ORDINANZA
N. 22
ANNO 1976
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Dott. Luigi OGGIONI, Presidente
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge
26 ottobre 1957, n. 1047 (estensione dell'assicurazione per invalidità e
vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni), e dell'art. 25, primo e
secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (revisione degli ordinamenti
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza
emessa il 6 marzo 1974 dal pretore di Modena nel procedimento civile vertente
tra Martinelli Cleope e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta
al n. 405 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 296 del 13 novembre 1974;
2) ordinanza
emessa il 3 ottobre 1974 dal pretore di Modena nel procedimento civile vertente
tra Galli Maria vedova Pelloni e l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
iscritta al n. 453 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 324 dell'11 dicembre 1974;
3) ordinanza
emessa il 21 gennaio 1975 dal tribunale di Reggio Emilia nel procedimento
civile vertente tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e Bigi
Italina, iscritta al n. 110 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 del 4 giugno 1975.
Visti gli
atti di costituzione di Martinelli Cleope, di Galli Maria e di Bigi Italina;
udito nella
camera di consiglio dell'11 dicembre 1975 il Giudice relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, é stata sollevata dal pretore di
Modena, con le prime due ordinanze indicate in epigrafe, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 26 ottobre
1957, n. 1047, nella parte in cui subordina all'inabilità al lavoro della
vedova non ultrasessantenne del coltivatore diretto, mezzadro o colono, la
riversibilità della pensione; e dell'art. 25, primo comma, della legge 30
aprile 1969, n. 153, nella parte in cui condiziona alla decorrenza della pensione
dalla data 1 gennaio 1970 o data successiva l'estensione alla vedova di
coltivatore diretto, mezzadro o colono, del trattamento di riversibilità,
nonché del secondo comma dello stesso art. 25, che, in difetto delle condizioni
suddette, prevede il meno favorevole trattamento di cui all'art. 18, secondo
comma, della citata legge n. 1047 del 1957;
che, ancora
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, identica questione é stata
sollevata, limitatamente all'art. 25, primo comma, della legge n. 153 del 1969,
dal tribunale di Reggio Emilia.
Considerato
che le questioni sono state già dichiarate infondate, in riferimento all'art. 3
Cost., con sentenza
n. 33 del 1975 (vedasi anche l'ordinanza di manifesta infondatezza n. 143 del 1975);
che non
vengono addotti argomenti nuovi o profili diversi, sicché questa Corte non ha
ragione di modificare la sua giurisprudenza.
Visti gli
artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma,
delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate
con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione -
dell'art. 18, secondo comma, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione
dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri
e coloni) e dell'art. 25, primo e secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n.
153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza
sociale), già dichiarate non fondate con sentenza n. 33 del
1975.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 15 gennaio 1976.
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole
ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 22 gennaio 1976.