Sentenza n. 124 del 1975
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SENTENZA N. 124

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

          ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. l, ultimo comma, del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna - lacuale e lagunare -, filovie ed autolinee in regime di concessione); degli artt. 26 e 27 dell'annesso regolamento all. A; e degli artt. 15 e 16 del r.d. 30 settembre 1920, n. 1538 (Regolamento speciale riguardante la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto concesso all'industria privata, province e comuni), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 25 ottobre 1972 dal tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Stecca Lino e l'Azienda tranvie municipali di Torino, iscritta al n. 17 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 28 febbraio 1973;

2) ordinanza emessa il 19 dicembre 1973 dalla Corte suprema di cassazione - sezione lavoro - nel procedimento civile vertente tra l'Azienda trasporti municipali di Milano e Brega Mario ed altri, iscritta al n. 79 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 27 marzo 1974;

3) ordinanza emessa il 12 gennaio 1974 dal pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Monteverde Anna e la società SALTA Fiumana Bella, iscritta al n. 95 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 dell'8 maggio 1974;

4) ordinanza emessa il 22 novembre 1973 dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento civile vertente tra la Azienda tranvie municipali di Torino e Friziero Luciano, iscritta al n. 108 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 15 maggio 1974;

5) ordinanza emessa il 31 gennaio 1974 dalla Corte di appello di Torino nel procedimento civile vertente tra l'Azienda tranvie municipali di Torino e Labbate Salvatore, iscritta al n. 113 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 133 del 22 maggio 1974;

6) ordinanza emessa il 19 dicembre 1973 dal tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra La Manna Elena e la società SATTI, iscritta al n. 171 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 153 del 12 giugno 1974;

7) ordinanza emessa il 30 gennaio 1974 dalla Corte suprema di cassazione - sezione lavoro - nel procedimento civile vertente tra Delucchi Sebastiano ed altri e l'Azienda municipalizzata trasporti di Genova, iscritta al n. 202 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974;

8) ordinanza emessa il 13 dicembre 1973 dal pretore di Bari nel procedimento civile vertente tra Schinco Michele ed altro e la Gestione commissTimes New Romane governativa delle ferrovie calabro-lucane, iscritta al n. 220 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974;

9) ordinanza emessa il 1. aprile 1974 dalla Corte d'appello di Catania nel procedimento civile vertente tra Vaccaro Giuseppe ed altri e l'Azienda municipale trasporti di Catania, iscritta al n. 233 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del 10 luglio 1974;

10) ordinanza emessa il 17 aprile 1974 dal pretore di Cagliari nel procedimento civile vertente tra Atzeni Maria e la società SATAS, iscritta al n. 275 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974;

11) ordinanza emessa il 22 aprile 1974 dal pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra Isoldo Salvatore ed altri e l'Azienda tranvie autofilovie di Napoli, iscritta al n. 330 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 277 del 23 ottobre 1974.

Visti gli atti di costituzione di Brega Mario ed altri, di Friziero Luciano, di Labbate Salvatore, di Delucchi Sebastiano ed altri, di Atzeni Maria, della Gestione commissTimes New Romane governativa delle ferrovie calabro-lucane, di Correale Luigi ed altri, e delle aziende tranviarie di Torino, di Milano, di Genova, di Catania, di Cagliari e di Napoli;

udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1975 il Giudice relatore Enzo Capalozza;

uditi gli avvocati Luciano Ventura, Gustavo Romanelli e Luigi Esposito, per gli autoferrotranvieri, il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per la Gestione commissTimes New Romane governativa delle ferrovie calabro-lucane, e gli avvocati Achille De Geronimo, Ennio Trani, Ubaldo Prosperetti, Francesco Santoro Passarelli, Ugo Biondolillo, Massimo Medina, Paolo Lombardo Indelicato, per le aziende.

Ritenuto in fatto

1. - Nel procedimento civile promosso da Lino Stecca contro l'Azienda tranvie municipali di Torino (ATM), per ottenere che l'indennità spettantegli a seguito della cessazione del suo rapporto di lavoro fosse liquidata calcolando anche le competenze accessorie ed i ratei della tredicesima e della quattordicesima mensilità, il tribunale di Torino, con ordinanza 25 ottobre 1972, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 26, quinto comma, del regolamento, allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, che pone a base del computo dell'indennità di buonuscita soltanto l'ultimo "stipendio o paga", a differenza di quanto statuito dal codice civile per l'indennità di anzianità degli altri lavoratori.

Il criterio adottato dalla norma denunziata, oltre a non adeguarsi alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, darebbe luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento, "purché - reca l'ordinanza - la disciplina del citato art. 26 si riferisca al personale che non abbia maturato il diritto a pensione e che, quindi, indipendentemente dalla specialità del rapporto di lavoro, si trova precisamente nella identica posizione dei lavoratori subordinati cui si applicano gli artt. 2120 e 2121 cod. civ."; tutto ciò anche per la comune natura retributiva delle due indennità, riconosciuta da questa Corte con sentenza n. 140 del 1971.

Altra questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 26 é stata sollevata, nei medesimi termini, dalla Corte d'appello di Torino in due distinti procedimenti civili iniziati nei confronti della stessa Azienda da Luciano Friziero e da Salvatore Labbate, con ordinanze 22 novembre 1973 e 31 gennaio 1974.

Dinanzi a questa Corte si sono costituiti, per i tre giudizi, l 'ATM e, per il giudizio che lo riguarda, il Labbate. La difesa del quale, richiamando la sentenza n. 140 del 1971, chiede che siano dichiarati illegittimi i commi quinto e sesto dell'art. 26, nella parte in cui limitano il computo dell'indennità di buonuscita al solo stipendio.

La difesa dell'ATM, per cui la questione é infondata, richiama, a sua volta, le sentenze n. 39 del 1969 e n. 140 e n. 146 del 1971 sulla disciplina del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, assumendo che il trattamento, sia globale sia di fine lavoro, tenuto conto dei criteri adottati e non solo degli elementi retributivi, sarebbe superiore a quello degli altri lavoratori.

2. - La Corte di cassazione, con ordinanza 19 dicembre 1973, emessa nel ricorso di Mario Brega ed altri contro l'Azienda trasporti municipali di Milano, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 26, quinto e sesto comma, e 27, quarto comma, dello stesso regolamento, che escludono dall'indennità di buonuscita coloro che hanno maturato diritto a pensione e, per coloro che non l'hanno maturato, ragguagliano tale indennità allo "stipendio o paga ultimi raggiunti", anziché all'intiera retribuzione.

Sulla rilevanza della questione, la Cassazione premette che l'indennità di buonuscita per i dipendenti con diritto a pensione é ora prevista, sempre con l'esclusione del computo delle quote di indennità annuali, dall'art. 12 dell'accordo nazionale 19 febbraio 1948, stipulato alla stregua dell'art. 1 cpv. del citato r.d. n. 148 del 1931; ed afferma che la dichiarazione di illegittimità delle norme denunziate consentirebbe di superare i criteri restrittivi cui si informa il suindicato accordo nazionale.

Nel merito, sottolinea la funzione retributiva dell'indennità di buonuscita e ricorda le sentenze n. 140 del 1971 e n. 72 del 1973.

Dinanzi a questa Corte si sono costituite le parti del giudizio a quo.

La difesa dei lavoratori fa, tra l'altro, presente che, a differenza della pensione, l'indennità di buonuscita dovrebbe gravare sul datore di lavoro ed il suo mancato pagamento si risolverebbe in un'ingiusta locupletazione.

Il patrocinio dell'Azienda obietta che nessun precetto costituzionale impone il computo di una indennità con rigorosi criteri di riferimento alla retribuzione. Al riguardo, anche per quanto concerne la funzione dell'autonomia collettiva in materia, cita la sentenza n. 18 del 1974 di questa Corte, nonché gli artt. 2120, ultimo comma, e 2123 cod. civ. sulle forme equivalenti e convenzionali di previdenza.

3. - Questioni di legittimità analoghe a quelle promosse con l'ordinanza della cassazione, per contrasto con i medesimi precetti costituzionali, e relative alle stesse disposizioni, ma riguardanti anche la misura dell'indennità di buonuscita non proporzionata alla durata del servizio (sempre per il personale con diritto a pensione), sono state sollevate:

- dalla Corte d'appello di Catania, con ordinanza 1. aprile 1974, nei procedimenti riuniti, vertenti tra Giuseppe Vaccaro ed altri e quell'Azienda municipale trasporti;

- dal pretore di Napoli, con ordinanza 22 aprile 1974, nel procedimento iniziato da Salvatore Isoldo ed altri contro la locale Azienda tranvie autofilovie (ATAN);

- dal pretore di Cagliari, con ordinanza 17 aprile 1974, nel procedimento vertente tra Maria Atzeni e la società SATAS.

Dinanzi a questa Corte si sono costituiti le Aziende di Catania, di Napoli e quella regionale sarda trasporti (ARST), succeduta alla società SATAS, nonché l'Atzeni ed alcuni degli attori nel procedimento promosso davanti al pretore di Napoli.

Le Aziende concludono per l'infondatezza delle questioni, ponendo in rilievo la funzione sostitutiva, rispetto al trattamento pensionistico, dell'indennità di buonuscita ed il suo carattere di corrispettivo "forfettario". Le aziende di Catania e di Napoli prospettano altresì l'inammissibilità delle stesse questioni, sul riflesso che l'oggetto dei giudizi a quibus verterebbe sull'applicazione delle norme contrattuali, di cui all'accordo nazionale del 1948, e non sulle disposizioni legislative censurate.

Le difese dei lavoratori costituiti insistono invece sulla natura retributiva dell'indennità di buonuscita.

4. - Nel procedimento iniziato da Michele Schinco ed altro contro la Gestione commissTimes New Romane governativa delle ferrovie calabro-lucane e diretto ad ottenere il pagamento dell'indennità di buonuscita comprensiva delle quote delle indennità annuali, il pretore di Bari, con ordinanza 13 dicembre 1973, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., degli artt. 26, quinto comma, e 27, quarto comma, del citato regolamento all. A e dell'art. 1, cpv., del r.d. n. 148 del 1931.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte si é costituito, per la Gestione commissTimes New Romane, il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

L'Avvocatura deduce che, a seguito del riscatto da parte dello Stato, delle ferrovie calabro-lucane, i relativi rapporti di lavoro divenuti di pubblico impiego, sono sottratti al giudice ordinario e devoluti a quello amministrativo; fa, inoltre, presente che, trattandosi nella specie di agenti con diritto a pensione, la loro indennità di buonuscita sarebbe prevista dall'accordo nazionale del 1948, su cui non spetterebbe alla Corte il controllo di legittimità costituzionale.

Nel merito prospetta la specialità del trattamento previdenziale, che assume più favorevole, per il personale addetto ai trasporti in concessione.

5. - Nel corso di un procedimento civile iniziato nei confronti della società SALTA Fiumana Bella da Anna Monteverde, vedova di un dipendente della società, il pretore di Genova, con ordinanza 12 gennaio 1974, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 36 Cost., dell'inciso "qualora non abbia diritto a pensione", contenuto nell'art. 27, ultimo comma, dell'allegato A del più volte citato r.d. del 1931.

Dinanzi a questa Corte nessuno si é costituito.

6. - Nel procedimento vertente tra l'Azienda municipalizzata trasporti di Genova e i coniugi Sebastiano e Bice Rosa Delucchi e Francesco Delucchi, rispettivamente genitori e fratello di un agente deceduto, al fine di ottenere, quali eredi, il pagamento in loro favore dell'indennità di buonuscita spettante a quest'ultimo, la Corte di cassazione, con ordinanza 30 gennaio 1974, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., degli artt. 27, ultimo comma, del regolamento, allegato A, del r.d. n. 148 del 1931, e 15 e 16 del regolamento approvato con r.d. 30 settembre 1920, n. 1538, in quanto escludono, in mancanza o decadenza della vedova ed in mancanza di figli minorenni dell'agente deceduto, l'attribuzione dell'indennità di buonuscita agli eredi legittimi o testamentari.

Il patrocinio dell'Azienda chiede che la questione sia dichiarata non fondata. Al riguardo sostiene che retributiva sarebbe soltanto l'indennità di buonuscita contrattualmente stabilita dall'accordo nazionale del 1948, e non quella prevista dall'allegato A del regio- decreto del 1931, che avrebbe carattere alternativo della pensione, sia diretta sia di riversibilità, analogamente all'indennità una tantum nel pubblico impiego. Fa, infine, presente la specialità del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri ed assume che la proporzionalità della retribuzione al lavoro prestato sarebbe costituzionalmente garantita solo al lavoratore, e non anche ai suoi eredi.

7. - Analoga questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., delle stesse disposizioni, limitatamente alla parte in cui escludono che l'agente possa disporre per testamento dell'indennità di buonuscita, é stata promossa, con ordinanza 19 dicembre 1973, dal tribunale di Torino nel procedimento iniziato, nei confronti della società SATTI, da un erede testamentario di un agente deceduto.

Nessuno si é costituito in questa sede.

8. - L'Azienda trasporti municipali di Milano e l'Azienda regionale sarda trasporti hanno depositato memorie illustrative fuori termine. L'Avvocatura generale non le ha presentate. Le parti costituite, all'infuori dei Delucchi, le hanno ritualmente depositate, insistendo nelle rispettive conclusioni, con vari ulteriori argomenti.

Considerato in diritto

1. - Le questioni sollevate dinanzi alla Corte attengono alla legittimità costituzionale di alcune norme sull'indennità di buonuscita degli autoferrotranvieri. Trattandosi della stessa materia (sia pure in vari suoi aspetti), i giudizi possono essere riuniti e definiti con unica sentenza.

2. - Tali questioni riguardano

a) l'art. 26 del regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione (ord. 25 ottobre 1972 del tribunale di Torino, 22 novembre 1973 e 31 gennaio 1974 della Corte d'appello di Torino): indennità di buonuscita agli autoferrotranvieri non aventi diritto a pensione; esclusione, dal computo, di competenze accessorie e quota di indennità aggiuntiva annuale dell'importo dall'ultimo "stipendio o paga";

b) l'art. 26, quinto, sesto e settimo comma, e l'art. 27 dello stesso regolamento allegato A, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 35, primo comma, e 36, primo comma, Cost. (ord. 12 gennaio 1974 del pretore di Genova): esclusione dall'indennità di buonuscita agli autoferrotranvieri (e superstiti di essi) con diritto a pensione; omissione dalla buonuscita sia del computo delle competenze accessorie e delle quote di indennità aggiuntiva annuale (ord. 19 dicembre 1973 della Corte di cassazione), sia della durata del servizio (ord. 1 aprile 1974 della Corte d'appello di Catania, 17 aprile 1974 del pretore di Cagliari e 22 aprile 1974 del pretore di Napoli);

c) l'art. 1 cpv. del citato r.d. n. 148 del 1931, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, Cost. (ord. 13 dicembre 1972 del pretore di Bari): omissione, dal computo, della buonuscita delle quote di indennità ed emolumenti annuali;

d) gli artt. 27, ultimo comma, del regolamento allegato A al r.d. del 1931 e 15 e 16 del regolamento approvato con r.d. 30 settembre 1920, n. 1538, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, Cost. (ord. 19 dicembre 1973 del tribunale di Torino e 30 gennaio 1974 della Corte di cassazione): esclusione degli eredi del dipendente deceduto senza aver maturato la pensione dal diritto a conseguire jure successionis l'indennità di buonuscita.

3. - Sono state sollevate le seguenti eccezioni di inammissibilità:

a) dalle Aziende di Catania e di Napoli, oltre che dall'Avvocatura generale dello Stato, perché all'esame della Corte sarebbe sostanzialmente sottoposta una norma della contrattazione collettiva, cioé l'accordo nazionale del 19 febbraio 1948 (ord. 13 novembre 1973 del pretore di Bari, 1. aprile 1974 della Corte d'appello di Catania e 22 aprile 1974 del pretore di Napoli);

b) dall'Avvocatura generale dello Stato, perché la giurisdizione a conoscere di un rapporto di lavoro con le Ferrovie Calabro-Lucane, che sono a gestione commissTimes New Romane governativa, spetterebbe al giudice amministrativo e non al giudice ordinario (ord. 13 dicembre 1973 del pretore di Bari).

4. - Non é accoglibile la prima eccezione di inammissibilità, perché oggetto dei giudizi sono norme di legge ordinaria, mentre la contrattazione collettiva é stata richiamata solo ai fini della rilevanza delle questioni, cioé per le conseguenze che potrebbero derivarne qualora fosse rimossa la normativa di cui si assume l'illegittimità.

5. - Quanto alla seconda eccezione, é da precisare che il giudice a quo, essendosi posto espressamente il problema della giurisdizione, l'ha risolto in senso affermativo, sicché tale eccezione é da disattendere, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 65 del 1962, n. 111 del 1963 e n. 1 del 1969).

6. - Nell'esaminare il contenuto delle norme denunziate, si deve tenere presente che l'art. 1 cpv. del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, rimette alla contrattazione collettiva la determinazione e la misura de "gli stipendi, le paghe, le competenze accessorie ed ogni altra indennità fissa o temporanea di qualsiasi natura spettanti al personale": e la sentenza n. 18 del 1974 di questa Corte ha riconosciuto immune da censure di costituzionalità (artt. 3 e 36) il rinvio che sia fatto a tale contrattazione.

É pur vero che il diritto alle indennità di fine lavoro ed alla pensione non può venir meno a causa dei motivi che hanno portato alla risoluzione del rapporto (vedasi la sentenza n. 72 del 1973). Ciò, tuttavia, non impedisce al legislatore di considerare globalmente il trattamento di quiescenza, cioé di comprendervi le indennità di fine lavoro e la pensione, e di privilegiare l'uno o l'altro dei due elementi in base a scelte discrezionali.

Alla stregua di tali scelte ben può, dunque, il legislatore prevedere che una determinata categoria goda di un trattamento pensionistico particolare e che, per i lavoratori che questo trattamento abbiano conseguito, ogni statuizione inerente alle indennità di fine lavoro sia rimessa alla contrattazione collettiva.

In una previsione siffatta non si possono ravvisare motivi di contrasto né con l'art. 3 né con l'art. 36 della Costituzione.

Va conseguentemente dichiarata non fondata la questione dell'art. 1 cpv. sopra citato, che fa rinvio alla fonte negoziale.

Mette conto ricordare che, con sentenza n. 67 del 1965 di questa Corte, si é statuito che un contratto collettivo non acquista forza di legge neppure se esplicitamente richiamato da una legge: a fortiori tale principio vale nel caso in esame, ove si ha un generico rinvio alla contrattazione collettiva, senza menzione di uno specifico contratto.

Analoga soluzione si impone per tutte le censure mosse al regolamento allegato A al r.d. n. 148 del 1931 e prospettate limitatamente agli autoferrotranvieri con diritto a pensione, il cui trattamento é appunto devoluto alla contrattazione collettiva. Cadono, quindi, in questa sede, i dubbi di costituzionalità mossi agli artt. 26, quinto, sesto e settimo comma, e 27 dell'anzidetto regolamento allegato A, in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 Cost., con riguardo ai dipendenti (e loro superstiti) con diritto a pensione.

7. - Per quanto concerne lo stesso art. 26, quinto comma, sull'indennità di buonuscita ai dipendenti che cessano dal servizio senza diritto a pensione, le ordinanze del tribunale e della Corte d'appello di Torino (25 ottobre 1972, 22 novembre 1973 e 31 gennaio 1974) ne denunziano l'illegittimità costituzionale nella parte in cui, disponendo che sia corrisposta "una indennità di buonuscita nella misura di un mese di stipendio o paga ultimi raggiunti", escluderebbe il computo della tredicesima e quattordicesima mensilità e degli altri emolumenti accessori.

Assumono le ordinanze che il contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost. consisterebbe nel fatto che, adottando un criterio difforme da quello previsto dall'art. 2121 del codice civile, la norma impugnata computerebbe l'indennità di buonuscita sull'importo di una parte, anziché dell'intera retribuzione.

Gli é, invece, che la dizione "stipendio o paga ultimi raggiunti" ivi adottata giusta la terminologia dell'epoca, deve essere intesa nell'attuale senso di "retribuzione ultima raggiunta".

Insomma, la dizione normativa va interpretata secondo gli stessi criteri che in tema di indennità di anzianità sono fissati nel combinato disposto dell'art. 2120, terzo comma, e dell'art. 2121, primo comma, cod. civ.: il primo fa richiamo all'"ultima retribuzione" e il secondo comprende nella retribuzione "ogni altro compenso di carattere continuativo" (vedasi la sentenza n. 140 del 1971 di questa Corte, che ha puntualizzato l'analogia tra gli elementi essenziali dell'indennità di anzianità e quelli dell'indennità di buonuscita).

Da un lato, le aggiunte alla retribuzione fanno parte integrante di essa e maturano gradualmente, per cui, in caso di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, i dipendenti hanno diritto ad un'aliquota proporzionale alla durata effettiva, nell'anno, delle loro prestazioni; dall'altro, non poteva, nel 1931, esplicitamente prevedersi e statuirsi che la tredicesima e la quattordicesima mensilità e gli altri compensi accessori facessero parte dello stipendio o paga, perché introdotti - con regolamentazione legislativa o negoziale - solo in epoca successiva (vedasi, per esempio, il contratto collettivo 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria) .

Del resto, a prescindere dalla incerta (e ambivalente) natura del rapporto di lavoro de quo, é da ricordare che già l'art. 10, ultimo comma, del r.d. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nel determinare le componenti dell'indennità di licenziamento dell'impiegato privato, precisava che sono equiparate a stipendio e vanno computate tutte "le indennità continuative e di ammontare determinato", tra le quali non possono non essere ricompresi, per il loro carattere di continuità e di determinatezza, quando tali caratteri sussistono, gli attuali emolumenti accessori.

Pertanto, a condizione che si interpreti la norma denunziata nel senso ora indicato - nel rispetto degli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione - , la relativa questione é da ritenere non fondata.

Nella specialità e nella complessità del rapporto di prestazione d'opera degli autoferrotranvieri, l'indennità di buonuscita dei non aventi diritto a pensione é, nella ratio legis delle norme denunziate (artt. 27, ultimo comma, del regolamento allegato A e 15 e 16 del r.d. 30 settembre 1920, n. 1538), sostitutiva della pensione e compensativa del mancato pensionamento, sicché ha la stessa natura di intrasmissibilità ereditaria propria della pensione.

Ne consegue l'infondatezza della relativa questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, relativamente agli autoferrotranvieri non aventi diritto a pensione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, quinto comma, del regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna - lacuale e lagunare - , filovie ed autolinee in regime di concessione), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, con le ordinanze 25 ottobre 1972 del tribunale di Torino e 22 novembre 1973 e 31 gennaio 1974 della Corte d'appello di Torino;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale, relativamente agli autoferrotranvieri con diritto a pensione, dell'art. 1, capoverso, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, degli artt. 26, quinto, sesto e settimo comma, e 27 del regolamento allegato A allo stesso regio decreto e degli artt. 15 e 16 del regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538 (Regolamento speciale riguardante la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, provincie e comuni), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, con le ordinanze 13 dicembre 1973 del pretore di Bari, 19 dicembre 1973 e 30 gennaio 1974 della Corte di cassazione, 19 dicembre 1973 del tribunale di Torino, 12 gennaio 1974 del pretore di Genova, 1 aprile 1974 della Corte d'appello di Catania, 17 aprile 1974 del pretore di Cagliari e 22 aprile 1974 del pretore di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 28 maggio 1975.