la materia del riconoscimento delle persone giuridiche.
Anche la difesa della regione ha
depositato nei termini una memoria con cui ribadisce le argomentazioni già
addotte e, al fine di dimostrare ulteriormente la possibilità che la regione
persegua i suoi scopi di natura pubblica anche attraverso enti privati, osserva
che, nel diverso assetto che si andrebbe stabilendo nei rapporti fra diritto
pubblico e privato, le persone giuridiche regolate dal I e V libro del codice
civile cesserebbero di essere private, secondo la loro tradizionale
configurazione, assumendo invece le caratteristiche di forme organizzatorie
ugualmente utilizzabili per il perseguimento di scopi sia pubblici che privati.
Considerato in diritto
1. - Il conflitto di attribuzione
sollevato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri viene basato sul
sostanziale motivo che ogni riconoscimento di persona giuridica privata,
riguardando lo stato e la capacità personale nella sfera privatistica, non
potrebbe che spettare allo Stato, onde assicurare una disciplina uniforme nei
confronti, sia dell'accertamento della rilevanza degli scopi, sia della
susseguente tutela dei rapporti con altri soggetti di diritto.
La Corte non ritiene fondato
l'addotto motivo di esclusione della competenza regionale.
2. - Va osservato che il
riconoscimento di cui agli artt. 12 del codice e 1-2 delle norme di attuazione
(R.D. n. 318 del 1942) avviene mediante provvedimento amministrativo (decreto
del Capo dello Stato), che può essere anche adottato dai prefetti, se delegati
dal Governo, qualora si tratti di enti ad attività limitata nell'ambito
provinciale.
Al rilievo che il riconoscimento e,
quindi, la istituzione di persona giuridica privata, costituisce esercizio di
funzione amministrativa, va fatto seguire l'altro rilievo che attiene alla
materia formante oggetto del riconoscimento. Nel caso in esame, la materia é
quella indicata negli artt. 4, n. 14, ed 8 dello statuto, approvato con legge
costituzionale n. 1 del 1963 e dalle successive norme di attuazione di cui al
decreto presidenziale n. 1116 del 1965, nelle quali norme é precisata l'ampia
competenza sostitutiva dell'amministrazione regionale a quella statale:
compresa la materia delle istituzioni sportive, espressamente attribuita alla
competenza legislativa e, corrispondentemente, amministrativa, della regione.
La Società nautica "Pietas julia" per le sue finalità
istituzionali, consistenti nell'incremento degli sports acquatici e per la sua
area di operatività, significata sia dalla localizzazione in sede regionale
(Monfalcone) sia dall'assenza di qualsiasi indice di espansione extra-
territorio, non può che ritenersi inquadrata nella suindicata materia
statutaria.
3.- É poi da rilevare che l'attività
amministrativa in esame, operando in materia di "istituzioni
sportive", non può non comprendere tutti gli aspetti concreti
riconducibili alle istituzioni medesime.
In questo senso, il riconoscimento
della personalità ha una sua rilevanza nel settore della competenza regionale
in esame: onde apparirebbe non logicamente corretto considerarlo come fenomeno
giuridico a sé stante e del quale convenga ipotizzare, ai fini della
competenza, una disciplina differente rispetto alla materia di cui, invece, é
parte integrante. Il che risulta ancora più evidente, ove si consideri che il
generale interesse che caratterizza ed accompagna un'attività di educazione
fisica é qui rapportato alla misura locale, per cui é giustificato che la
valutazione discrezionale degli scopi e dei mezzi pertinenti alle istituzioni
da riconoscere, sia più agevolmente compiuta con gli strumenti d'indagine e di
conoscenza a disposizione immediata e diretta dell'autorità decentrata, alla
pari di quanto lo stesso art. 12 del codice civile consente per determinate
categorie di enti operanti nell'ambito provinciale anziché nazionale.
E ciò indipendentemente dalla natura
privata dell'ente, in quanto la procedura che culmina nell'atto di
riconoscimento si concreta e si esaurisce nella valutazione della sussistenza
degli elementi necessari per poter giungere, mediante l'identificazione dei
connotati dell'ente stesso, al conferimento della personalità; ciò
configurandosi come vero e proprio esercizio di pubblica amministrazione in una
materia che, pur costituendo l'oggetto e lo scopo dell'ente privato, coincide
con la materia attribuita alla competenza amministrativa regionale.
Le suesposte conclusioni non
risultano in contrasto con la precedente giurisprudenza con cui questa Corte ha
escluso la competenza normativa della regione in materia di diritto privato,
giacché questo criterio non riguarda, ovviamente, il caso in esame, in cui non
si tratta di dettare una particolare disciplina interna in materia di rapporti
privati, bensì di dar corso, mediante una attività strettamente amministrativa,
ad una competenza chiaramente indicata dallo statuto.
La soluzione adottata trova poi
positivo riscontro nella sentenza n. 66 del
1961 con cui questa Corte, nel determinare l'ambito della competenza
legislativa della regione della Valle d'Aosta in materia di attività agricole,
industriali e commerciali, ha precisato che la competenza stessa si estende
anche alla organizzazione di dette attività sempreché tale organizzazione si
esaurisca nell'ambito di esse, così come si é sopra constatato verificarsi con
riguardo all'attività amministrativa di riconoscimento degli enti privati, in
relazione alla materia di cui all'art. 4, n. 14, dello statuto speciale.
É, infine, il caso di aggiungere che
la competenza così riconosciuta alla regione partecipa dei limiti posti
dall'ordinamento all'attività della pubblica amministrazione, onde gli atti
relativi restano suscettibili dei rimedi previsti dalla legge ordinaria.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta alla regione
Friuli-Venezia Giulia il potere di riconoscimento di persone giuridiche private
nella materia attinente alle istituzioni sportive di cui all'art. 4, n. 14, dello
statuto regionale;
respinge, di conseguenza, il ricorso
del Presidente del Consiglio dei ministri avverso il decreto 2 settembre 1969
del Presidente della giunta regionale Friuli-Venezia Giulia che dispone il
riconoscimento giuridico dell'Associazione "Società nautica pietas julia".
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6
maggio 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole
ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE TRIMARCHI -
Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 18
maggio 1970.