SENTENZA
N. 33
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 112, comma primo, del d.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124, in relazione all'art. 111 dello stesso decreto (Testo unico
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre
1975 dal giudice del lavoro del tribunale di Roma nel procedimento civile
vertente tra De Fenu Oliviero e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro, iscritta al n. 545 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 21 gennaio 1976.
Visto l'atto
di costituzione dell'INAIL, nonché l'atto d'intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 24 novembre 1976 il Giudice relatore Michele Rossano;
uditi l'avv.
Carlo Graziani, per l'INAIL, ed il sostituto avvocato generale dello Stato
Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso del
procedimento civile - promosso da Oliviero De Fenu, con citazione 16 ottobre
1972, nei confronti dell'INAIL al fine di ottenere il riconoscimento della
riduzione della capacità di lavoro in seguito all'infortunio subito il 23
gennaio 1967 - il giudice istruttore del tribunale di Roma - in funzione di
giudice del lavoro unico, a norma dell'art. 20, comma terzo, legge 11 agosto
1973, n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle
controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie) - con
ordinanza 11 ottobre 1975 riteneva rilevante e non manifestamente infondata la
questione, sollevata dall'attore, concernente la legittimità costituzionale
dell'art. 112 d.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 (Testo unico delle disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali), in relazione all'art. 111 dello stesso decreto ed in
riferimento all'art. 38, commi primo e secondo, della Costituzione.
L'ordinanza é
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 21 gennaio 1976.
Nel giudizio
davanti a questa Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri e
si é costituito l'INAIL.
Il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello
Stato, con atto depositato il 17 dicembre 1975 ha chiesto che la questione di
legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.
L'INAIL, con
deduzioni depositate il 10 febbraio e memoria depositata il 12 novembre 1976,
ha chiesto che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata
inammissibile o non fondata.
Considerato in diritto
Il giudice
del lavoro del tribunale di Roma ritiene "che la norma di cui all'art. 112
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che sottopone a prescrizione triennale l'azione
per conseguire le prestazioni" a carico dell'INAIL..., in relazione
all'art. 111 stesso decreto, "soprattutto della interpretazione che ne dà
la Cassazione, secondo cui la prescrizione stessa viene sospesa per soli 150
giorni per l'espletamento della pratica amministrativa e non interrotta",
contrasti con l'art. 38, commi primo e secondo, della Costituzione. Afferma che
la citata norma della Costituzione, "garantendo il diritto di ciascun
cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, al
mantenimento e all'assistenza sociale e, quindi, a che siano provveduti ed
assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di infortunio, non
consente l'esistenza di termini di prescrizione...".
La questione
non é fondata.
L'art. 111,
comma secondo, menzionato decreto n. 1124 del 1965 espressamente stabilisce che
"la prescrizione prevista dall'art. 112 del presente decreto rimane
sospesa durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennità ".
Questa Corte,
con la sentenza
n. 33 del 1974, ha già esaminato e ritenuto non in contrasto con l'art. 38,
comma secondo, della Costituzione lo stesso art. 112, comma primo, d.P.R. n.
1124 del 1965, allora denunciato nella parte in cui dispone che si prescrive
nel termine di tre anni l'azione giudiziaria per ottenere la rendita per
inabilità permanente conseguente a malattia professionale.
Ha
richiamato, nella suddetta sentenza n. 33 del
1974, le sue numerose decisioni, con le quali ha affermato che l'art. 38,
comma secondo, della Costituzione, "attiene all'adeguamento dei mezzi di
carattere previdenziale alle esigenze di vita dell'infortunato, piuttosto che
alle modalità necessarie a conseguirli, a meno che esse siano tali da
comprometterne il conseguimento"; ed ha ritenuto pienamente legittime le
regole con cui, nel rispetto degli altri precetti costituzionali, "viene
condizionata l'insorgenza di dati diritti o di questi é disciplinato
l'esercizio" (sentenza n. 10 del
1970 e n. 80
del 1971).
Ha, poi,
osservato che "la norma impugnata, invero, nel sancire il termine
triennale di prescrizione decorrente, di regola, dalla manifestazione della
malattia professionale, assolve, nel contempo, a due esigenze facenti capo
all'INAIL e all'assicurato: quella di mettere l'istituto in condizioni di dar
corso alla procedura di accertamento della indennizzabilità della malattia
professionale poco tempo dopo che questa si sia in fatto manifestata, e
quell'altra, propria dell'assicurato, di conseguire con prontezza le
prestazioni, tra cui la rendita per inabilità permanente... D'altronde non può
ignorarsi il principio generale di estinzione dei diritti, ed attesa l'esigenza
di certezza, che é alla base della prescrizione e tocca qualunque diritto, essa
opera anche nei confronti di quelli costituzionalmente garantiti" (sentenza n. 63 del
1966).
Tali pronunce
valgono anche ad escludere che sia in contrasto con l'art. 38, commi primo e
secondo, della Costituzione il citato art. 112, comma primo, d.P.R. n. 1124 del
1965, ora denunciato nella parte in cui sancisce la prescrizione triennale per
l'azione diretta a conseguire, in sede giudiziaria, la rendita per inabilità
derivante da infortunio sul lavoro.
Invero, anche
nella materia degli infortuni sul lavoro ricorrono le due esigenze sopra
specificate: quella dell'INAIL di essere messo in condizioni di iniziare la
procedura di accertamento poco dopo l'evento e l'altra dell'assicurato di
conseguire prontamente le prestazioni. Nella stessa materia, poi, non può non
operare la prescrizione per le ragioni esposte nella richiamata sentenza n. 33 del
1974.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112, comma primo,
del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali), in relazione all'art. 111 dello stesso decreto, sollevata dal
giudice del lavoro del tribunale di Roma, con ordinanza 11 ottobre 1975, in
riferimento all'art. 38, commi primo e secondo, della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4
gennaio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
Arduino
SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 18 gennaio 1977.