Sentenza n. 33 del 1977
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SENTENZA N. 33

ANNO 1977

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 112, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in relazione all'art. 111 dello stesso decreto (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre 1975 dal giudice del lavoro del tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra De Fenu Oliviero e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, iscritta al n. 545 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 21 gennaio 1976.

Visto l'atto di costituzione dell'INAIL, nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1976 il Giudice relatore Michele Rossano;

uditi l'avv. Carlo Graziani, per l'INAIL, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Nel corso del procedimento civile - promosso da Oliviero De Fenu, con citazione 16 ottobre 1972, nei confronti dell'INAIL al fine di ottenere il riconoscimento della riduzione della capacità di lavoro in seguito all'infortunio subito il 23 gennaio 1967 - il giudice istruttore del tribunale di Roma - in funzione di giudice del lavoro unico, a norma dell'art. 20, comma terzo, legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie) - con ordinanza 11 ottobre 1975 riteneva rilevante e non manifestamente infondata la questione, sollevata dall'attore, concernente la legittimità costituzionale dell'art. 112 d.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in relazione all'art. 111 dello stesso decreto ed in riferimento all'art. 38, commi primo e secondo, della Costituzione.

L'ordinanza é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 21 gennaio 1976.

Nel giudizio davanti a questa Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri e si é costituito l'INAIL.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto depositato il 17 dicembre 1975 ha chiesto che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.

L'INAIL, con deduzioni depositate il 10 febbraio e memoria depositata il 12 novembre 1976, ha chiesto che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o non fondata.

Considerato in diritto

Il giudice del lavoro del tribunale di Roma ritiene "che la norma di cui all'art. 112 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che sottopone a prescrizione triennale l'azione per conseguire le prestazioni" a carico dell'INAIL..., in relazione all'art. 111 stesso decreto, "soprattutto della interpretazione che ne dà la Cassazione, secondo cui la prescrizione stessa viene sospesa per soli 150 giorni per l'espletamento della pratica amministrativa e non interrotta", contrasti con l'art. 38, commi primo e secondo, della Costituzione. Afferma che la citata norma della Costituzione, "garantendo il diritto di ciascun cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, al mantenimento e all'assistenza sociale e, quindi, a che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di infortunio, non consente l'esistenza di termini di prescrizione...".

La questione non é fondata.

L'art. 111, comma secondo, menzionato decreto n. 1124 del 1965 espressamente stabilisce che "la prescrizione prevista dall'art. 112 del presente decreto rimane sospesa durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennità ".

Questa Corte, con la sentenza n. 33 del 1974, ha già esaminato e ritenuto non in contrasto con l'art. 38, comma secondo, della Costituzione lo stesso art. 112, comma primo, d.P.R. n. 1124 del 1965, allora denunciato nella parte in cui dispone che si prescrive nel termine di tre anni l'azione giudiziaria per ottenere la rendita per inabilità permanente conseguente a malattia professionale.

Ha richiamato, nella suddetta sentenza n. 33 del 1974, le sue numerose decisioni, con le quali ha affermato che l'art. 38, comma secondo, della Costituzione, "attiene all'adeguamento dei mezzi di carattere previdenziale alle esigenze di vita dell'infortunato, piuttosto che alle modalità necessarie a conseguirli, a meno che esse siano tali da comprometterne il conseguimento"; ed ha ritenuto pienamente legittime le regole con cui, nel rispetto degli altri precetti costituzionali, "viene condizionata l'insorgenza di dati diritti o di questi é disciplinato l'esercizio" (sentenza n. 10 del 1970 e n. 80 del 1971).

Ha, poi, osservato che "la norma impugnata, invero, nel sancire il termine triennale di prescrizione decorrente, di regola, dalla manifestazione della malattia professionale, assolve, nel contempo, a due esigenze facenti capo all'INAIL e all'assicurato: quella di mettere l'istituto in condizioni di dar corso alla procedura di accertamento della indennizzabilità della malattia professionale poco tempo dopo che questa si sia in fatto manifestata, e quell'altra, propria dell'assicurato, di conseguire con prontezza le prestazioni, tra cui la rendita per inabilità permanente... D'altronde non può ignorarsi il principio generale di estinzione dei diritti, ed attesa l'esigenza di certezza, che é alla base della prescrizione e tocca qualunque diritto, essa opera anche nei confronti di quelli costituzionalmente garantiti" (sentenza n. 63 del 1966).

Tali pronunce valgono anche ad escludere che sia in contrasto con l'art. 38, commi primo e secondo, della Costituzione il citato art. 112, comma primo, d.P.R. n. 1124 del 1965, ora denunciato nella parte in cui sancisce la prescrizione triennale per l'azione diretta a conseguire, in sede giudiziaria, la rendita per inabilità derivante da infortunio sul lavoro.

Invero, anche nella materia degli infortuni sul lavoro ricorrono le due esigenze sopra specificate: quella dell'INAIL di essere messo in condizioni di iniziare la procedura di accertamento poco dopo l'evento e l'altra dell'assicurato di conseguire prontamente le prestazioni. Nella stessa materia, poi, non può non operare la prescrizione per le ragioni esposte nella richiamata sentenza n. 33 del 1974.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in relazione all'art. 111 dello stesso decreto, sollevata dal giudice del lavoro del tribunale di Roma, con ordinanza 11 ottobre 1975, in riferimento all'art. 38, commi primo e secondo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1977.