ORDINANZA
N. 66
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio
di legittimità Costituzionale degli artt. 26, quinto e sesto comma, e 27,
quarto comma, del regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n.
148 (coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti
collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del
personale delle ferrovie...), promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre 1974
dal giudice del lavoro del tribunale di Catania nel procedimento civile
vertente tra Restivo Antonina e la società Etna Trasporti, iscritta al n. 482
del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 7 dell'8 gennaio 1975.
Visto l'atto
di costituzione di Restivo Antonina;
udito nella
camera di consiglio del 26 febbraio 1976 il Giudice relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che
con l'ordinanza indicata in epigrafe sono state proposte questioni di
legittimità costituzionale degli articoli 26, quinto e sesto comma, e 27,
quarto comma, dell'allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, in riferimento
agli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione.
Considerato
che le stesse questioni sono state risolte da questa Corte con sentenza n. 124 del
1975, per la quale a) la espressione "stipendio o paga ultimi
raggiunti" va interpretata nel senso che comprenda l'intera retribuzione
finale; b) la indennità di buonuscita non si cumula con la pensione, ma a
questa si sostituisce per chi alla pensione non ha diritto (vedansi anche le
successive ordinanze
nn. 243 del 1975 e 23 del 1976);
che non
vengono prospettati profili nuovi né addotti argomenti atti ad indurre la Corte
a modificare la propria giurisprudenza.
Visti gli
artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma,
delle Norme integrative per i vari giudizi dinanzi alla Corte.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - proposte
dal giudice del lavoro del tribunale di Catania con l'ordinanza 11 ottobre 1974
- degli artt. 26, quinto e sesto comma, e 27, quarto comma, del regolamento
allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme
sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul
trattamento giuridicoeconomico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di
navigazione interna - lacuale e lagunare -, filovie ed autolinee in regime di
concessione), in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione,
questioni già dichiarate non fondate con la sentenza n. 124 del
1975.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 12 marzo 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 25 marzo 1976.