Sentenza n. 51 del 1976
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SENTENZA N. 51

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

 Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 123 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), modificato dalla legge 10 dicembre 1971, n. 1051, promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1975 dal pretore di Mondovì nel procedimento penale a carico di Rulfi Alessandro ed altri, iscritta al n. 176 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 166 del 25 giugno 1975.

Visti gli atti di costituzione di Rulfi Alessandro e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 14 gennaio 1976 il Giudice relatore Luigi Oggioni;

uditi l'avv. Andrea Comba, per Rulfi Alessandro, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza del 4 marzo 1975 il pretore di Mondovì ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, modificato e integrato dalla legge 1 dicembre 1971, n. 1051, nella parte in cui é prevista (assume l'ordinanza) "la subordinazione della licenza del questore per l'abilitazione all'esercizio dell'insegnamento dello sci, all'accertamento della idoneità tecnica dell'aspirante da effettuarsi a cura della FISI (Federazione italiana sports invernali)"; ciò per presunta violazione degli artt. 3 e 33 della Costituzione.

Il giudice a quo, che procedeva a carico di Rulfi Alessandro ed altri imputati del reato di cui all'art. 669 cod. pen., in relazione al succitato art. 123, per avere esercitato l'insegnamento dello sci senza essersi muniti della prescritta licenza del questore, osserva anzitutto, a sostegno della censura, che, ai fini della tutela della libertà di insegnamento, l'art. 33 Cost. andrebbe inteso nel senso che il controllo pubblico per l'abilitazione all'esercizio delle attività professionali relative, incidenti sulla vita economica e sociale del Paese, dovrebbe svolgersi mediante esame di Stato, cioè secondo criteri e modalità uniformi, per garantire parità di trattamento agli interessati e, nel contempo, per assicurare un sufficiente grado di preparazione nell'esercizio delle attività stesse. Ciò si desumerebbe dalla giurisprudenza di questa Corte e particolarmente dalla sent. n. 240 del 1974 con cui, appunto in ragione della esigenza di controllo statale sopra richiamata, si sarebbe ritenuta illegittima l'attribuzione dell'accertamento dell'idoneità professionale dei maestri di danza ad un ente come l'Accademia nazionale di danza.

Anche per quanto riguarda l'affidamento alla FISI dell'accertamento della idoneità dei maestri di sci varrebbero gli argomenti allora svolti, tenuto conto che la norma impugnata nulla stabilisce circa i criteri e le modalità dell'accertamento in parola, solo genericamente previsto dalla norma stessa, e poi demandato alla FISI senza una adeguata disciplina, dall'articolo 238 del regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s., approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635.

Ad avviso del pretore, pertanto, esisterebbe contrasto fra l'impugnata disposizione e il principio della libertà di insegnamento, che risulterebbe vulnerato attraverso l'omessa garanzia di un adeguato intervento dello Stato in materia.

La norma impugnata, poi, sarebbe anche in contrasto con l'art. 3 Cost. perché porrebbe in essere una discriminazione irrazionale, nel senso che, mentre per l'abilitazione ad esercitare qualsiasi professione é previsto l'intervento dello Stato al fine di garantire la parità degli aspiranti e la uniformità delle loro prestazioni, per i maestri di sci non vi sarebbe alcuna garanzia circa l'imparzialità delle valutazioni delle capacità tecniche degli interessati.

L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, é stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 25 giugno 1975.

Avanti a questa Corte si é costituito Rulfi Alessandro, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Andrea Comba, il quale ha depositato tempestivamente le proprie deduzioni. Rifacendosi sostanzialmente alle argomentazioni svolte nell'ordinanza di rinvio, la difesa sottolinea la subordinazione della professione di maestro di sci al monopolio della FISI, quale conseguirebbe dalla norma impugnata, e mette in risalto che la valutazione tecnica demandata alla Federazione stessa avverrebbe senza nessuna garanzia di imparzialità.

In questa sede é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha tempestivamente depositato le proprie deduzioni.

L'Avvocatura osserva anzitutto che la norma impugnata si limiterebbe a disporre che per l'abilitazione all'insegnamento dello sci é richiesta la licenza del questore e che tale disposizione espressa non formerebbe oggetto della censura, lamentandosi invece la insufficienza della regolamentazione delle prove da sostenersi dal candidato a norma degli artt. 236 e 238 del regolamento di p.s., insufficienza che si risolverebbe nel contrasto con il solo quinto comma dell'art. 33 Cost., concernente specificamente l'esame di Stato. Entro tali limiti andrebbe pertanto ristretta la censura in esame. Al riguardo peraltro l'Avvocatura rileva che gli artt. 236 e 238 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635, disporrebbero un esame di abilitazione per l'esercizio della professione di maestro di sci, con determinazione delle nozioni richieste, e che solo in quella sede sarebbe anche disposto il requisito del certificato di idoneità da rilasciarsi da parte della FISI. Sorgerebbe così un motivo di inammissibilità della questione, poiché la disposizione ritenuta in contrasto con la Costituzione sarebbe contenuta in un regolamento, come tale sottratto alla competenza della Corte costituzionale, trattandosi di atto privo di forza di legge.

L'Avvocatura rileva poi che l'art. 33 Cost. tutelerebbe, se mai, la libertà di insegnamento riferita alle materie artistiche o scientifiche, con esclusione dell'insegnamento di tecniche applicate, prive di qualsiasi contenuto di tale natura, e che l'esame di Stato, previsto al quinto comma dello stesso articolo, si riferirebbe solo all'esercizio delle professioni intellettuali, nel cui ambito non potrebbe rientrare l'insegnamento dello sci.

Confutando, poi, le argomentazioni svolte nella ordinanza di rinvio, l'Avvocatura rileva che l'art. 238 del regolamento n. 635 del 1940 conferisce la lamentata attribuzione alla FISI, che é organo del CONI, inquadrato con la legge 20 marzo 1975, n. 70, fra gli enti parastatali, i cui fini coincidono, pertanto, coi fini dello Stato. D'altra parte, prosegue l'Avvocatura, la competenza della FISI riflette il rilascio non di una abilitazione professionale ma di un titolo per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio professionale, previsto dalla norma sopra menzionata, esercizio subordinato direttamente solo alla licenza del questore. L'attribuzione alla FISI dell'accertamento di carattere più strettamente tecnico delle qualità del candidato sarebbe comunque demandata all'organo indubbiamente più idoneo allo scopo e, secondo l'Avvocatura, si inserirebbe così armonicamente nel complesso sistema di abilitazione all'insegnamento dello sci, predisposto in vista dei notevoli rischi e pericoli che esso comporta. Considerato, infine, che le norme regolamentari sopra richiamate sarebbero state integrate dall'apposito regolamento con cui la FISI ha dettato in via preventiva e generale, le modalità per l'accertamento dell'idoneità tecnica dei candidati, risulterebbero anche, in punto di fatto, rispettate tutte le condizioni che lo stesso giudice a quo ritiene necessarie per l'osservanza dell'invocato principio sancito dall'art. 33, quinto comma, della Costituzione.

Da quanto premesso, emergerebbe altresì l'infondatezza della censura sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., poiché la norma impugnata non legittimerebbe nessuna disparità di trattamento. Ogni discriminazione sarebbe infatti esclusa dalle norme regolamentari sopra richiamate.

La difesa del Rulfi ha depositato nei termini una memoria illustrativa con cui, ribadendo le tesi già svolte, insiste nell'affermare che dalla certificazione di idoneità della FISI dipende direttamente la possibilità dell'esercizio professionale dell'insegnamento dello sci e, quindi, dell'invocato diritto di libertà costituzionalmente garantito.

Osserva poi che l'art. 33, quinto comma, Cost., conterrebbe una riserva di legge per quanto concerne gli esami di abilitazione professionale, almeno con riguardo alle norme sulla composizione e nomina della commissione esaminatrice nonché sulle operazioni a questa demandate, riserva di legge che, nella specie, sarebbe violata in difetto di disposizioni di tal natura in merito all'esame di idoneità demandato alla FISI.

La difesa prospetta poi un ulteriore profilo di illegittimità, in relazione all'art. 4 Cost., che riconoscerebbe al cittadino il diritto alla scelta dell'attività lavorativa ed al modo di esercitarla, e non consentirebbe, pertanto, di porre legittimamente norme che, come quella impugnata, tale libertà direttamente o indirettamente rinneghino.

Considerato in diritto

1. - Con la suindicata ordinanza di rimessione, viene sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 123 del testo unico n. 773 del 1931 della legge di p.s., nonché dell'articolo unico della legge n. 1051 del 1971, modificativo e integrativo del precedente art. 123, dai quali risulta che, per l'abilitazione all'insegnamento dello sci, é necessario ottenere la licenza del Questore.

Si assume in ordinanza che, poiché trattasi di licenza subordinata all'accertamento della capacità tecnica del richiedente (citato art. 123, terzo comma) e poiché tale accertamento é, a sua volta, subordinato al rilascio di un certificato di idoneità da rilasciarsi dalla Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.) come previsto dall'art. 238 del Regolamento n. 635 del 1940 per l'esecuzione delle leggi di p.s., ne conseguirebbe l'illegittimità della normativa in quanto condizionata all'intervento di detta Federazione, organo non dotato dei necessari crismi di ufficialità e imparzialità, che, per l'abilitazione ad un esercizio professionale, potrebbero essere garantiti soltanto da un esame di Stato.

2. - La questione, così come sollevata, non assume quei caratteri di rilevanza del giudizio a quo imposti, per la definizione del giudizio stesso, dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953 sul funzionamento della Corte. Detto giudizio ha per oggetto l'imputazione del reato di cui all'art. 669 del codice penale (esercizio abusivo senza licenza di mestiere cosiddetto "girovago"), in relazione a quanto disposto dal precisato art. 123 (modificato) della legge di p.s.

L'ordinanza, nel porre la questione di legittimità dell'articolo, in sé considerato, non solleva dubbi circa la sua legittimità, sia per quanto riguarda l'esigenza del rilascio di licenza da parte del Questore, sia per quanto riguarda l'esigenza di un previo accertamento di capacità tecnica del richiedente: ossia (ed esattamente), non disconosce la legittimità del contenuto normativo, quale posto in questione.

Tuttavia, l'ordinanza, al di là dei limiti di questa normativa, aggiunge rilievi critici sul punto riguardante le modalità regolamentari di accertamento delle dette capacità tecniche, sotto il profilo di una loro non rispondenza ai richiamati principi fondamentali di raffronto, ciò come assunto che valga, di riflesso, a coonestare la sollevata questione di legittimità.

Ma questa prospettazione, a parte che, secondo giurisprudenza (sentenze nn. 38 del 1961; 49 del 1962; 121 del 1963; 66 del 1966; 102 del 1972), disposizioni regolamentari, anche integrative ed esecutive, di una disposizione di legge, non possono attrarre nell'ambito della competenza di questa Corte atti che, per loro natura, sono sottratti al controllo di costituzionalità, non vale a modificare i termini della sollevata questione. La modificazione aggiuntiva é tanto più evidente, laddove, col dispositivo della ordinanza, si precisa di voler sollevare la questione di legittimità dell'articolo di legge "nella parte in cui si subordina la licenza al rilascio del certificato della Federazione" mentre questa "parte" nell'articolo non si rinviene, se non come palese forzatura del testo.

Nel fatto-reato, ascritto ai prevenuti, manca poi ogni riferimento al controllo sopra precisato e l'obiettività giuridica dell'imputazione é limitata alla mancata acquisizione della licenza del Questore, indipendentemente da ogni riferimento causale al controllo de quo.

3. - Difetta, pertanto, l'incidenza della questione (nei termini promiscui nei quali qui si é voluto sostanzialmente porla) sull'oggetto, circoscritto, della disposizione sottoposta al vaglio di costituzionalità. Tale incidenza va esclusa, perché le altre disposizioni, richiamate dal giudice a quo, non sono inerenti direttamente, nel senso che si é detto, ai limiti del thema decidendum.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773) e dell'articolo unico della legge 1 dicembre 1971, n. 1051 (con modifica al predetto art. 123, relativa all'insegnamento dello sci): questione sollevata dal pretore di Mondovì con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 33 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1976.