ORDINANZA N. 143
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 26 ottobre 1957, n.
1047 (Estensione dell'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia ai coltivatori
diretti, mezzadri e coloni), e dell'art. 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153
(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza
sociale), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 2 aprile 1974 dal pretore di Pescara nel
procedimento civile vertente tra Farchione Concetta e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 328 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 277 del 23 ottobre 1974;
2) ordinanza emessa il 14 novembre 1974 dal pretore di Napoli nel
procedimento civile vertente tra Tortora Pasqualina e l'Istituto nazionale
della previdenza sociale, iscritta al n. 531 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
41 del 12 febbraio 1975;
3) ordinanza emessa il 19 dicembre 1974 dal giudice del lavoro del
tribunale di Benevento nel procedimento civile vertente tra Paolozza
Giovannangelo e l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, iscritta al n. 89 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 del 2 aprile
1975.
Visto l'atto di costituzione di Paolozza Giovannangelo;
udito nella camera di consiglio del 22 maggio
1975 il Giudice relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che l'ordinanza 2 aprile 1974 del pretore di Pescara propone
questione di legittimità costituzionale dell'articolo 25, primo comma, della
legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui riconosce il trattamento di riversibilità alla vedova di coltivatore diretto deceduto
dopo l'entrata in vigore di tale legge solo se il coniuge non era titolare di
pensione o lo era con decorrenza 1 gennaio 1970 o successiva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
che l'ordinanza 14 novembre 1974 del pretore di
Napoli eleva a sospetto di incostituzionalità la stessa disposizione, in riferimento
agli artt. 3 e 38 della Costituzione;
che l'ordinanza 19 dicembre 1974 del giudice del
lavoro del tribunale di Benevento solleva questione di costituzionalità dello
stesso art. 25 della legge n. 153 del 1969, nella parte in cui esclude dal beneficio
della pensione di riversibilità l'orfano, inabile al
lavoro, di coltivatore diretto, mezzadro o colono deceduto anteriormente
all'entrata in vigore di tale legge (lo maggio 1969); nonché dell'art. 18,
secondo comma, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, nella parte in cui non
riconosce in ogni caso all'orfano inabile al lavoro la pensione di riversibilità: e ciò in riferimento all'art. 3 della
Costituzione;
che in questa sede si é costituito solo Giovannangelo Paolozza, mentre
non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che la questione sollevata con le ordinanze del pretore di
Pescara e del pretore di Napoli é stata dichiarata non fondata con sentenza n. 33 del
1975, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione;
che non vengono addotti argomenti nuovi o
diversi, in quanto anche per quelli attinenti alla pretesa violazione dell'art.
38 Cost. valgono le medesime ragioni poste a base della ridetta sentenza;
che per le disposizioni censurate dal giudice
del lavoro del tribunale di Benevento - e nei limiti dell'ordinanza - valgono
le stesse statuizioni della menzionata sentenza n. 33 del
1975, tenendo anche conto dell'equiparazione tra orfani minori ed orfani
inabili (contenuta nell'art. 13 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito
nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, richiamato dall'art. 18 della legge n. 1047
del 1957), che rientrano nella generica e comprensiva categoria di orfani su
cui si é già pronunziata la ridetta sentenza.
Visti gli artt. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale - sollevata con l'ordinanza 19 dicembre 1974 del giudice del
lavoro del tribunale di Benevento - dell'art. 18 della legge 26 ottobre 1957,
n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia ai
coltivatori diretti, mezzadri e coloni), già dichiarato illegittimo con sentenza n. 33 del
1975 di questa Corte, in parte qua;
2) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale - sollevata con le tre ordinanze in epigrafe, in
riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione -
dell'art. 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), già dichiarata non
fondata con la stessa sentenza numero 33 del 1975.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria l'11 giugno 1975.