SENTENZA
N. 14
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 420 e 426 del codice di
procedura civile, come modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n.
533, sul nuovo rito del lavoro, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza
emessa il 20 dicembre 1973 dal pretore di Campobasso nella causa di lavoro
vertente tra Bernardo Raffaele e Casotti Alfonso, iscritta al n. 30 del
registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 69 del 13 marzo 1974;
2) ordinanza emessa
il 21 dicembre 1973 dal giudice del lavoro del tribunale di Lucera nella causa
vertente tra Valente Luciano e Lombardi Michele Ciro, iscritta al n. 162 del
registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 146 del 5 giugno 1974.
Visti gli
atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;
udito il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con
ordinanza 20 dicembre 1973, il pretore di Campobasso - ritenuto, in premessa,
che nell'ipotesi (nella specie ricorrente) di giudizio promosso anteriormente
alla entrata in vigore della legge sul nuovo rito del lavoro n. 533 del 1973
fosse, per analogia, applicabile la disposizione (sul passaggio dal rito
ordinario al rito speciale) di cui all'art. 426 cod. proc. civ. modificato
dall'art. 1 della legge 1973 citata - ha denunciato la norma predetta per la
parte in cui non prevede che sia comunicata anche al contumace l'ordinanza, con
cui il pretore "fissa l'udienza di cui all'art. 420 ed il termine
perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere alla eventuale
integrazione degli atti introduttivi, mediante deposito di memorie e documenti
in cancelleria".
Nella parte
indicata, la norma é sembrata, infatti, al giudice a quo, in contrasto con il
principio costituzionale dell'eguaglianza ed, inoltre, col precetto che
garantisce il diritto di difesa, in danno del contumace, al quale - per
l'omessa comunicazione dell'ordinanza predetta - resterebbe impedito di
conoscere "tutto il prosieguo di una attività processuale nel corso della
quale, in base alle nuove disposizioni, un minimo difetto di zelo potrebbe
comportare conseguenze irrimediabili e, soprattutto, di integrare i propri atti
con il deposito di memorie e documenti".
2. - Sempre
con riguardo ad un processo pendente al momento dell'entrata in vigore della
legge n. 533 del 1973, con altra ordinanza in data 21 dicembre 1973, il giudice
del lavoro presso il tribunale di Lucera - movendo anch'egli dal presupposto
che il passaggio al nuovo rito avvenga con la fissazione di una nuova udienza
destinata al compimento delle attività di cui all'art. 420 e (tra queste) in
particolare dell'interrogatorio libero delle parti - rileva che manca la
previsione della comunicazione al contumace del provvedimento di fissazione
della detta udienza e solleva questione di legittimità dell'art. 420 legge 1973
citata, in relazione all'art. 292 cod. proc. civ., per la disparità di
trattamento usata, nel caso specifico, nei confronti del contumace rispetto
alla parte pure contumace cui sia stato deferito interrogatorio formale.
3. - In
entrambi i giudizi é intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri per
mezzo dell'Avvocatura dello Stato che ha concluso nel senso della non
fondatezza delle sollevate questioni.
Considerato in diritto
1. - Per la
identità delle premesse poste a base delle questioni sollevate con le ordinanze
del pretore di Campobasso e del giudice del lavoro presso il tribunale di
Lucera, i relativi giudizi si riuniscono per la decisione con unica sentenza.
2. - Come in
narrativa detto, il pretore di Campobasso - dovendo, ex art. 20 (disposizioni
transitorie) della legge 1973, n. 533, applicare le nuove norme sul rito del
lavoro ad un processo già pendente (nel quale era stata, precedentemente,
dichiarata la contumacia del convenuto) - ha ritenuto prescritta, in analogia a
quanto disposto dall'art. 426 per l'ipotesi di passaggio dal rito ordinario al
rito speciale, la fissazione, con ordinanza, dell'udienza di cui all'art. 420
della stessa legge e del termine perentorio per la eventuale integrazione degli
atti introduttivi.
E - rilevato
che la norma (art. 426) analogicamente applicabile non contempla, nei riguardi
della parte non costituita, la comunicazione della ordinanza (la quale, d'altra
parte, neppure rientra, per il suo contenuto, tra quelle di cui l'art. 292 cod.
proc. civ. impone la notifica) - ha denunziato, in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione, l'art. 426 menzionato "per la parte, appunto, in
cui non prevede che l'ordinanza con la quale il pretore fissa l'udienza di cui
all'art. 420 debba essere comunicata anche alla parte contumace".
Sebbene il
dispositivo del provvedimento di rimessione sia formulato con riguardo al solo
art. 426, risulta, pertanto, chiaro che la denunzia di incostituzionalità investe,
in realtà, il combinato disposto degli articoli 20 della legge n. 533 del 1973
e 426 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 1 della citata legge, in
relazione all'art. 292 del codice di procedura civile.
3. - La
questione così prospettata risulta fondata.
L'art. 426
(nella specie, ritenuto analogicamente applicabile) impone alle parti di
provvedere, entro il termine perentorio fissato nell'ordinanza, alla
(eventuale) "integrazione degli atti introduttivi, mediante deposito di
memoria e documenti in cancelleria".
Il che
importa che - in difetto di tale integrazione - esse incorreranno nelle
preclusioni (per l'attore e per il convenuto rispettivamente) discendenti dagli
artt. 414 e 416 legge predetta (v. sent. n. 13 del 1977). Ora é noto che - nel quadro del diritto di difesa e con
riferimento ad ipotesi in cui un termine sia stabilito per il compimento di
atti la cui omissione importi un pregiudizio per situazione soggettiva
giuridicamente tutelata - questa Corte ha già avuto occasione di affermare che
la garanzia di cui all'art. 24 della Costituzione deve estendersi alla
conoscibilità del momento iniziale di decorrenza del termine stesso, al fine di
assicurarne all'interessato l'utilizzazione nella sua interezza (cfr. sentenza 1974, n.
255; 1971,
n. 159).
Proprio tale
principio risulta, nella specie, violato; in quanto, appunto, la parte
contumace non riceve comunicazione dell'ordinanza che fissa il termine
perentorio per l'integrazione degli atti e non é quindi posta in grado di
conoscere il dies a quo di decorrenza del termine stesso.
Non vale in
contrario rilevare che il contumace, essendo stato messo al corrente della
proposizione dell'azione con la notificazione dell'atto introduttivo, potrebbe,
una volta entrata in vigore la legge 533, seguire le vicende ulteriori del
processo per assicurarsi la tempestiva conoscenza del (previsto) provvedimento
di passaggio al nuovo rito.
Tale rilievo
presuppone infatti l'uso di una diligenza superiore a quella normale. E questa
Corte ha escluso che possa reputarsi legittimo un criterio per il quale il
decorso di un termine sia ricollegato ad un evento la cui conoscibilità, può
ottenersi con l'impiego di una diligenza più che normale (v. sentenza 1970, n.
34).
4. - In
dipendenza della dichiarazione di illegittimità di cui sopra - dalla quale
discende la obbligatorietà della comunicazione al contumace dell'ordinanza che,
in relazione a cause pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge
1973 citata, fissi i termini per la (eventuale) integrazione degli atti
introduttivi e la udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ. come sostituito
dall'art. 1 della legge medesima - risulta non fondata l'ulteriore questione di
legittimità del detto art. 420, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, con la cennata ordinanza del giudice del lavoro di Lucera, sul
contrario presupposto dell'inesistenza dell'obbligo di comunicazione predetto.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 426 del codice di
procedura civile, come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n.
533 (sul nuovo rito del lavoro), e dell'art. 20 della legge medesima, nella
parte in cui - con riguardo alle cause pendenti al momento dell'entrata in
vigore della legge - non é prevista la comunicazione anche alla parte contumace
dell'ordinanza che fissa l'udienza di discussione ed il termine perentorio per
l'integrazione degli atti;
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 420 del codice di
procedura civile, come modificato dall'art. 1 della legge 1973 citata,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in
epigrafe indicata del giudice del lavoro del tribunale di Lucera.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4
gennaio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA
- Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 14 gennaio 1977.