Sentenza n. 209 del 1975
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SENTENZA N. 209

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

          ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 18 ottobre 1974 dal pretore di Montegiorgio nel procedimento civile vertente tra Paoletti Marco e Capparuccia Rosa, iscritta al n. 541 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 19 febbraio 1975.

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1975 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Ritenuto in fatto

Il pretore di Montegiorgio, con ordinanza del 18 ottobre 1974, emessa nel procedimento civile promosso da Marco Paoletti contro Rosa Capparuccia, chiamato a provvedere per l'assegnazione delle somme dovute alla Capparuccia dal terzo (la Nuova Metaltexs.r.l., corrente in Montegiorgio) a titolo di salario (dall'8 marzo 1974 al 20 detti, data del recesso della lavoratrice) e di indennità di anzianità (per il periodo di lavoro, dal luglio 1973 al 20 marzo 1974), ritiene che sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, comma quarto, del codice di procedura civile in riferimento agli art. 3, comma primo, e 36, comma primo, della Costituzione.

Secondo il giudice a quo la norma denunciata violerebbe l'art. 36, comma primo, perché consente il pignoramento di un quinto del salario e delle altre indennità per ogni credito diverso da quelli, per tributi, dello Stato, delle province e dei comuni e nel sostanziale rispetto del precetto costituzionale la retribuzione (salario ed indennità varie) "si deve considerare... assolutamente impignorabile" in quanto "il solo mezzo di sostentamento per un'esistenza libera e dignitosa del lavoratore e della sua famiglia" ed in quanto "in seguito al pignoramento di un quinto della retribuzione, i restanti quattro quinti della retribuzione non sarebbero più sufficienti ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia quell'esistenza libera e dignitosa che il precetto costituzionale vuole invece garantire".

L'art. 545, quarto comma, nella parte già indicata, violerebbe l'art. 3, comma primo, perché detta per i lavoratori subordinati dipendenti da datori di lavoro privati una disciplina diversa da quella prevista dagli art. 1 e 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, che escludono categoricamente la pignorabilità in qualunque misura della retribuzione dei dipendenti degli enti pubblici per ogni credito, diverso da quello alimentare, da quello dello Stato e degli altri enti verso i rispettivi dipendenti e da quello, per tributi, dello Stato, delle province e dei comuni.

Le situazioni del lavoratore privato e del pubblico dipendente non sono e non potrebbero razionalmente essere considerate diverse e quindi la disparità di trattamento tra le due categorie non sarebbe giustificata soprattutto perché in genere la retribuzione del pubblico dipendente é superiore a quella del lavoratore privato.

Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe il pretore di Montegiorgio solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, comma quarto, del codice di procedura civile, in riferimento agli art. 3, comma primo, e 36, comma primo, della Costituzione.

2. - Assume il giudice a quo che "il salario e le indennità varie che compongono la retribuzione del lavoratore subordinato sono il solo mezzo di sostentamento per una esistenza libera e dignitosa del lavoratore e della sua famiglia" e che, se si vuole rispettare nella sostanza il precetto costituzionale dell'art. 36, comma primo, "si deve considerare tale retribuzione assolutamente impignorabile". Ed osserva, a proposito dell'art. 545, comma quarto, che "parrebbe conforme al dettato dell'art. 53 della Costituzione la pignorabilità di 1/5 della retribuzione per i tributi dovuti allo Stato, province e comuni", e che non sarebbe conforme all'art. 36, comma primo, "la pignorabilità di un quinto della retribuzione per ogni altro tipo di credito diverso dai crediti alimentari (art. 545, terzo comma, del codice di procedura civile)" perché "in seguito al pignoramento di un quinto della retribuzione, i restanti quattro quinti della retribuzione non sarebbero sufficienti ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia quell'esistenza libera e dignitosa che il precetto costituzionale vuole invece garantire".

L'assunto del pretore di Montegiorgio non può essere condiviso. Secondo la lettera e lo spirito dell'art. 36, comma primo, della Costituzione la retribuzione del lavoratore deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro (e cioé alla prestazione), e deve in ogni caso essere sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla di lui famiglia un'esistenza libera e dignitosa; e di conseguenza, dovrebbe risultare costituzionalmente illegittima la norma che determini, 0 che fissi i criteri perché sia determinata, una retribuzione senza il rispetto di quei limiti.

Senonché nella ripetuta disposizione costituzionale non é affermato, né da essa si può enucleare il principio, che la retribuzione prevista da una qualsiasi norma di cui non venga contestata la legittimità costituzionale, sia o debba reputarsi appena sufficiente.

Appare quindi affatto inaccettabile la tesi che violi l'articolo 36, comma primo, la norma, e nella specie quella denunciata, che, sia pure in ipotesi particolari e speciali, prevede la possibilità che il lavoratore riceva in concreto, a titolo di retribuzione, una somma inferiore a quella fuori di tali ipotesi spettantegli.

D'altronde, che l'assunto precetto o principio non ricorra, trovasi implicitamente affermato in pronunce di questa Corte e, in tema di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, nelle sentenze n. 20 del 1968 e 100, 101 e 102 del 1974 nelle quali nella specifica materia si é riconosciuta la discrezionalità del legislatore e sono state ammesse le relative scelte ritenute razionali.

3. - Si assume, ancora, dal giudice a quo che la norma denunciata, nella parte in cui prevede per i lavoratori subordinati dipendenti da datori di lavoro privati che per qualsiasi credito diverso da quello alimentare e da quello per tributi dovuti allo Stato, province e comuni, é consentito il pignoramento della retribuzione (nella misura sopra indicata), detti una disciplina diversa da quella prevista dagli artt. 1 e 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, che, regolando la pignorabilità dello stipendio, dei salari, delle retribuzioni e delle altre indennità dei dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici, la escludono categoricamente (in qualunque misura) per qualsiasi credito che sia diverso da quelli per alimenti e per tributi dovuti allo Stato, province e comuni, nonché da quello dello Stato e degli altri enti verso il rispettivo dipendente; che le situazioni dei dipendenti di privati e dei dipendenti della pubblica amministrazione razionalmente non possano considerarsi diverse; e che quindi risulti ingiustificata quella disparità di trattamento, "soprattutto se si consideri che in genere, la retribuzione del pubblico dipendente é superiore a quella del lavoratore privato".

Messe a raffronto le normative concernenti la pignorabilità delle retribuzioni dei dipendenti da datori di lavoro privati da un lato, e dei pubblici dipendenti dall'altro lato, é di certo agevole notare che esse non sono identiche e che differiscono anche sul punto indicato dal giudice a quo.

Senonché il (parzialmente) diverso trattamento riservato sopra quel punto ai dipendenti da datori di lavoro privati non integra l'assunta violazione del principio di eguaglianza.

Ammesso che due situazioni di fatto e giuridiche siano o possano essere considerate eguali o equivalenti, non si ha necessariamente che a causa della previsione di ogni e qualsiasi effetto giuridico nei confronti di una delle dette situazioni, contenuta nella norma oggetto di denuncia, codesta norma sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Al legislatore, nell'esercizio del suo potere discrezionale e nel rispetto dell'esigenza che tutti i cittadini siano eguali davanti alla legge, é data la possibilità, anche in relazione a situazioni di fatto e giuridiche astrattamente considerabili eguali o equivalenti, di prevedere per tali situazioni ulteriori effetti giuridici che non siano identici o che addirittura siano diversi: in tal caso, esiste solo il limite invalicabile della razionalità delle scelte, in ordine alla valutazione delle situazioni ed alla disciplina in concreto dettata.

Nel caso in considerazione, poi, non é da condividersi la tesi che le situazioni dei dipendenti privati e dei pubblici dipendenti razionalmente non possano considerarsi diverse: la tendenza a realizzare per esse un'unica o omogenea disciplina giuridica, é da tempo e tuttavia esistente, e si é accentuata (specie con l'affermarsi e l'estendersi del diritto alla stabilità del posto di lavoro, per i dipendenti privati); e però ricorrono presupposti e condizioni, nella ineliminabile varietà delle prestazioni (oggetto, tempo, luogo, modi, ecc.) perché permangano, ancorché sia viva l'esigenza di eguaglianza, settoriali o puntuali differenze giuridiche.

La denunciata disparità di trattamento si ricollega ad uno di codesti settori o punti della complessiva materia. É in effetti il risultato del graduale formarsi ed evolversi di due normative: ma l'attuale stadio di ciascuna di esse, specie in relazione al profilo denunciato, non é di per sé arbitrario o ingiustificato perché, come questa Corte ha più volte riconosciuto (con le sentenze sopra ricordate), il legislatore, dando vita a quelle normative, ha ricercato e trovato un adeguato contemperamento tra gli opposti interessi del creditore e del lavoratore che sia debitore ed in ordine alla retribuzione ha contenuto in limiti angusti la responsabilità patrimoniale del debitore.

Conseguentemente, il disposto dell'art. 545, comma quarto del codice di procedura civile, in parte qua, non va contro l'art. 3, comma primo, della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, comma quarto, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 36, comma primo, della Costituzione, con l'ordinanza del pretore di Montegiorgio indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1975.