ORDINANZA
N. 23
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Dott. Luigi OGGIONI, Presidente
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 26, quinto e sesto comma, e
27, penultimo comma, del regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n 148
(coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi
del lavoro con quelle sul trattamento giuridico - economico del personale delle
ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna - lacuale e lagunare - filovie
ed autolinee in regime di concessione), promossi con ordinanze emesse il 15
aprile 1975 dal pretore di Venezia e il 19 maggio 1975 dal pretore di Padova
nei procedimenti civili vertenti, rispettivamente, tra Decio Carlo e la società
Veneta esercizio trasporti e tra Cavallin Ernesto e la società SIAMIC, iscritte
ai nn. 312 e 331 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 242 del 10 settembre 1975.
Udito nella
camera di consiglio dell'11 dicembre 1975 il Giudice relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che
con ordinanza 15 aprile 1975 il pretore di Venezia ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 27, penultimo comma, e dell'art. 26,
quinto e sesto comma, del regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n.
148, nella parte in cui escludono il diritto alla indennità di buonuscita per
il personale cessato dal servizio con diritto a pensione o, comunque, non
prevedono il pagamento dell'indennità di anzianità;
che con
ordinanza 19 maggio 1975 il pretore di Padova ha, a sua volta, sollevato, in
riferimento all'art. 36 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 26, quinto comma, del regolamento allegato A allo
stesso r.d. n. 148 del 1931, nella parte in cui esclude il computo della 13 e
della 14 mensilità nell'indennità di buonuscita per il personale che cessi dal
servizio non avendo maturato il diritto a pensione.
Considerato
che le questioni, in riferimento alle stesse norme costituzionali di raffronto,
sono state decise dalla Corte con sentenza n. 124 del
1975 nel senso della non fondatezza per quella attualmente sollevata dal
pretore di Venezia e così pure della non fondatezza - sia pure nel presupposto
di una interpretazione in bonam partem (logicamente e storicamente avvalorata)
del concetto di indennità di buonuscita al personale senza diritto a pensione
per quella attualmente sollevata dal pretore di Padova;
che non
vengono addotti profili nuovi né argomenti che inducano la Corte a modificare
la sua giurisprudenza.
Visti gli
artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma,
delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
27, penultimo comma, e dell'articolo 26, quinto e sesto comma, del regolamento
allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla
disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul
trattamento giuridico - economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee
di navigazione interna - lacuale e lagunare -, filovie ed autolinee in regime
di concessione), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 36,
primo comma, della Costituzione, dal pretore di Venezia e, nei sensi di cui in
motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, quinto
comma, dello stesso testo normativo, sollevata, in riferimento all'art. 36
della Costituzione, dal pretore di Padova, entrambe già dichiarate non fondate
con sentenza n.
124 del 1975.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 15 gennaio 1976.
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole
ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 22 gennaio 1976.