Ordinanza n. 11 del 1976
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ORDINANZA N. 11

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Dott. Luigi OGGIONI, Presidente

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1901 del codice civile e dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 ottobre 1974 dal pretore di Cremona nel procedimento penale a carico di Avellone Giuseppe, iscritta al n. 111 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 140 del 28 maggio 1975;

2) ordinanza emessa il 28 gennaio 1975 dal pretore di Firenze nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Giovannini Antonio e Tinti Gian Pier Luigi, iscritte ai nn. 199 e 200 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 181 del 9 luglio 1975;

3) ordinanza emessa l'11 marzo 1975 dal pretore di Pizzo nel procedimento penale a carico di Barbieri Paolo, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 181 del 9 luglio 1975.

Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1975 il Giudice relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che le ordinanze in epigrafe sollevano questione di legittimità costituzionale degli artt. 1901 codice civile e 32 legge 24 dicembre 1969, n. 990, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.;

Considerato che con sentenza n. 18 del 1975 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata identica questione;

che non sussistono motivi per discostarsi dalla precedente decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1901 codice civile e 32 legge 24 dicembre 1969, n. 990, promossa con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione e già dichiarata non fondata con sentenza n. 18 del 1975.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1976.

Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 15 gennaio 1976.