SENTENZA N. 209
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, promosso con
ordinanza emessa il 18 ottobre 1974 dal pretore di Montegiorgio
nel procedimento civile vertente tra Paoletti Marco e
Capparuccia Rosa, iscritta al n. 541 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del
19 febbraio 1975.
Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1975 il Giudice relatore
Vincenzo Michele Trimarchi.
Ritenuto in fatto
Il pretore di Montegiorgio, con ordinanza del
18 ottobre 1974, emessa nel procedimento civile promosso da Marco Paoletti contro Rosa Capparuccia,
chiamato a provvedere per l'assegnazione delle somme dovute alla Capparuccia dal terzo (
Secondo il giudice a quo la norma denunciata violerebbe l'art. 36, comma
primo, perché consente il pignoramento di un quinto del salario e delle altre
indennità per ogni credito diverso da quelli, per tributi, dello Stato, delle
province e dei comuni e nel sostanziale rispetto del precetto costituzionale la
retribuzione (salario ed indennità varie) "si deve considerare...
assolutamente impignorabile" in quanto "il
solo mezzo di sostentamento per un'esistenza libera e dignitosa del lavoratore
e della sua famiglia" ed in quanto "in seguito al pignoramento di un
quinto della retribuzione, i restanti quattro quinti della retribuzione non
sarebbero più sufficienti ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia quell'esistenza libera e dignitosa che il
precetto costituzionale vuole invece garantire".
L'art. 545, quarto comma, nella parte già indicata, violerebbe l'art. 3,
comma primo, perché detta per i lavoratori subordinati dipendenti da datori di
lavoro privati una disciplina diversa da quella prevista dagli
art. 1 e 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180,
che escludono categoricamente la pignorabilità in qualunque misura della
retribuzione dei dipendenti degli enti pubblici per ogni credito, diverso da
quello alimentare, da quello dello Stato e degli altri enti verso i rispettivi
dipendenti e da quello, per tributi, dello Stato, delle province e dei comuni.
Le situazioni del lavoratore privato e del pubblico dipendente non sono e
non potrebbero razionalmente essere considerate diverse e quindi la disparità
di trattamento tra le due categorie non sarebbe giustificata soprattutto perché
in genere la retribuzione del pubblico dipendente é superiore a quella del
lavoratore privato.
Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe il pretore di Montegiorgio solleva la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 545, comma quarto, del codice di procedura civile, in riferimento agli art. 3, comma primo, e 36, comma primo,
della Costituzione.
2. - Assume il giudice a quo che "il salario e le indennità varie
che compongono la retribuzione del lavoratore subordinato sono il solo mezzo di
sostentamento per una esistenza libera e dignitosa del
lavoratore e della sua famiglia" e che, se si vuole rispettare nella
sostanza il precetto costituzionale dell'art. 36, comma primo, "si deve considerare
tale retribuzione assolutamente impignorabile".
Ed osserva, a proposito dell'art. 545, comma quarto, che "parrebbe
conforme al dettato dell'art. 53 della Costituzione la
pignorabilità di 1/5 della retribuzione per i tributi dovuti allo Stato,
province e comuni", e che non sarebbe conforme all'art. 36, comma primo,
"la pignorabilità di un quinto della retribuzione per ogni altro tipo di
credito diverso dai crediti alimentari (art. 545, terzo comma, del codice di
procedura civile)" perché "in seguito al pignoramento di un quinto
della retribuzione, i restanti quattro quinti della retribuzione non sarebbero
sufficienti ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia quell'esistenza libera e dignitosa che il precetto
costituzionale vuole invece garantire".
L'assunto del pretore di Montegiorgio non può
essere condiviso. Secondo la lettera e lo spirito dell'art. 36, comma primo,
della Costituzione la retribuzione del lavoratore deve essere proporzionata
alla quantità e qualità del lavoro (e cioé alla prestazione),
e deve in ogni caso essere sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla di
lui famiglia un'esistenza libera e dignitosa; e di conseguenza, dovrebbe
risultare costituzionalmente illegittima la norma che determini, 0 che fissi i
criteri perché sia determinata, una retribuzione senza il rispetto di quei
limiti.
Senonché nella ripetuta disposizione
costituzionale non é affermato, né da essa si può
enucleare il principio, che la retribuzione prevista da una qualsiasi norma di
cui non venga contestata la legittimità costituzionale, sia o debba reputarsi
appena sufficiente.
Appare quindi affatto inaccettabile la tesi che violi l'articolo 36,
comma primo, la norma, e nella specie quella denunciata, che, sia pure in
ipotesi particolari e speciali, prevede la possibilità che il lavoratore riceva in concreto, a titolo di retribuzione, una somma
inferiore a quella fuori di tali ipotesi spettantegli.
D'altronde, che l'assunto precetto o principio non ricorra,
trovasi implicitamente affermato in pronunce di questa Corte e, in tema di
pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre
indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, nelle sentenze n. 20 del
1968 e 100,
101 e 102 del 1974
nelle quali nella specifica materia si é riconosciuta la discrezionalità del
legislatore e sono state ammesse le relative scelte ritenute razionali.
3. - Si assume, ancora, dal giudice a quo che la norma denunciata, nella
parte in cui prevede per i lavoratori subordinati dipendenti da datori di
lavoro privati che per qualsiasi credito diverso da quello alimentare e da
quello per tributi dovuti allo Stato, province e comuni, é consentito il
pignoramento della retribuzione (nella misura sopra indicata), detti una
disciplina diversa da quella prevista dagli artt. 1 e 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180,
che, regolando la pignorabilità dello stipendio, dei salari, delle retribuzioni
e delle altre indennità dei dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici,
la escludono categoricamente (in qualunque misura) per qualsiasi credito che
sia diverso da quelli per alimenti e per tributi dovuti allo Stato, province e
comuni, nonché da quello dello Stato e degli altri enti verso il rispettivo
dipendente; che le situazioni dei dipendenti di privati e dei dipendenti della
pubblica amministrazione razionalmente non possano considerarsi diverse; e che
quindi risulti ingiustificata quella disparità di trattamento,
"soprattutto se si consideri che in genere, la retribuzione del pubblico
dipendente é superiore a quella del lavoratore privato".
Messe a raffronto le normative concernenti la pignorabilità delle
retribuzioni dei dipendenti da datori di lavoro privati da un lato, e dei
pubblici dipendenti dall'altro lato, é di certo agevole notare che esse non
sono identiche e che differiscono anche sul punto indicato dal giudice a quo.
Senonché il (parzialmente) diverso trattamento
riservato sopra quel punto ai dipendenti da datori di lavoro privati non
integra l'assunta violazione del principio di eguaglianza.
Ammesso che due situazioni di fatto e giuridiche siano o possano essere
considerate eguali o equivalenti, non si ha necessariamente che a causa della previsione
di ogni e qualsiasi effetto giuridico nei confronti di una delle dette
situazioni, contenuta nella norma oggetto di denuncia,
codesta norma sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Al legislatore, nell'esercizio del suo potere discrezionale e nel
rispetto dell'esigenza che tutti i cittadini siano eguali davanti alla legge, é
data la possibilità, anche in relazione a situazioni di fatto e giuridiche
astrattamente considerabili eguali o equivalenti, di prevedere per tali
situazioni ulteriori effetti giuridici che non siano identici o che addirittura
siano diversi: in tal caso, esiste solo il limite invalicabile della
razionalità delle scelte, in ordine alla valutazione delle situazioni ed alla
disciplina in concreto dettata.
Nel caso in considerazione, poi, non é da condividersi la tesi che le
situazioni dei dipendenti privati e dei pubblici dipendenti razionalmente non
possano considerarsi diverse: la tendenza a realizzare per esse
un'unica o omogenea disciplina giuridica, é da tempo e tuttavia esistente, e si
é accentuata (specie con l'affermarsi e l'estendersi del diritto alla stabilità
del posto di lavoro, per i dipendenti privati); e però ricorrono presupposti e
condizioni, nella ineliminabile varietà delle prestazioni (oggetto, tempo, luogo,
modi, ecc.) perché permangano, ancorché sia viva l'esigenza di eguaglianza,
settoriali o puntuali differenze giuridiche.
La denunciata disparità di trattamento si ricollega ad uno di codesti
settori o punti della complessiva materia. É in effetti
il risultato del graduale formarsi ed evolversi di due normative: ma l'attuale
stadio di ciascuna di esse, specie in relazione al profilo denunciato, non é di
per sé arbitrario o ingiustificato perché, come questa Corte ha più volte
riconosciuto (con le sentenze sopra ricordate), il legislatore, dando vita a
quelle normative, ha ricercato e trovato un adeguato contemperamento tra gli
opposti interessi del creditore e del lavoratore che sia debitore ed in ordine
alla retribuzione ha contenuto in limiti angusti la responsabilità patrimoniale
del debitore.
Conseguentemente, il disposto dell'art. 545, comma quarto del codice di
procedura civile, in parte qua, non va contro l'art. 3, comma primo, della
Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 545, comma quarto, del codice di procedura civile,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 36, comma primo, della Costituzione, con
l'ordinanza del pretore di Montegiorgio indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1975.