Ordinanza n. 12 del 1977
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ORDINANZA N. 12

ANNO 1977

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1975 dal pretore di Portogruaro nel procedimento civile vertente tra l'esattoria delle imposte dirette di Portogruaro e la società IAB Arredamenti e Antonio Zago, iscritta al n. 626 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58 del 3 marzo 1976.

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1976 il Giudice relatore Leonetto Amadei.

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il pretore di Portogrnaro ha sollevato la questione di costituzionalità dell'art. 545, quarto comma, c.p.c., in riferimento agli artt. 3, primo comma, 31 e 36 della Costituzione, nella parte in cui la norma non stabilisce la impignorabilità di una somma che debba ritenere indispensabile al debitore ed alla sua famiglia per assicurargli il raggiungimento degli scopi della convivenza familiare e garantirgli una esistenza libera e dignitosa.

Considerato che con la sentenza n. 38 del 1970 veniva dichiarata infondata la questione della incostituzionalità del quarto comma dell'art. 545 c.p.c. in relazione all'art. 3 della Costituzione;

che con la sentenza n. 102 del 1974 veniva dichiarata infondata la questione, relativa alla stessa norma in relazione agli artt. 3 e 31 della Costituzione;

che con la sentenza n. 209 del 1975, relativa ancora alla stessa norma, la questione veniva dichiarata infondata in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione;

che nella ordinanza del pretore di Portogruaro non vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dalle precedenti decisioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 31, 36 della Costituzione, dal pretore di Portogruaro con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 12 gennaio 1977.