SENTENZA N. 85
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 17, primo comma, della legge 2 aprile 1958, n. 339,
contenente norme per la tutela del rapporto di lavoro domestico, promossi con
le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 21 gennaio 1970 dalla
Corte d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Mannini Emilio e
Cenerini Agostino, iscritta al n. 297 del registro ordinanze 1970 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 dell'11 novembre 1970;
2) ordinanza emessa l'11 febbraio 1970 dal
tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Guarnati Maria e
Golini Anna Maria, iscritta al n. 369 del registro ordinanze 1970 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22 del 27 gennaio 1971.
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo
1972 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
Ritenuto in fatto
Nel procedimento civile vertente tra Emilio
Mannini e Agostino Cenerini, la Corte d'appello di Roma, dopo avere accertato
che l'appellante aveva prestato, quale lavoratore domestico, la sua opera
continuativa presso l'appellato per più di quattro ore giornaliere, con
ordinanza del 21 gennaio 1970 ha ritenuto applicabile alla specie la legge 2
aprile 1958, n. 339 (che detta norme per la tutela del rapporto di lavoro
domestico), ed ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 36 e 3 della Costituzione, dell'art. 17, comma primo, di
detta legge nella parte in cui la norma esclude il diritto del prestatore di
lavoro all'indennità di anzianità in caso di licenziamento in tronco. Sarebbe
violato l'art. 36, perché l'indennità di anzianità riveste carattere retributivo,
costituendo parte del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui
corresponsione viene differita al momento della cessazione del rapporto; e
perché il diritto all'indennità discende dai principi consacrati dalla citata
disposizione della Costituzione e deve uniformarsi ad essi. Ed inoltre, la
norma denunciata sarebbe in contrasto con l'art. 3 perché con la relativa
disciplina, messa a raffronto con quella risultante, per una particolare
categoria di lavoratori, dagli artt. 9 e 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604,
si avrebbe un’ingiustificata disparità di trattamento in danno dei lavoratori
domestici.
2. - La questione di legittimità
costituzionale dell'art. 17 della citata legge n. 339 del 1958, in parte qua, é
sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, anche dal tribunale
di Milano, con ordinanza dell'11 febbraio 1970, nel procedimento civile
vertente tra Maria Guarnati e Anna Maria Golini.
Circa la rilevanza, il tribunale ha osservato
che secondo l'attrice il licenziamento sarebbe avvenuto in tronco e non le
sarebbe stata corrisposta l'indennità di anzianità; ed in relazione al merito,
ha messo in evidenza la funzione integrativa che detta indennità avrebbe nei
confronti di quella del salario, ed ha richiamato la sentenza n. 75 del 1968
di questa Corte, con cui é stata dichiarata la parziale illegittimità
costituzionale dell'art. 2120 del codice civile.
3. - Nei due giudizi, in questa sede, non si
é costituita nessuna delle parti private. E non ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri.
E pertanto i due procedimenti hanno seguito
le forme previste dall'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Considerato in diritto
1. - Con le due ordinanze indicate in
epigrafe della Corte di appello di Roma e del tribunale di Milano é sollevata
la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 36 della
Costituzione, dell'art. 17, comma primo, della legge 2 aprile 1958, n.339 (per
la tutela del rapporto di lavoro domestico), nella parte in cui la norma
esclude il diritto del lavoratore all'indennità di anzianità in caso di
licenziamento in tronco.
Secondo la Corte d'appello di Roma,
l'indicata norma sarebbe in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione.
I due giudizi vengono pertanto riuniti e sono
decisi con un'unica sentenza.
2. - Sussiste la denunciata violazione
dell'art. 36 della Costituzione.
La Corte, con varie pronunce, a cominciare
dalla sentenza n.
3 del 1966, ha osservato che l'indennità di anzianità dovuta all'atto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ha natura retributiva, rientrando
il relativo diritto nel complessivo trattamento economico spettante al
lavoratore subordinato a fronte dell'obbligo di prestazione del lavoro, e come
tale gode delle garanzie costituzionali poste con l'art. 36; e che il detto
diritto, qualunque sia il motivo o la causa della cessazione del rapporto, non
può essere negato o subire limitazioni nel suo contenuto e nel suo esercizio
che non siano consentite per il diritto alla retribuzione. E con sentenza n. 75
del 1968 ha, per ciò, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo
2120, comma primo, del codice civile nella parte in cui escludeva il diritto
del prestatore di lavoro subordinato all'indennità di anzianità in caso di cessazione
del rapporto di lavoro derivata dal licenziamento per di lui colpa o da
dimissioni volontarie.
Codesto orientamento giurisprudenziale,
adottato in ossequio al precetto costituzionale dell'art. 36 e nel rispetto del
principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, ha
riscontro in norme legislative e tra le altre in quella dell'art. 9 della legge
15 luglio 1966, n. 604, che, per i prestatori di lavoro di cui al successivo
art. 10, prescrive che la detta indennità é dovuta "in ogni caso di
risoluzione del rapporto di lavoro".
Ora, le regole sopra ricordate non possono
non essere applicate alla specie che non presenta, al riguardo, alcuna
particolarità per cui debba o possa essere consentito un differente
trattamento.
E per ciò va ritenuta l'illegittimità
costituzionale della norma denunciata nella parte in cui essa esclude che, in
caso di licenziamento in tronco del prestatore di lavoro domestico, gli sia
dovuta l'indennità di anzianità.
3. - Constatata la fondatezza della questione
di legittimità costituzionale della norma in oggetto in riferimento all'art.
36, rimane assorbito ogni esame circa la prospettata violazione dell'art. 3
della Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 17, comma primo, della legge 2 aprile 1958, n. 339 (per la tutela del
rapporto di lavoro domestico), nella parte in cui esclude il diritto del
prestatore di lavoro all'indennità di anzianità in caso di cessazione del
rapporto per licenziamento in tronco.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile
1972.
Giuseppe CHIARELLI – Vincenzo Michele
TRIMARCHI
Depositata in cancelleria il 4 maggio 1972.