SENTENZA
N. 27
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Dott. Luigi OGGIONI, Presidente
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 17, lett. b della legge 2 aprile
1958, n. 339 (tutela del lavoro domestico), promosso con ordinanza emessa il 1
aprile 1974 dal pretore di La Spezia nel procedimento civile vertente tra
Spella Corinna e Caneschi Luigi, iscritta al n. 260 del registro ordinanze 1974
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 4 settembre
1974.
Udito nella
camera di consiglio del 13 novembre 1975 Giudice relatore Leonetto Amadei.
Ritenuto in fatto
Nel corso del
giudizio civile promosso da Corinna Spella contro Luigi Caneschi e diretto al
conseguimento, sulla base dell'art. 17, lett. b, della legge 2 aprile 1958, n.
339, per la tutela del lavoro domestico, della indennità di licenziamento per
risoluzione del rapporto di lavoro domestico ad ore, il pretore di La Spezia ha
sollevato, su istanza della parte attrice, con ordinanza del 1 aprile 1974, la
questione di legittimità costituzionale del ricordato art. 17, lett. b, della
legge 1958, n. 339, nonché del correlativo art. 1 della stessa legge, in
riferimento agli artt. 1, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione.
Il giudice a
quo, premesso che la rilevanza della proposta questione poggerebbe sul
fatto che solo attraverso il riconoscimento della illegittimità costituzionale
delle norme impugnate potrebbe essere accolta la domanda attrice, osserva, nel
merito, che il meccanismo, per il quale verrebbe calcolata l'entità della
indennità di anzianità, determinerebbe una disparità di trattamento non
giustificabile tra il lavoratore domestico che abbia prestato almeno quattro
ore giornaliere di attività continuativa alle dipendenze di più datori di
lavoro, senza prevalenza di un rapporto sugli altri, e il lavoratore domestico
che abbia prestato le stesse ore giornaliere di lavoro alle dipendenze di un
solo datore.
In questo
caso l'indennità verrebbe commisurata (art. 17, lett. b, della legge) a
quindici giorni di retribuzione in danaro per ogni anno di anzianità sulla base
dell'ultimo stipendio; nel primo caso, invece (quello che riguarderebbe la
parte attrice), attesa la limitazione di cui all'art. 1 della stessa legge,
sulla base di otto giorni per ogni anno di servizio, con applicazione,
pertanto, in forza dell'orientamento giurisprudenziale, dell'art. 2245 del
codice civile.
Una siffatta
diversità di trattamento contrasterebbe con il principio affermato dalla Corte
costituzionale nelle sentenze n.75 del
1968 e n. 85
del 1972, secondo il quale l'indennità di anzianità rivestirebbe carattere
retributivo, costituendo parte del compenso dovuto per il lavoro prestato.
Non vi é
stata costituzione di parte e non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Considerato in diritto
1. - La Corte
é chiamata a decidere se gli artt. 1 e 17, lett. b, della legge 2 aprile 1958,
n. 339 contrastino, nel determinare una diversità di trattamento, ai fini della
liquidazione della indennità di anzianità, tra i lavoratori domestici che
abbiano prestato la loro opera per almeno quattro ore giornaliere presso lo
stesso datore di lavoro e i lavoratori domestici che abbiano prestato la stessa
attività lavorativa giornaliera presso più datori di lavoro, ma inferiore per
ogni singolo alle quattro ore, con gli artt. 3, primo comma, (e non 1, come
erroneamente indicato nel dispositivo dell'ordinanza di remissione) e 36, primo
comma, della Costituzione.
La
questione non é fondata.
2. - É da
premettere che il giudice a quo pone a fondamento della proposta
questione la circostanza che mentre nei primo caso la indennità di anzianità
verrebbe commisurata, per il disposto dell'art. 17, lett. b, della legge n. 339
del 1958, ai quindici giorni di retribuzione in danaro per ogni anno di
anzianità sulla base dell'ultimo stipendio, nel secondo caso, invece, stante la
limitazione di cui alla norma generale dell'art. 1 della stessa legge, verrebbe
commisurata a otto giorni di retribuzione, trovando applicazione la
disposizione contenuta nell'art. 2245, secondo comma, del codice civile.
3. - Questa
Corte, con la sentenza
n. 27 del 1974, ha già posto in risalto alcune caratteristiche che
distinguono, differenziandolo dagli altri rapporti di lavoro, il rapporto di
lavoro domestico, e che ben possono legittimare una diversa disciplina.
Non v'é
dubbio che il legislatore ha inteso, con la legge 2 aprile 1958, n. 339, avente
per oggetto la tutela del lavoro domestico, tener conto, ai fini della
estensione o meno a tutto il settore di questa o quella previdenza, della qualità
e della entità della prestazione in concreto. Una tale scelta da parte del
legislatore non può essere considerata né illogica né irragionevole, tanto più
se si consideri che la legge in questione non ha escluso il diritto del
lavoratore domestico che abbia prestato la propria opera lavorativa per un
numero inferiore alle quattro ore giornaliere, ad ottenere l'indennità di
anzianità, ma si é limitata solo a rendere possibile l'applicazione della
disposizione a carattere generale contenuta nell'art. 2245. Di questo, del
resto, ha già dato atto lo stesso giudice proponente contenendo la questione di
legittimità costituzionale nell'ambito di un particolare caso di specie.
Infatti, egli parte dal presupposto che la incostituzionalità della norma
sarebbe raffigurabile solo nel fatto che non consente, ai fini della
liquidazione dell'indennità, il cumulo delle prestazioni presso datori di
lavoro diversi.
Accedendo
alla tesi prospettata dal giudice a quo ne deriverebbe, come conseguenza
logica, che ogni singolo datore di lavoro, in quanto a questo spetta la
corresponsione dell'indennità, verrebbe gravato delle conseguenze dell'opera
prestata dal dipendente anche a favore di altro datore di lavoro, quantunque la
pluralità dei rapporti non sia in alcun modo connessa. La connessione potrà
eventualmente operare per il conseguimento di quelle previdenze legate alla
entità dei contributi corrisposti.
Vale
ricordare, poi, che questa Corte ha, in ripetute decisioni, inquadrato altresì
la portata dell'art. 36 della Costituzione, stabilendo, tra l'altro, che
l'esigenza di una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato
si ricollega al rapporto di scambio tra singolo prestatore d'opera e datore di
lavoro.
Consegue, da
ciò, che ogni datore di lavoro rimane legato, in tema di corresponsione di
adeguate retribuzioni, contestuali o differite, come lo é la liquidazione della
indennità di anzianità, agli obblighi giuridici che discendono dal rapporto di
lavoro che lo legano al lavoratore e che nessun condizionamento, in relazione a
tali obblighi, può a lui far carico per il fatto che il medesimo lavoratore sia
occupato in altro rapporto di prestazione d'opera.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 17, lett. b,
della legge 2 aprile 1958, n. 339, per la tutela del lavoro domestico,
sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, della
Costituzione, dal pretore di La Spezia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 12 febbraio 1976.
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole
ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 19 febbraio 1976.