Sentenza n. 18 del 1975
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SENTENZA N. 18

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. l901 del codice civile e dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 marzo 1972 dal pretore di Bojano nel procedimento penale a carico di Napolitano Antonio e Domenico, iscritta al n. 168 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972;

2) ordinanze emesse il 15 marzo 1973 dal pretore di Bojano nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Coppola Mario e di Laperuta Giuseppe ed altro, iscritte ai nn. 184 e 185 del registro ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Republica n. 183 del 18 luglio 1973;

3) ordinanza emessa il 3 aprile 1973 dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Corbetta Arturo, iscritta al n. 257 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973;

4) ordinanza emessa il 9 luglio 1973 dal pretore di Bojano nel procedimento penale a carico di Pisano Liberato ed altro, iscritta al n. 368 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 24 ottobre 1973;

5) ordinanza emessa il 5 marzo 1973 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra la società Faer e la società Riunione Adriatica di Sicurtà, iscritta al n. 399 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 314 del 5 dicembre 1973;

6) ordinanza emessa il 1 ottobre 1973 dal pretore di Codogno nel procedimento penale a carico di Nure Guido, iscritta al n. 446 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 del 6 febbraio 1974;

7) ordinanza emessa il 22 novembre 1973 dal pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Bruni Giovanni e la Compagnia Centrale di Assicurazioni, iscritta al n. 18 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974;

8) ordinanze emesse l'11 ottobre 1973 dal pretore di Ivrea nel procedimento penale a carico di Cassetto Olga e il 21 dicembre 1973 dal tribunale di Lecce nel procedimento penale a carico di Urso Luigi, iscritte ai nn. 48 e 60 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 75 del 20 marzo 1974;

9) ordinanze emesse il 24 ottobre 1973 dal tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Di Cristo Matteo e di Maffucci Giovanni, iscritte ai nn. 117 e 118 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 15 maggio 1974;

10) ordinanze emesse il 23 novembre 1973 dal pretore di Calitri, dal pretore di Gubbio il 31 gennaio 1974 e dal pretore di Foggia il 4 marzo 1974 nei procedimenti penali rispettivamente a carico di De Vito Donato, Francesconi Italo e Falcone Pasquale ed altro, iscritte ai nn. 265, 270 e 273 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 4 settembre 1974.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione della società Riunione Adriatica di Sicurtà;

udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 1974 il Giudice relatore Edoardo Volterra;

 

uditi l'avv. Giuseppe Fanelli, per la società Riunione Adriatica di Sicurtà, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Cesare Soprano, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Con 13 ordinanze emesse il 24 marzo 1972, il 15 marzo, il 3 aprile, il 3 luglio, il 1 e l'11 ottobre, il 24 ottobre, il 23 novembre, il 21 dicembre 1973, il 31 gennaio e il 4 marzo 1974, i pretori di Bojano, di Calitri, di Milano, di Gubbio, di Codogno, di Ivrea, di Foggia e i tribunali di Sant'Angelo dei Lombardi e di Lecce hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. l901 del codice civile nella parte in cui stabilisce la sospensione della garanzia assicurativa, in caso di tardivo pagamento dei premi successivi al primo, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.

Secondo i giudici la norma denunciata sarebbe stata dettata a tutela di un esclusivo interesse individuale del contraente assicuratore come risulterebbe dal disposto del terzo comma dell'art. l90l, che concede la facoltà di richiedere il premio anche per il periodo di tempo durante il quale l'autovettura non é stata coperta da assicurazione. La ratio non sembrerebbe quindi ubbidire ad alcun fine sociale, posto che mira a proteggere il contraente più forte e non, come invece dovrebbe, il contraente più debole.

Di qui il contrasto con l'art. 41 Cost., divenuto ancora più palese con l'entrata in vigore della legge n. 990 del 1969 che ha penalmente sanzionato la mancanza di assicurazione contro i rischi della circolazione dei veicoli, togliendo ogni margine alla valutazione dell'opportunità della stipulazione di un contratto di assicurazione e riducendo ancor più la forza contrattuale dell'assicurato nella determinazione del contenuto delle singole clausole contrattuali.

Con riguardo al principio di uguaglianza, si osserva che le società assicuratrici sono irragionevolmente privilegiate in due direzioni: verso la controparte, che deve pagare l'intero premio relativo al periodo assicurativo in corso e le spese senza alcun corrispettivo, e verso gli altri soggetti di diritto i quali, in caso di stipulazione di contratto e successiva inadempienza di controparte, possono esperire i rimedi ordinari.

2. - In subordinata il pretore di Bojano, il tribunale di Lecce ed il pretore di Gubbio hanno sollevato eccezione di incostituzionalità dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, non distinguendo ai fini penalistici fra chi pone in circolazione un'autovettura sfornita di contratto di assicurazione e chi pone in circolazione una autovettura con contratto di assicurazione sospeso.

3. - Il tribunale di Roma e il pretore di Bologna, con ordinanze emesse il 5 marzo ed il 22 novembre 1973, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. l901 cod. civ. nella parte in cui consente all'assicuratore di richiedere i premi relativi al periodo in cui l'efficacia della polizza é sospesa per mora nel pagamento del premio in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Alla stregua del principio di uguaglianza la disposizione censurata si presenterebbe viziata di illegittimità per un duplice ordine di motivi.

In primo luogo perchè essa creerebbe una situazione di privilegio consentendo all'assicuratore di pretendere l'adempimento dell'obbligazione dall'altro contraente senza offrire, stante la sospensione della copertura del rischio, la propria prestazione, e ciò oltretutto in contrasto con il principio di ordine generale stabilito dall'art. 1453 cod. civ. secondo il quale chi agisca per ottenere l'adempimento o la risoluzione di un contratto deve avere eseguita la sua prestazione o deve essere pronto ad eseguirla.

Il suddetto principio di uguaglianza inoltre non sarebbe rispettato perché la norma censurata creerebbe una differenza di trattamento tra l'assicuratore, il quale può pretendere l'integrale adempimento dell'obbligazione senza offrire copertura alcuna del rischio, e l'assicurato a favore del quale, in caso di inadempimento dell'assicuratore, non é prevista l'automatica sospensione dell'obbligo del pagamento del premio.

4. - Tutte le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

Dinanzi alla Corte costituzionale é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e si é costituita la società Riunione Adriatica di Sicurtà, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Fanelli.

Nel chiedere che le questioni proposte siano dichiarate infondate, l'Avvocatura osserva che il richiamo al principio dell'autonomia contrattuale delle parti ed ai criteri stabiliti dall'art. 41 della Costituzione é, per quanto concerne l'articolo 1901, fuori luogo.

Le disposizioni sulla sospensione dell'assicurazione (e sulla risoluzione di diritto del contratto) nel caso di mancato pagamento del premio, non sarebbero state predisposte per tutelare l'esigenza di assicurare alle parti il perseguimento dei propri interessi, nel più vasto quadro della libertà di iniziativa che la Costituzione ha inteso prescegliere come metodo prevalente di disciplina e di sviluppo dei rapporti economici.

Le disposizioni dell'art. 1901 sarebbero state predisposte, invece, per applicare il principio generale inadempienti non est adimplendum, adeguandolo a quel tipo di contratto, nel quale tra le prestazioni dell'assicuratore e dell'assicurato esiste un rapporto di corrispettività e di interdipendenza.

Con riferimento al principio di uguaglianza si deduce che le disposizioni dell'art. l901 non sarebbero eccezionali rispetto ai principi generali sanciti dal codice civile in materia di inadempimento dei contratti e non porrebbero l'assicuratore, rispetto all'assicurato, in una posizione di privilegio. Esse, applicando i ricordati principi, si informerebbero all'art. 3 della Costituzione che garantisce la parità di trattamento a parità di situazioni. Se tuttavia temperamenti sono previsti, essi, in linea generale, sarebbero con le stesse modalità o con modalità diverse, indicati anche per altri contratti che rivelino una particolare natura (tra i quali é compreso il contratto di assicurazione), ma il giudizio sui limiti di quei temperamenti in rapporto alla parità o meno delle situazioni sarebbe stato già compiuto, insindacabilmente, dal legislatore.

In relazione all'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si rileva che sarebbe evidente che la sospensione del contratto di assicurazione equivale, nei suoi effetti, alla mancanza di assicurazione, così che in entrambe le ipotesi vi é l'inosservanza di una norma penalmente sanzionata. Esse realizzano, pertanto, una situazione obiettiva identica, onde apparirebbe pienamente giustificata l'equiparazione di trattamento posta in essere dalla norma di cui trattasi.

5. - La Riunione Adriatica di Sicurtà, costituitasi nel giudizio instaurato dall'ordinanza 5 marzo 1973 del tribunale di Roma, conclude anch'essa per l'infondatezza della questione, osservando che, sul piano del diritto privato ed assicurativo in particolare, il giudice a quo ignora del tutto le ragioni di fondo che giustificano la disciplina dell'art. l901 per quanto concerne gli effetti dell'inadempimento della prestazione dell'assicurato (il pagamento del premio) alla cui puntuale effettuazione é condizionata, per la natura stessa del rapporto assicurativo, la sopportazione del rischio da parte dell'assicuratore (primo e secondo comma).

Sul piano del diritto costituzionale, l'ordinanza medesima non si porrebbe neppure il problema pregiudiziale circa la stessa possibilità di valutare la legittimità, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, di una norma, quale appunto l'articolo 1901, operante interamente nell'ambito dell'autonomia privata contrattuale ed il cui carattere relativamente dispositivo, vale a dire inderogabile soltanto in senso più favorevole all'assicurato (art. 1932 c.c.) sarebbe per l'appunto giustificato proprio dall'esigenza, discrezionalmente, ma razionalmente valutata dal legislatore ordinario, di porre a tutela dell'assicurato, benché inadempiente, un limite invalicabile (sei mesi di tempo per l'esercizio dell'azione di adempimento) per la risoluzione del contratto.

6. - La parte costituita ha successivamente presentato memorie, ampiamente ribadendo le considerazioni già svolte.

Considerato in diritto

1. - quindici giudizi di cui alle ordinanze in epigrafe vanno riuniti e decisi con unica sentenza, stante che sollevano questioni identiche o sostanzialmente connesse.

2. - Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle quindici ordinanze possono distinguersi in tre gruppi:

a) illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. l901 del codice civile, in quanto questo con le disposizioni predette fisserebbe una "macroscopica disparità di trattamento dei due contraenti" (pretore di Milano) e comunque una situazione non giustificata di disparità di trattamento in relazione alle prestazioni corrispettive (pretori di Codogno, di Ivrea, di Gubbio, di Calitri, di Bologna, tribunale di Roma e di Sant'Angelo dei Lombardi), disparità desumibile anche dagli artt. 1896, 1898, quarto comma, l909, 1926, terzo comma (pretore di Bologna) ed in contrasto con il principio di ordine generale stabilito nell'art. 1453 (tribunale di Roma);

b) illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 41 della Costituzione del medesimo articolo l901 del codice civile in quanto detto articolo, stabilendo la sospensione dell'assicurazione per mancato pagamento del premio da parte dell'assicurato e concedendo all'assicuratore la facoltà di pretendere la riscossione del premio anche per il periodo di tempo durante il quale l'assicurazione é stata sospesa, non risponderebbe ad alcun fine sociale, ma limiterebbe l'autonomia negoziale e proteggerebbe il contraente più forte in confronto del più debole (pretori di Bojano, di Milano, di Codogno, di Calitri, di Gubbio, di Foggia e tribunale di Lecce) soprattutto a seguito della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (pretori di Bojano, di Milano e tribunale di Lecce);

c) illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969 n. 90, in quanto detto articolo non fa distinzione fra chi pone in circolazione una autovettura sfornita di contratto di assicurazione e chi pone in circolazione un'autovettura con contratto di assicurazione sospeso (pretori di Bojano, di Gubbio e tribunale di Lecce).

3. - Infondata é la prima questione di legittimità costituzionale dell'art. l901 del codice civile in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La norma impugnata non statuisce nessuna disparità fra cittadini che si trovino in uguali condizioni, e il suo disposto, regolante gli obblighi dell'assicuratore e dell'assicurato in caso di violazione unilaterale del contratto per mancato pagamento del premio da parte dell'assicurato, é del tutto razionale ed é conforme alla particolare natura e alla struttura del contratto di assicurazione, nel quale la sopportazione del rischio da parte dell'assicuratore é condizionata all'adempimento della prestazione consistente nel pagamento del premio. In tale contratto l'equilibrio tecnico ed economico non si realizza nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, ma fra l'insieme dei rischi assunti dall'assicuratore nell'esercizio della sua attività e l'insieme dei premi dovuti dagli assicurati. Caratteristica del contratto é la cosiddetta comunione dei rischi, alla quale partecipa l'assicurato col pagamento del premio tecnicamente calcolato quale valore della frazione della comunione dei rischi posti a carico del singolo assicurato. L'assicuratore, assumendo l'alea del pagamento della somma corrispondente al danno causato dall'evento previsto, deve poter contare sul puntuale versamento dei premi alle scadenze pattuite da parte degli assicurati in guisa da essere in grado di costituire e mantenere il fondo tecnicamente calcolato per eseguire i suoi obblighi e per costituire le garanzie reali imposte dalle leggi di controllo a tutela dei diritti degli assicurati, leggi che necessariamente presuppongono il puntuale versamento dell'ammontare dei premi da parte degli assicurati. L'assicurato, non pagando il premio, si sottrae all'obbligo di partecipare per la sua parte alla comunione dei rischi, turbando l'equilibrio e l'economia del rapporto contrattuale.

Di qui l'esigenza di dare all'inadempimento unilaterale dell'assicurato una disciplina legislativa diversa da quelle di altri contratti, coerente alle particolari conseguenze dell'inadempimento. La regolamentazione data dall'art. l901 delle conseguenze del mancato pagamento del premio assicurativo é del tutto razionale e corrisponde alla diversa situazione dell'assicuratore e dell'assicurato rispetto al rapporto contrattuale. Non costituisce pertanto in alcun modo violazione del principio di uguaglianza proclamato dall'art. 3 della Costituzione. Né la Corte può sindacare la valutazione tecnica effettuata dal legislatore in ordine alla congruità statistica del sistema adottato (sent. n. 44 del 1965).

4. - Anche la seconda questione, concernente l'incostituzionalità dell'art. l901 del codice civile in riferimento all'articolo 41 della Costituzione, é infondata.

Le disposizioni dell'art. l901 non sono infatti predisposte al fine di assicurare alle parti, nel quadro della libertà d'iniziativa, il perseguimento dei propri interessi, ma per regolare le conseguenze dell'inadempimento, da parte dell'assicurato, applicando il principio generale inademplenti non est adimplendum, adeguandolo al tipo particolare del contratto di assicurazione, nel quale tra le prestazioni dell'assicurato e quelle dell'assicuratore esiste un rapporto di corrispettività e di interdipendenza. Gli effetti del mancato pagamento del premio da parte dell'assicurato sono determinati dal legislatore, il quale nell'articolo impugnato determina a carico dell'assicuratore l'obbligo di adempiere all'assicurazione per il periodo di 15 giorni dopo la scadenza del pagamento del premio e, a carico dell'assicurato, l'obbligo di pagare l'ammontare dei premi dell'assicurazione in corso, oltre al rimborso delle spese, anche per il periodo in cui il premio resta sospeso.

Ove l'assicuratore non agisca per la riscossione entro sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, il contratto é risoluto di diritto. Comunque, le tariffe relative all'ammontare dei premi sono soggette a controllo della pubblica amministrazione.

La norma impugnata, regolatrice delle conseguenze della violazione unilaterale del contratto di assicurazione, violazione verificatasi per il mancato pagamento del premio, ha il fine di attuare la osservanza del rapporto di assicurazione contrattualmente costituito fra le parti ed é convenzionalmente derogabile solo in senso più favorevole all'interessato (art. 1932 codice civile). La norma rientra nella sfera di discrezionalità del legislatore e non attiene al disposto dell'art. 41 della Costituzione: pertanto non sussiste lesione del principio della libera iniziativa economica, né contrasto con l'utilità sociale, né danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

5. - Anche la terza questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 in riferimento al principio di uguaglianza risulta infondata in quanto la circolazione di un veicolo o di un natante non assicurato equivale nei suoi effetti a quella di un autoveicolo o di un natante di cui sia sospeso il contratto di assicurazione, non essendo coperto nell'uno e nell'altro caso il rischio dell'evento dannoso. La equivalenza degli effetti giustifica pienamente l'applicazione in entrambi i casi della stessa sanzione penale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. l901 del codice civile e 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevate in riferimento agli artt. 41 e 3 della Costituzione dalle ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI  - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO

 

 

 

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1975.