SENTENZA N. 38
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale degli artt. 545, quarto comma, e 553 del codice di procedura
civile, promosso con ordinanza emessa il 21 giugno 1968 dal pretore di Pinerolo
nel procedimento di esecuzione vertente tra Mauro Mario e Socratini Barreca
Michelina, iscritta al n. 184 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 261 del 12 ottobre 1968.
Udito nella camera di consiglio del
10 febbraio 1970 il Giudice relatore Luigi Oggioni.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 21 giugno 1968
emessa nel corso del procedimento di esecuzione promosso da Mauro Mario contro
Socratini Barreca Michelina, il pretore di Pinerolo ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, del codice di procedura
civile in relazione al terzo comma dello stesso articolo, nella parte in cui,
in ordine ai crediti non alimentari "assoggetta a pignoramento la quota
fissa di un quinto dello stipendio dovuto da privati, anziché quella quota
variabile che il pretore ritenga pignorabile, come invece é consentito dal
terzo comma citato per i crediti alimentari".
Secondo il pretore, la norma
denunziata violerebbe il principio di eguaglianza dell'art. 3 della
Costituzione perché potrebbe incidere in misura più sensibile sulle
retribuzioni meno alte e prossime al limite minimo, che non su quelle di
maggior importo; dando luogo, in questo caso, ad una ingiusta sperequazione a
danno dei lavoratori meno abbienti: senza alcuna possibilità di riduzione
discrezionale a quota graduata e variabile.
Il giudice a quo ha sollevato
contestualmente questione di legittimità costituzionale dell'art. 553 del
codice di procedura civile "considerato in collegamento col citato quarto
comma dell'art. 545 dello stesso codice, nella parte in cui, imponendo al
pretore di assegnare, in pagamento del credito, la somma pignorata nella misura
richiesta, senza possibilità di graduazione, sarebbe suscettibile di ridurre la
retribuzione del debitore al di sotto del minimo (salariale) necessario per
garantire a lui ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa"
violando così il principio stabilito in proposito dall'art. 36 della Costituzione,
che sarebbe applicabile anche a quei casi di insufficienza della retribuzione
derivante da decurtazioni dovute a cause estranee al rapporto di lavoro.
Nessuna delle parti si é costituita
in giudizio.
Considerato in diritto
1. - La prima questione sollevata
con l'ordinanza di rinvio in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
riguarda l'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, in
quanto, riconoscendo pignorabili, dai creditori in genere, nella misura fissa
di un quinto, gli stipendi ed i salari dovuti all'esecutato, la norma verrebbe
ad incidere in misura più sensibile sulle basse retribuzioni in confronto a
quelle di maggiore importo.
La questione non é fondata.
Questa Corte, con la sentenza n. 20 del
1968, si é già pronunciata nel senso che il limite di un quinto pignorabile
é stato adottato dal legislatore in base ad un potere razionalmente esercitato
anche secondo gli insegnamenti della scienza economica. Tra i due criteri, in
astratto ammissibili, della proporzionalità rispetto alla misura della
retribuzione ovvero della progressività, per cui chi ha una retribuzione più
bassa viene colpito, in proporzione, con una minore incidenza di misura, é stato
preferito il secondo criterio, che, secondo il suespresso giudizio della Corte,
risulta immune da ogni indizio di incostituzionalità.
Nell'ordinanza di rinvio non sono
addotti, su questo punto, nuovi e diversi argomenti, validi per addivenire a
differente decisione.
L'ordinanza prospetta, tuttavia,
sotto ulteriore profilo, l'ipotesi di incostituzionalità dell'art. 545, quarto
comma, del codice di procedura civile se confrontato col terzo comma
(pignorabilità in misura variabile per i crediti alimentari).
La disparità di trattamento, a
seconda della natura del credito, si risolverebbe, stando all'ordinanza, in
violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto non sarebbe escluso che,
in particolari circostanze, un credito per alimenti, che pur meriterebbe in
ogni caso maggior tutela, possa essere garantito con pignoramento inferiore al
quinto, mentre un credito non alimentare sarebbe, sempre e comunque, meglio
tutelato mediante pignoramento mai inferiore al quinto.
L'ordinanza, così ponendo la questione,
non considera che il particolare trattamento disposto per i crediti alimentari
dipende dalla peculiare natura dell'obbligo corrispondente, condizionato sia al
bisogno dell'alimentando, sia alla capacità economica dell'obbligato, quale
residua, dopo soddisfatti i suoi propri debiti.
La variabilità dell'obbligo
giustifica la variabilità della misura esecutiva per effettuarne l'adempimento.
Nemmeno sotto questo profilo sussiste alcuna irrazionale differenziazione di
trattamento.
2. - L'ordinanza, nel quadro
generale della stessa materia, ha sollevato anche una particolare questione
riguardante l'art. 553 cod. proc. civ. (assegnazione di crediti) come connesso
e conseguenziale a quanto sopra esaminato, inserendo anche al riguardo
l'ipotesi che il sistema di legge possa dar luogo a contrasto con l'art. 36
della Costituzione.
La Corte osserva, in primo luogo,
che, essendo la norma dell'art. 553 complementare della precedente di cui
all'art. 545, valgono, per escluderne l'incostituzionalità, le stesse considerazioni
suesposte.
In secondo luogo osserva che il
principio dettato dall'art. 36 vale per regolare il rapporto di lavoro
nell'ambito suo proprio attinente alla sua conclusione ed attuazione e non si
estende alle conseguenze contingenti ed eventuali che possano essere
occasionate da eventi che da quel rapporto prescindano.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 545, quarto comma, e 553 del codice di
procedura civile sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, dal pretore di
Pinerolo in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, l' 11 marzo 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 20
marzo 1970.