ORDINANZA
N. 56
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 1901, primo e secondo comma, del codice
civile, in relazione agli artt. 7 e 32 della legge 24 dicembre 1969, n 990
(assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa
il 27 maggio 1975 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Palma
Anna Maria, iscritta al n. 348 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 268 dell'8 ottobre 1975.
Udito nella
camera di consiglio del 12 febbraio 1976 il Giudice relatore Edoardo Volterra.
Ritenuto che
il pretore di Roma, con ordinanza emessa il 27 maggio 1975, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1901 del codice civile in
relazione agli articoli 7 e 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella
parte in cui stabilisce la sospensione della copertura assicurativa, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Considerato
che la medesima questione é stata dichiarata non fondata con sentenza n. 18 del
1975, e manifestamente infondata con ordinanza n. 11 del
1976;
che non
vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre la Corte a discostarsi
dalla precedente decisione.
Visti gli
artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma,
delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
1901 del codice civile in relazione agli artt. 7 e 32 della legge 24 dicembre
1969, n. 990, promossa dal pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 9 marzo 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 16 marzo 1976.