ORDINANZA
N. 12
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, del codice di
procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1975 dal pretore
di Portogruaro nel procedimento civile vertente tra l'esattoria delle imposte
dirette di Portogruaro e la società IAB Arredamenti e Antonio Zago, iscritta al
n. 626 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 58 del 3 marzo 1976.
Udito nella
camera di consiglio del 10 dicembre 1976 il Giudice relatore Leonetto Amadei.
Ritenuto che,
con l'ordinanza in epigrafe, il pretore di Portogrnaro ha sollevato la
questione di costituzionalità dell'art. 545, quarto comma, c.p.c., in riferimento
agli artt. 3, primo comma, 31 e 36 della Costituzione, nella parte in cui la
norma non stabilisce la impignorabilità di una somma che debba ritenere
indispensabile al debitore ed alla sua famiglia per assicurargli il
raggiungimento degli scopi della convivenza familiare e garantirgli una
esistenza libera e dignitosa.
Considerato
che con la sentenza
n. 38 del 1970 veniva dichiarata infondata la questione della
incostituzionalità del quarto comma dell'art. 545 c.p.c. in relazione all'art.
3 della Costituzione;
che con la sentenza n. 102 del
1974 veniva dichiarata infondata la questione, relativa alla stessa norma
in relazione agli artt. 3 e 31 della Costituzione;
che con la sentenza n. 209 del
1975, relativa ancora alla stessa norma, la questione veniva dichiarata
infondata in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione;
che nella
ordinanza del pretore di Portogruaro non vengono addotti argomenti nuovi che
possano indurre a discostarsi dalle precedenti decisioni.
Visti gli
artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma,
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
545, quarto comma del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 31, 36 della Costituzione, dal pretore di Portogruaro con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 4 gennaio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI -
Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 12 gennaio 1977.