Ordinanza n. 23 del 1976
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ORDINANZA N. 23

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Dott. Luigi OGGIONI, Presidente

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 26, quinto e sesto comma, e 27, penultimo comma, del regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n 148 (coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico - economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna - lacuale e lagunare - filovie ed autolinee in regime di concessione), promossi con ordinanze emesse il 15 aprile 1975 dal pretore di Venezia e il 19 maggio 1975 dal pretore di Padova nei procedimenti civili vertenti, rispettivamente, tra Decio Carlo e la società Veneta esercizio trasporti e tra Cavallin Ernesto e la società SIAMIC, iscritte ai nn. 312 e 331 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 10 settembre 1975.

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1975 il Giudice relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che con ordinanza 15 aprile 1975 il pretore di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, penultimo comma, e dell'art. 26, quinto e sesto comma, del regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, nella parte in cui escludono il diritto alla indennità di buonuscita per il personale cessato dal servizio con diritto a pensione o, comunque, non prevedono il pagamento dell'indennità di anzianità;

che con ordinanza 19 maggio 1975 il pretore di Padova ha, a sua volta, sollevato, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, quinto comma, del regolamento allegato A allo stesso r.d. n. 148 del 1931, nella parte in cui esclude il computo della 13 e della 14 mensilità nell'indennità di buonuscita per il personale che cessi dal servizio non avendo maturato il diritto a pensione.

Considerato che le questioni, in riferimento alle stesse norme costituzionali di raffronto, sono state decise dalla Corte con sentenza n. 124 del 1975 nel senso della non fondatezza per quella attualmente sollevata dal pretore di Venezia e così pure della non fondatezza - sia pure nel presupposto di una interpretazione in bonam partem (logicamente e storicamente avvalorata) del concetto di indennità di buonuscita al personale senza diritto a pensione per quella attualmente sollevata dal pretore di Padova;

che non vengono addotti profili nuovi né argomenti che inducano la Corte a modificare la sua giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, penultimo comma, e dell'articolo 26, quinto e sesto comma, del regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico - economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna - lacuale e lagunare -, filovie ed autolinee in regime di concessione), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Venezia e, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, quinto comma, dello stesso testo normativo, sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dal pretore di Padova, entrambe già dichiarate non fondate con sentenza n. 124 del 1975.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1976.

Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1976.