SENTENZA N. 175
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI,
Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio promosso con ricorso del Ministro per l'agricoltura e le foreste, per
delega del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 18 dicembre
1974, depositato in cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n. 18 del
registro ricorsi 1974, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della
deliberazione della Giunta regionale del Lazio 6 agosto 1974, n. 2272, che
approva con modificazioni il piano regolatore generale del Comune di Sabaudia.
Udito
nell'udienza pubblica del 3 giugno 1976 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;
udito
il sostituto avvocato generale dello Stato Mario Fanelli, per il ricorrente.
Ritenuto in fatto
1.
- Con ricorso notificato il 18 dicembre 1974 e depositato il 24 dicembre 1974,
il Ministro dell'agricoltura e foreste per delega del Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, ha
sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del
Presidente della Giunta regionale del Lazio, avverso la deliberazione della
Giunta regionale di approvazione, con modifiche, del piano regolatore generale
del Comune di Sabaudia (LT), per contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost. in relazione all'art.
4, lett. s) del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, che ha
operato il trasferimento alle regioni delle funzioni statali in materia di
agricoltura e foreste.
L'approvazione
del menzionato piano regolatore generale, che incide per gran parte sul Parco
nazionale del Circeo, violerebbe la competenza statale in materia di parchi
nazionali, espressamente riservata allo Stato dalla citata disposizione del d.P.R. n. 11 e prevista altresì dalla
legge 25 gennaio 1934, n. 285, istitutiva del Parco nazionale del Circeo.
In
via subordinata, la difesa dello Stato, ammesso che l'approvazione del piano
regolatore generale redatto dai comuni rientra nelle competenze urbanistiche
della Regione e che il piano non può non comprendere anche quella parte del
territorio in cui sia stato istituito un parco
nazionale sostiene che, quanto meno, non possa negarsi la coesistenza di due
sfere di competenza, quella statale, in materia di parchi, e quella regionale,
in materia urbanistica, e che, quindi, debba intervenire tra i due enti una
intesa, che, nella specie, é mancata.
2.
- Il Presidente della Regione Lazio si é costituito in
giudizio con deduzioni depositate il 19 maggio 1975, quindi oltre il termine di
20 giorni dall'ultima notificazione prescritto dall'art. 3 delle Norme
integrative, chiedendo il rigetto del ricorso.
3.
- É intervenuto in giudizio il Comune di Sabaudia
con atto depositato il 30 gennaio 1976.
Pur
consapevole che la Corte costituzionale, in precedenti pronunzie, si é
orientata nel senso dell'inammissibilità dell'intervento, nel giudizio per
conflitto di attribuzione, di soggetti non legittimati
a proporlo o resistervi (sent.
nn. 13 e 206 del 1975),
il Comune di Sabaudia ritiene di dover nuovamente
prospettare la opposta tesi della ammissibilità,
sostenendo che: a) l'intervento come istituto processuale generale non sarebbe
incompatibile con la natura del giudizio per conflitto di attribuzioni; b) che
i contrari precedenti giurisprudenziali della Corte avrebbero ad oggetto
l'intervento cosiddetto principale, proposto da controinteressati
al provvedimento impugnato; c) che nella specie si esplica un intervento ad adiuvandum, a
sostegno delle ragioni del soggetto resistente, da parte di un soggetto
cointeressato al provvedimento impugnato.
4.
- Alla pubblica udienza, l'avvocato Carlo Selvaggi ha insistito per
l'ammissibilità all'intervento del Comune di Sabaudia.
Di contrario avviso si é dichiarato il sostituto avvocato
generale dello Stato Mario Fanelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Questa
Corte, con ordinanza letta in udienza, ritenuto che l'intervento del Comune di Sabaudia viene prospettato come
intervento adesivo nei confronti della Regione Lazio; che peraltro la Regione
predetta si é costituita fuori termine e non può svolgere quindi attività di
parte in questo processo, di guisa che la difesa delle attribuzioni che si
assumono costituzionalmente spettanti alla Regione verrebbe assunta da un
soggetto diverso dal loro titolare, esclusivamente legittimato a ricorrere ed a
resistere dinanzi a questa Corte; senza pregiudizio della più generale
questione dell'ammissibilità di interventi davanti a questa Corte, specialmente
nei giudizi su conflitti di attribuzione, ha dichiarato inammissibile
l'intervento del Comune di Sabaudia.
Successivamente, la difesa dello Stato ha insistito per l'accoglimento delle
proprie tesi e conclusioni.
Considerato in diritto
1.
- Come riferito in narrativa, il ricorso del Ministro per l'agricoltura
contesta il potere della Regione Lazio di approvare il piano regolatore del
Comune di Sabaudia, perché incidente anche su zone
facenti parte del Parco nazionale del Circeo, ogni competenza in ordine al quale si assume essere riservata allo Stato in
forza di quanto disposto nel d.P.R. 15 gennaio 1972,
n. 11, di trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni
amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca
nelle acque interne. In linea subordinata, si contesta che la Regione possa
procedere a quella approvazione da sola, senza
"un accordo o un'intesa tra Stato e Regioni".
2.
- Dalla normativa a livello costituzionale e legislativo
disciplinante le materie su cui verte il conflitto é dato ricavare taluni punti
fermi, che si passa a specificare, quali necessarie premesse per la risoluzione
del conflitto medesimo.
Non
vi ha dubbio, anzitutto (e lo riconosce in linea di principio la stessa difesa
dello Stato) che, a norma degli articoli 117 e 118 Cost. e del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, che ebbe ad operare il trasferimento
alle Regioni delle funzioni statali in materia urbanistica, alla Regione spetta
(per quanto ora particolarmente interessa) il potere
di approvare i piani regolatori generali (e le loro varianti), predisposti dai
comuni (art. 1, lett. d, del citato d.P.R. n. 8). Ed é certo altresì che, a norma dell'art. 7 della legge
urbanistica 17 agosto 1942, numero 1150, nel testo modificato dall'art. 1 della
legge 19 novembre 1968, n. 1187, i piani regolatori generali devono comprendere
"la totalità del territorio comunale" (larghe zone del quale, nel
caso del Comune di Sabaudia, sono comprese nel Parco
nazionale del Circeo).
D'altro
canto, le competenze statali in ordine ai parchi
nazionali sono state tenute ferme dall'art. 4, lett. s, del d.P.R.
15 gennaio 1972, n. 11, sopra menzionato: onde il conflitto di attribuzione su
cui la Corte é chiamata a pronunziarsi. É vero bensì che tale riserva (che
questa Corte, con sent. n. 142 del 1972, ebbe a
giudicare costituzionalmente non illegittima), per la sua collocazione nel
contesto del decreto, si riferisce specificamente alla materia che ne
costituisce l'oggetto, cioé all'agricoltura e
foreste, caccia e pesca, e non trova riscontro alcuno nel decreto n. 8, che
pure contiene, nell'art. 8, una elencazione di submaterie
escluse dal trasferimento; ma le competenze statali in ordine ai parchi
nazionali non si limitavano né si limitano agli aspetti più strettamente
inerenti alla materia anzidetta delle zone in essi incluse, comportando invece
una serie di vincoli e divieti, che inevitabilmente interferiscono anche con
l'urbanistica. Per convincersene, con particolare riguardo al Parco del Circeo,
che viene in considerazione nel presente giudizio, basta por mente alle
finalità della sua istituzione, quali enunciate nell'art.
1 della legge 25 gennaio 1934, n. 285 (tutelare e migliorare la flora e la
fauna, conservare le speciali formazioni geologiche nonché le bellezze del
paesaggio, promuovere lo sviluppo del turismo), nonché ai divieti stabiliti nel
successivo art. 5 (ulteriormente specificati nel regolamento di applicazione
r.d. 7 marzo 1935, n. 1324).
Deve
peraltro osservarsi che, eccezion fatta per le autorizzazioni alle
"costruzioni e ricostruzioni di qualsiasi genere", prevista dall'art.
3 del cit. regolamento soltanto limitatamente ad
alcune località indicate nella annessa tabella, la vigente legislazione non
attribuisce alla Azienda di Stato per le foreste demaniali, cui é affidata
"la gestione tecnica ed amministrativa del Parco" (art. 2 della legge
n. 285 del 1934), poteri che abbiano ad oggetto l'assetto del territorio in
esso rientrante. Rilievi analoghi valgono, d'altronde, anche per gli altri
parchi nazionali.
E
poiché le competenze riservate allo Stato in ordine ai
parchi nazionali sono quelle esistenti al momento del trasferimento delle
funzioni alle Regioni, la conclusione (con alcune limitatissime eccezioni, tra
cui, per il Parco del Circeo, quella testé menzionata) é che nessuna competenza
suscettibile di essere qualificata, in senso proprio, urbanistica può oggi
considerarsi, relativamente ai Parchi nazionali, di spettanza dello Stato. Con il che può spiegarsi, in qualche misura, il già rilevato
silenzio in proposito del d.P.R. n. 8 del
1972, traendosene altresì il corollario che il Parco nazionale del Circeo non é
sottratto ai poteri regionali nella materia de qua, nessuna deroga risultando disposta al sopra rammentato principio dell'art.
7 della legge urbanistica del 1942, così come modificato dall'art. 1 della
legge n. 1187 del 1968, secondo cui i piani regolatori generali devono
comprendere l'intero territorio comunale.
3.
- Ma l'esercizio dei poteri urbanistici, che, alla
stregua delle premesse sopra esposte, devono considerarsi trasferiti alle
Regioni, incontra, per altro verso ed in forza delle medesime premesse, un
limite nei diversi poteri riservati allo Stato per la tutela degli interessi
pubblici cui i parchi nazionali sono istituzionalmente preordinati. Competenza
regionale e competenza statale devono pertanto coordinarsi tra loro, di guisa che
possa realizzarsi un giusto contemperamento delle
finalità rispettive.
Una
tale esigenza é stata, per la verità, in qualche modo
avvertita dalla Giunta regionale che, nell'approvare, con modifiche, il piano
regolatore generale del Comune di Sabaudia, ha
vincolato quest'ultimo, in parziale accoglimento di
osservazioni formulate dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali, ad
"esaminare" i progetti di attuazione di determinate previsioni del
piano "di concerto" con l'Azienda medesima.
Senonché, così facendo, la Regione ha esercitato
una facoltà, della quale poteva avvalersi come non avvalersi (e non se n'è
avvalsa, infatti, per altre previsioni del piano, che pure avevano formato
oggetto di osservazioni dell'Azienda e concernevano anch'esse zone comprese nel
Parco): ciò che si appalesa insufficiente a
realizzare una efficace tutela degli interessi inerenti al Parco del Circeo, il
cui soddisfacimento é compito riservato allo Stato, e non può quindi essere
rimesso alla discrezionalità della Regione. Quel che é necessario a tal fine é,
invece, che l'approvazione del piano regolatore sia
condizionata, con riferimento alle parti di esso incidenti sul Parco, ad
intervenute intese con il Comune e, per quanto di sua competenza, con la
Regione. In questo senso e nei limiti sopra indicati, il ricorso per
regolamento di competenza proposto dal Ministro per l'agricoltura merita
accoglimento.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
che non spetta alla Regione Lazio approvare il piano regolatore del Comune di Sabaudia, senza che, nelle parti in cui comprende zone
incluse nel Parco nazionale del Circeo, sia previamente intervenuta un'intesa
con i competenti organi dello Stato ed in conseguenza annulla, nelle parti
predette, la deliberazione della Giunta regionale del 6 agosto 1974, n. 2272.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 12 luglio 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo
CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE -
Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele
ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 14 luglio 1976.