ORDINANZA
N. 11
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Dott. Luigi OGGIONI, Presidente
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1901 del codice civile e
dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza
emessa il 2 ottobre 1974 dal pretore di Cremona nel procedimento penale a
carico di Avellone Giuseppe, iscritta al n. 111 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 140 del 28 maggio 1975;
2) ordinanza
emessa il 28 gennaio 1975 dal pretore di Firenze nei procedimenti penali
rispettivamente a carico di Giovannini Antonio e Tinti Gian Pier Luigi,
iscritte ai nn. 199 e 200 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 181 del 9 luglio 1975;
3) ordinanza
emessa l'11 marzo 1975 dal pretore di Pizzo nel procedimento penale a carico di
Barbieri Paolo, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 1975 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 181 del 9 luglio 1975.
Udito nella
camera di consiglio del 30 ottobre 1975 il Giudice relatore Edoardo Volterra.
Ritenuto che
le ordinanze in epigrafe sollevano questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1901 codice civile e 32 legge 24 dicembre 1969, n. 990, in
riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.;
Considerato
che con sentenza
n. 18 del 1975 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata identica
questione;
che non
sussistono motivi per discostarsi dalla precedente decisione;
Visti gli
artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma,
delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1901 codice civile e 32 legge 24 dicembre 1969, n. 990, promossa con le
ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione e
già dichiarata non fondata con sentenza n. 18 del 1975.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 14 gennaio 1976.
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole
ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Nicola REALE - Paolo
ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI -
Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino
SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 15 gennaio 1976.