Sentenza n. 240 del 1975
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SENTENZA N. 240

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Luigi OGGIONI, Presidente

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

          Prof. Antonino DE STEFANO

          ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 50 (esercizio del diritto di voto per le elezioni del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, nonché per quelle dei Consigli comunali della provincia di Bolzano, in attuazione della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1), promosso con ricorso del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, notificato il 30 aprile 1973, depositato in cancelleria il 10 maggio 1973 ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi 1973.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1975 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi;

udito l'avv. Giuseppe Guarino, per la provincia di Bolzano, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso del 30 aprile 1973 la Provincia autonoma di Bolzano ha chiesto a questa Corte di voler dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 50 (avente ad oggetto l'esercizio del diritto di voto per le elezioni del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, nonché per quelle dei Consigli comunali della Provincia di Bolzano, in attuazione della legge costituzionale 11 novembre 1971, n. 1) limitatamente agli incisi "... qualora abbiano esercitato la facoltà prevista dall'art. 11, secondo comma, del citato testo unico n. 223, chiedendo la iscrizione nelle liste elettorali per un comune della Regione Trentino-Alto Adige" e "... sempreché abbiano esercitato la predetta facoltà", per violazione degli artt. 2, 3, 6 e 48 della Costituzione, e 2,4,25,56 e 63 del nuovo statuto della Regione Trentino-Alto Adige (testo unico 31 agosto 1972, n. 670); nonché per violazione del principio di tutela delle minoranze linguistiche.

Si é costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri con atto del 28 maggio 1973 che a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto che fosse respinto il ricorso della provincia.

2. - La provincia ricorda che per l'esercizio del diritto elettorale attivo nelle elezioni del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e dei consigli comunali della Provincia di Bolzano il beneficio della conservazione o della maturazione del periodo quadriennale in favore dei cittadini emigrati all'estero che rientrino definitivamente dall'estero, é subordinato al tempestivo esercizio della facoltà prevista dall'art. 11, secondo comma, del t.u. n. 223 del 1967 e precisamente alla richiesta di iscrizione nelle liste elettorali per un comune della Regione; ed assume che codesta norma sia incostituzionale. Ed infatti, mentre il cittadino emigrato definitivamente all'estero il quale rientri in Italia dopo la scadenza del termine di sei anni e senza aver fatto la richiesta di reiscrizione di cui al secondo comma dell'art. 11 del t.u. n. 223, é in grado di riacquistare immediatamente, al suo rientro in Italia, il diritto elettorale attivo per il solo fatto di fissare la residenza in uno dei comuni della Repubblica, il cittadino che, emigrato all'estero dal territorio della Regione Trentino-Alto Adige, rientri dall'estero direttamente in tale territorio, viene a trovarsi in una situazione giuridica differente perché per lui si richiede essenzialmente la domanda di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione durante il tempo della permanenza all'estero, pena la perdita del beneficio della maturazione già avvenuta nel periodo quadriennale di residenza o di quello connesso alla residenza per minor tempo in un comune della Regione prima dell'espatrio e addirittura dello stesso diritto elettorale fino al maturarsi del nuovo quadriennio.

Con la norma denunciata sarebbero anzitutto violati gli artt. 25 e 63 dello Statuto speciale in quanto si subordina il diritto di elettorato attivo, costituzionalmente garantito in modo assoluto, al tempestivo esercizio delle dette facoltà.

Sarebbe altresì violato l'art. 2 dello Statuto in relazione agli artt. 3 e 48 della Costituzione. Si avrebbe, infatti, una disparità di trattamento tra il cittadino che abbia già acquisito il diritto all'elettorato nella Regione e che qui vi ritorni dopo l'emigrazione all'estero e il cittadino, che abbia già risieduto in altro comune della Repubblica, e che nel rimanente territorio dello Stato si stabilisca al ritorno dall'emigrazione. Il cittadino, nel primo dei due casi ora ricordati, viene privato in assoluto del diritto elettorale per un periodo quadriennale poiché non può ottenere l'iscrizione nella lista elettorale né in un comune della Regione Trentino-Alto Adige né in qualsiasi altro comune della Repubblica.

La gravità delle censure risulta altresì dal fatto che l'iscrizione nelle liste elettorali costituisce, nell'ordinamento positivo, presupposto unico sia per l'elettorato attivo che per quello passivo.

3. - Secondo l'Avvocatura generale dello Stato l'art. 25, ultimo comma, dello Statuto é dettato per impedire che mediante affrettate ed artificiose iscrizioni anagrafiche dell'ultima ora, possano essere diluite le minoranze di lingua tedesca e ladina, ma la disciplina relativa agli elettori emigrati va inquadrata nella normativa di cui al t.u. n. 223, non prescrivendo lo Statuto altro che il requisito della residenza ininterrotta di quattro anni nel territorio regionale e dovendosi quindi applicare per i cittadini già residenti in detto territorio prima dell'espatrio, quanto é prescritto per gli altri cittadini italiani che si trovino in condizioni analoghe.

Pertanto gli elettori emigrati all'estero dalla Regione conservano l'elettorato attivo nel comune di ultima residenza per sei anni a decorrere dalla data della cancellazione anagrafica anche se non hanno fatto alcuna domanda intesa a conservare tale iscrizione. E conservano lo stesso diritto anche quando si avvalgono di una qualsiasi delle facoltà previste al secondo e terzo comma dell'art. 11 del t.u. n. 223: domanda di iscrizione o di reiscrizione o di trasferimento in altro comune della Regione per titolo diverso da quello della ultima residenza; ed infine, quando al rientro in Patria, essi elettori eleggano la residenza in un comune della Regione.

Ai cittadini emigrati dalla Regione Trentino-Alto Adige all'estero, per conservare i loro diritti elettorali, la citata norma dell'art. 9 del d.P.R. n. 50 non richiede quindi il rispetto di condizioni o termini diversi da quelli richiesti ai cittadini emigrati da altri comuni della Repubblica; richiede solo che le facoltà concesse dall'art. 11 del t.u. n. 223 siano fatte valere nei riguardi di un comune della Regione.

Conseguentemente, secondo l'Avvocatura dello Stato, non sussisterebbe la violazione delle denunciate norme costituzionali e statutarie, e segnatamente del principio di eguaglianza.

 

Sono tutti i cittadini della Repubblica ad essere esclusi dal diritto di voto qualora, emigrati, siano stati inerti (non abbiano cioé richiesto l'iscrizione o la reiscrizione).

Se quelli che ritornano nel Trentino devono attendere altri quattro anni per poter votare nel Trentino (ma non nel resto d'Italia), ciò é diretta conseguenza di due precise cause e cioé del fatto che gli artt. 25 e 63 dello Statuto prevedono il requisito della residenza quadriennale nella Regione e che l'emigrante é incorso nella detta inerzia.

Qualora ottemperino all'onere generale sopra detto, gli emigranti del Trentino possono salvare il quadriennio di residenza precedentemente acquisito nella Regione o saldare i periodi che manchino al quadriennio. "Le eventuali conseguenze pregiudizievoli sul voto prospettate nel ricorso sono conseguenza non della legge, ma delle omissioni ascrivibili unicamente agli interessati, e perciò ininfluenti sulla legittimità costituzionale della norma".

L'Avvocatura dello Stato, infine, osserva che se dovesse essere dichiarata illegittima la norma negli incisi indicati, si creerebbe, per gli emigranti trentini, una condizione di privilegio rispetto a tutti gli altri emigranti.

4. - La Provincia ricorrente, con la memoria, posto che gli incisi, della cui legittimità costituzionale si discute, "impediscono l'esercizio dell'elettorato attivo a coloro che siano emigrati dal territorio regionale e ritornino dopo più di sei anni senza aver presentato la domanda prevista dall'art. 11 del t.u. n. 223 del 1967" avanza il dubbio che sia in contrasto con l'art. 48, comma terzo, della Costituzione, l'art. 11, comma secondo, di detto t.u. "nella parte in cui subordina la conservazione della iscrizione nelle liste all'onere di apposita domanda per i cittadini emigrati da oltre un sessennio" e prospetta la possibilità che la questione, che sarebbe rilevante, sia sollevata da questa Corte.

Riafferma il proprio convincimento sulla fondatezza del ricorso, rilevando in particolare:

a) che gli artt. 25 e 63 dello Statuto disciplinano soltanto il modo di acquisto dell'elettorato attivo nella Regione Trentino-Alto Adige e nella Provincia di Bolzano;

b) che tale diritto si perde soltanto a seguito del trasferimento della residenza in altro comune d'Italia che comporta l'iscrizione nelle liste di quel comune (art. 32 t.u.);

c) che il cittadino che si trasferisce all'estero é fuori da queste ipotesi: sino a che conserva la cittadinanza italiana e non si venga a trovare in una delle situazioni tassativamente previste dalla legge ordinaria (artt. 2 e 3 t.u.), egli conserva e a rigor di logica (che si aggancia a principi costituzionali) "deve conservare a tempo indeterminato il diritto all'elettorato attivo", e alla legge ordinaria é rimesso soltanto di stabilire il luogo in cui egli può esercitare il diritto di voto; e tale luogo, in assenza di altri specifici collegamenti con altre parti della madrepatria, dovrebbe essere quello dell'ultima residenza;

d) che l'art. 11 del t.u. n. 223 del 1967 rispetta l'imperativo costituzionale della conservazione dell'elettorato per il primo sessennio dell'emigrazione, e per il periodo successivo, può apparire conforme a Costituzione solo se inteso nel senso che la domanda occorra per consentire all'elettore di scegliere il luogo in cui esercitare l'elettorato e nel senso che l'emigrato da oltre sei anni, cancellato dalle liste elettorali, possa in qualsiasi momento chiedere la reiscrizioné nelle liste elettorali ed ottenerla;

e) che l'emigrato della Regione Trentino-Alto Adige, invece, non avrebbe questa ultima possibilità né durante la sua permanenza all'estero né al rimpatrio;

f) e che la norma che ciò consente, nega il diritto in contrasto con l'art. 48 della Costituzione per il quale l'emigrazione non può essere causa di perdita del diritto elettorale attivo e con lo Statuto speciale il quale prevede in modo implicito ma sicuro che l'elettorato attivo nella Regione Trentino-Alto Adige si perde soltanto nell'ipotesi di trasferimento della residenza in altro comune italiano fuori del territorio regionale.

La Provincia ricorrente, nella parte finale della memoria, contro le eccezioni avversarie rileva:

- che non risponde allo spirito della norma privare dell'elettorato gli emigrati che rimpatriano;

- che, a differenza di tutti gli altri cittadini delle altre Regioni, i cittadini del Trentino-Alto Adige perdono il diritto di voto e non solo sono cancellati dalle liste con il diritto di esservi reiscritti in qualsiasi momento essi vogliano, dallo scadere del sessennio al rientro in Patria;

- che con l'eliminazione dei due incisi impugnati dell'art. 9, comma terzo, non si creerebbe una disparità di trattamento a favore degli emigrati trentini, perché questi, una volta emigrati, se non presentano entro il sessennio la domanda di conservazione della iscrizione, vengono cancellati dalle liste come tutti gli altri cittadini emigrati, in applicazione del primo comma e non del terzo dell'art. 9 del d.P.R. n. 50 del 1973;

- che non può essere accolta la tesi dell'Avvocatura secondo cui, se gli emigrati trentini non possono votare per il primo quadriennio dopo il loro rimpatrio, ciò dipende da un loro fatto, perché la legge ordinaria non può privare gli emigrati del Trentino-Alto Adige di un diritto costituzionalmente garantito; perché la legge ordinaria in realtà concede loro, nel periodo successivo ai sei anni dall'espatrio e fino al rientro, la possibilità di scegliere il luogo dove esercitare il diritto di voto; e perché la legge ordinaria non può subordinare ad alcun onere il godimento dell'elettorato attivo ed in particolare la conservazione di tale diritto.

In conclusione, secondo la Provincia ricorrente, la eliminazione degli incisi contestati avrebbe come unico effetto quello di riportare gli emigrati trentini in condizioni di parità con quelli delle altre Regioni.

Considerato in diritto

1. - Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la Provincia autonoma di Bolzano chiede che, in riferimento agli artt. 2, 3, 6 e 48 della Costituzione, agli artt. 2, 4, 25, 56 e 63 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (t.u. 31 agosto 1972, n. 670) ed al principio di tutela delle minoranze linguistiche, sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma terzo, del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 50 (esercizio del diritto di voto per le elezioni del Consiglio regionale del Trentino- Alto Adige, nonché per quelle dei Consigli comunali della Provincia di Bolzano, in attuazione della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1) limitatamente agli incisi "... qualora abbiano esercitato la facoltà prevista dall'art. 11, secondo comma, del citato testo unico n. 223, chiedendo l'iscrizione nelle liste elettorali per un comune della Regione Trentino-Alto Adige..." e "... sempreché abbiano esercitato la predetta facoltà".

2. - Assume la Provincia ricorrente che "il cittadino cancellato dal registro della popolazione stabile per emigrazione definitiva all'estero, che rientri in Italia dopo che siano scaduti i primi sei anni di emigrazione, anche se non abbia fatto la richiesta di reiscrizione di cui al comma secondo dell'art. 11, t.u. 20 marzo 1967, n. 223, é in grado di riacquistare immediatamente, al suo rientro in Italia, il diritto elettorale attivo, per il solo fatto di fissare la residenza in uno dei comuni della Repubblica", e che invece il cittadino, il quale sia emigrato all'estero dopo avere già maturato un quadriennio di residenza in uno dei comuni del territorio regionale del Trentino-Alto Adige o dopo avervi già trascorso un periodo di tempo inferiore, e rientri dall'estero direttamente in tale territorio, riacquista il diritto elettorale solo subordinatamente all'esercizio della facoltà di cui al citato art. 11, comma secondo, del testo unico n. 223 del 1967 e viene privato del beneficio della maturazione già avvenuta del pericolo quadriennale di residenza nel territorio della Regione o della utilizzazione del minor periodo che vi abbia trascorso, ed ancor più dello stesso diritto elettorale fino a quando non siano trascorsi quattro nuovi anni.

La norma denunciata, pertanto, violerebbe in modo specifico gli artt. 25 e 63 del d.P.R. n. 670 del 1972, perché "il diritto di esercitare l'elettorato attivo dopo che si sia risieduto per quattro anni nel territorio regionale ha carattere assoluto e non può essere subordinato, dalla legge o dalla norma di attuazione, ad alcuna ulteriore condizione", e perché l'art. 9, invece, come si é detto, subordina tale diritto costituzionale assoluto al tempestivo esercizio della facoltà di cui all'art. 11 del d.P.R. n. 223 del 1967.

Si avrebbe inoltre la diretta violazione dell'art. 2 dello Statuto speciale che riconosce nella Regione "parità di diritti ai cittadini", in relazione agli artt. 3 e 48 della Costituzione, e agli artt. 25 e 63 dello Statuto. Mentre il cittadino che abbia acquisito il diritto all'elettorato nella Regione e che quivi ritorni direttamente dopo l'emigrazione all'estero, viene costretto ad esercitare tempestivamente la ripetuta facoltà di cui al citato art. 11, comma secondo, del t.u. n. 223 sotto pena di perdere diversamente il diritto elettorale per un quadriennio, e se non esercita quella facoltà viene privato in assoluto del diritto elettorale per un periodo quadriennale (poiché non può ottenere l'iscrizione nella lista elettorale né in un comune della Regione, né in un qualsiasi altro comune della Repubblica); il cittadino residente in altro comune della Repubblica e che nel rimanente territorio dello Stato si stabilisca al ritorno dall'emigrazione, é in grado di esercitare il diritto all'elettorato non appena rientrato in Italia.

La Provincia ricorrente tende, così, attraverso la richiesta di declaratoria dell'illegittimità costituzionale dei detti incisi dell'art. 9, comma terzo, sopra indicati, a che sia affermato che il cittadino italiano, il quale abbia già maturato il quadriennio di residenza nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige, sia emigrato all'estero e dopo sei anni faccia direttamente ritorno nel territorio della Regione, sia in grado di ottenere la immediata iscrizione nelle liste elettorali, in conformità di quanto dispone l'art. 25 dello Statuto speciale (t.u. n. 670 del 1972), o possa riunire al periodo di residenza in passato trascorso il nuovo periodo, al fine del completamento del quadriennio.

3. - La situazione del cittadino che emigri definitivamente o meglio stabilmente, ai fini che interessano la tenuta delle liste e degli schedari elettorali e per le conseguenti posizioni giuridiche in ordine al diritto elettorale attivo, é considerata nell'art. 11 del t.u. n. 223 del 1967. A norma del primo comma, il cittadino (cancellato dal registro di popolazione stabile, e cioé dall'anagrafe della popolazione residente nel comune) resta iscritto nelle liste elettorali del comune stesso per sei anni a decorrere dalla data della eliminazione della predetta anagrafe della popolazione residente, sempreché conservi i requisiti per essere elettore. A norma del secondo comma, lo stesso cittadino può durante il sessennio chiedere la conservazione dell'iscrizione nelle dette liste e se vi procede, acquista il diritto a mantenere l'iscrizione in tali liste senza alcun limite di tempo. Se non avanza la richiesta, allo scadere del sessennio é cancellato dalle liste; in tal caso, però, può chiedere la reiscrizione sempreché sia in possesso dei prescritti requisiti. Ed infine se (non é stato mai iscritto nelle liste elettorali o) dalle liste é stato cancellato, può chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali del comune di nascita o del comune di nascita dei propri ascendenti o (se donna straniera che abbia acquistato la cittadinanza italiana a seguito di matrimonio contratto con il cittadino italiano) del comune nelle cui liste elettorali il marito si trova o del comune di nascita dello stesso.

Qualora il cittadino, emigrato stabilmente all'estero, rientri definitivamente dall'estero e si stabilisca in un comune non compreso nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige, può esercitare sin da quel momento il diritto elettorale attivo se iscritto nelle liste elettorali di quel comune o potrà esercitarlo a far tempo da quando, a seguito della iscrizione nel registro di popolazione stabile, sarà d'ufficio iscritto nelle liste elettorali del ripetuto comune.

Parzialmente diversa é la disciplina che si riferisce al cittadino che, prima dell'espatrio e sino a quel momento, abbia avuto la residenza in un comune del territorio della Regione Trentino-Alto Adige per un periodo ininterrotto di almeno quattro anni o per un periodo minore. Anche nei suoi confronti, finché risiede all'estero, sono applicabili le norme sopra indicate relative al mantenimento dell'iscrizione nelle liste elettorali per un sessennio, e alla richiesta di conservazione dell'iscrizione, o di reiscrizione; e per lui, inoltre, é prevista la possibilità (ex art. 9, comma terzo, del d.P.R. n. 50 del 1973) di chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali per un comune della Regione Trentino-Alto Adige. Rientrato definitivamente dall'estero e stabilitosi nel territorio della Regione, tale cittadino nella prima delle due ipotesi sopra dette é considerato residente nella Regione da almeno quattro anni qualora abbia esercitato la facoltà prevista dall'art. 11, secondo comma, del t.u. n. 223 chiedendo l'iscrizione nelle liste elettorali per un comune della Regione, e dal momento del rientro potrà esercitare il diritto elettorale attivo nella Regione. Se quella facoltà non abbia esercitato e non sia comunque iscritto nelle liste elettorali del Comune ove ha fissato la residenza, ottenuta l'iscrizione nel registro di popolazione stabile occorrerà il decorso di un nuovo periodo quadriennale ininterrotto di residenza nel comune perché egli possa ottenere l'iscrizione nelle liste elettorali.

Quando il cittadino sia emigrato all'estero dalla Regione nel corso del quadriennio e sia quindi iscritto nelle liste elettorali aggiunte di altro comune della Repubblica, permane iscritto in quest'ultimo comune. Se, per altro, il cittadino rimpatria e si stabilisce nella Regione, dopo aver chiesto di essere iscritto nelle liste elettorali di un comune di essa, ai fini del compimento del quadriennio di residenza nella Regione, gli viene riconosciuto anche il periodo di residenza ivi trascorso prima del trasferimento all'estero. Se non ha avanzato la detta richiesta, ai detti fini il periodo di tempo ora indicato non gli giova.

4. - É titolare del diritto elettorale attivo ogni cittadino che abbia raggiunto la maggiore età, e non si trovi in alcuna delle condizioni previste dagli artt. 2 e 3 del t.u. n. 223 del 1967.

Per l'esercizio del diritto, inoltre, l'elettore deve risultare iscritto nelle liste elettorali, in quanto l'iscrizione é una condizione indispensabile salvo che, in mancanza, l'interessato presenti una sentenza che lo dichiari elettore, a norma dell'art. 47 del t.u. 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 39 del t.u. 16 maggio 1960, n. 570, e ai sensi delle corrispondenti norme delle leggi elettorali regionali.

Per il cittadino residente all'estero sono dettate le norme sopra indicate, per la tenuta delle liste elettorali e per l'iscrizione nelle stesse. Tra tali norme sono quelle contenute nell'art. 11, primo e secondo comma, del t.u. n. 223 del 1967. E per esse non dovrebbe dubitarsi (in contrasto con quanto assume, invece, la Provincia ricorrente con le considerazioni svolte in memoria) della loro conformità a Costituzione (articolo 48) per ciò che prevedere l'onere di chiedere la conservazione dell'iscrizione nelle liste ovvero la reiscrizione non integra una limitazione del diritto: il comportamento necessitato, a parte il fatto che, se posto in essere, é dimostrativo o indicativo di una persistente volontà o persuasione del cittadino (residente stabilmente all'estero) di essere legato alla madre patria, non costituisce in sé un rilevante sacrificio della sfera di libertà e di autonomia del soggetto.

Per i cittadini che rimpatrino definitivamente dall'estero, non vi é identità di trattamento, circa l'iscrizione nelle liste elettorali e la concreta possibilità di esercitare il diritto elettorale attivo: c'é, infatti, il cittadino che, emigrato all'estero dopo aver compiuto il quadriennio ininterrotto di residenza nella Regione o nel corso di detto quadriennio, all'atto del rimpatrio si stabilisca nella Regione, ed il cittadino che non trovandosi in quelle condizioni all'atto dell'espatrio, rimpatri del pari e si stabilisca in un comune non compreso nel territorio della Regione.

Ma la normativa che prevede e comporta tale disparità di trattamento, ed in particolare quella oggetto di denuncia, ha una sua adeguata e razionale giustificazione.

Giova, anzitutto, tener presente che l'art. 25, ultimo comma, del t.u. del 1972 (nonché l'art. 63 che all'art. 25 rinvia) detta una norma in materia di esercizio del diritto elettorale attivo, nel territorio della Regione Trentino- Alto Adige, nelle elezioni regionali e comunali (della Provincia di Bolzano), secondo cui "per l'esercizio del diritto elettorale attivo é richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni".

La norma, dettata all'evidente scopo di "impedire che, mediante affrettate ed artificiose iscrizioni anagrafiche dell'ultima ora, possano essere diluite le minoranze di lingua tedesca e ladina" (come esattamente rileva l'Avvocatura generale dello Stato), non incide sulla titolarità del diritto (per cui - si ripete - sono richiesti i requisiti positivi e negativi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del t.u. n. 223, in coerenza con il disposto dell'art. 48 della Costituzione), ma solo sull'esercizio.

Essa é ripresa e svolta dal d.P.R. n. 50 del 1973, secondo cui sono elettori del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e dei Consigli comunali della Provincia di Bolzano i cittadini che risiedono, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, ininterrottamente, nel territorio della Regione da almeno quattro anni (artt. 1, comma primo, e 5, comma primo).

E detta norma trova esatto riscontro nell'art. 5 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 9, che ha sostituito l'art. 8 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, e successive modificazioni.

Il periodo di tempo a cui ci si riferisce, é di quattro anni, ininterrotto e cioé continuo, e da accertarsi, iniziando, a ritroso, dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

Il che significa che il diritto elettorale attivo possa essere esercitato nel territorio della Regione non da chi vi abbia avuto in qualsiasi tempo la residenza per un quadriennio continuo ma solo da chi vi abbia risieduto in modo continuativo almeno nel quadriennio anteriore alla detta data.

Essendo codesta la normativa per l'esercizio nella Regione del diritto elettorale attivo là ove, nell'art. 9, comma terzo, del d.P.R. n. 50 del 1973, é detto che si considerano residenti nella Regione da almeno quattro anni i cittadini che alla data dell'emigrazione all'estero avevano risieduto ininterrottamente nel territorio della Regione per almeno quattro anni e che rimpatrino definitivamente dall'estero e si stabiliscano nel territorio della Regione; o é detto che coloro che all'atto del rimpatrio risultino ancora essere iscritti nelle liste elettorali aggiunte, vi permarranno sino a quando non matureranno il prescritto periodo residenziale nel territorio regionale, tenuto conto del periodo già compiuto nello stesso territorio prima del trasferimento all'estero, sono dettate, per i soggetti trovantisi nelle indicate condizioni, disposizioni di favore.

La residenza per un periodo almeno quadriennale o inferiore al quadriennio nel territorio regionale é ipotizzata come in realtà mancante, e la legge ciò nonostante ne presume la esistenza, solo che l'interessato, prima di trasferirsi in un comune della Regione, abbia esercitato la più volte detta facoltà e almeno abbia chiesto l'iscrizione nelle liste elettorali per un comune della Regione.

Ove non fossero state dettate le indicate disposizioni di favore, il cittadino, ancorché iscritto nelle liste elettorali di un comune del Trentino-Alto Adige, al suo rientro nella Regione non avrebbe potuto esercitare il diritto elettorale attivo perché privo del requisito della durata quadriennale e ininterrotta della residenza e non lo avrebbe potuto esercitare fino al verificarsi di codesto requisito.

5. - Tutto ciò premesso, va preliminarmente osservato che sono inammissibili e non possono quindi essere prese in considerazione le censure che hanno diretto ed esclusivo riferimento a disposizioni costituzionali e precisamente agli articoli 2, 3 e 48 della Costituzione, perché la dedotta violazione non si presenta come lesione della sfera di competenza della Provincia; e che a diversa valutazione (in conformità a quanto detto dalla Corte in precedenti occasioni: sentenza n. 1 del 1961 e n. 192 del 1970) si presta il riferimento all'art. 6 della Costituzione, perché tale disposizione può dirsi invocata come principio generale che sta a fondamento dell'art. 2 dello Statuto speciale, illuminandone il contenuto, di modo che é e rimane assunta a parametro la diposizione statutaria.

Risulta ammissibile ma non é fondata la questione come sopra sollevata in riferimento agli artt. 2 (anche in relazione all'art. 6 della Costituzione), 4, 25, 56 e 63 dello Statuto speciale nonché al principio di tutela delle minoranze linguistiche.

Ed infatti:

a) le norme denunciate non contrastano con gli artt. 25 e 63 del d.P.R. n. 670 del 1972 perché esse non limitano in alcun modo, nei confronti dei cittadini che si trovino nelle condizioni cui ai primi tre commi dell'art. 9 del d.P.R. n. 50 del 1973, il diritto elettorale attivo, e rispettano anzi il disposto statutario secondo cui "per l'esercizio del diritto elettorale attivo é richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni".

b) Tenuto conto del fatto che per i cittadini residenti nel territorio della Regione l'esercizio del diritto elettorale attivo é subordinato alla verificazione, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, dell'anzidetta condizione, appare razionale e giustificato che per questi cittadini, all'atto in cui essi rientrano definitivamente dall'estero nel territorio della Regione, sia previsto un trattamento giuridico non del tutto corrispondente a quello previsto per tutti gli altri cittadini all'atto in cui essi rientrano definitivamente dall'estero nel restante territorio nazionale.

c) La normativa de qua, ove la si consideri in relazione all'eventualità che il cittadino, pur avendo i requisiti di cui agli artt. 1, 2 e 3 del d.P.R. n. 223 del 1967, possa, per un certo periodo e addirittura sino ad un quadriennio, non essere legittimato ad esercitare il diritto elettorale attivo, non appare costituzionalmente illegittima, poiché quella eventualità é strettamente connessa al particolare requisito voluto dall'art. 25, ultimo comma, dello Statuto speciale.

d) Non può vedersi nella normativa denunciata alcuna violazione dell'art. 2 dello Statuto speciale e del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina perché nella Regione é con quella normativa riconosciuta parità di diritti ai cittadini qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono; e correlativamente non ricorre neppure la pretesa violazione dell'art. 6 della Costituzione.

e) Infine, non risulta esistente e non é neppure specificato l'asserito contrasto delle norme denunciate con l'art. 4 dello Statuto speciale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma terzo, del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 50 (esercizio del diritto di voto per le elezioni del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, nonché per quelle dei Consigli comunali della Provincia di Bolzano, in attuazione della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1) limitatamente agli incisi "... qualora abbiano esercitato la facoltà prevista dall'art. 11, secondo comma, del citato testo unico n. 223, chiedendo l'iscrizione nelle liste elettorali per un Comune della Regione Trentino-Alto Adige..." e "... sempreché abbiano esercitato la predetta facoltà", questione sollevata con il ricorso in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 2, 3 e 48 della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale ora detta, sollevata con il medesimo ricorso dalla stessa Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 2 (anche in relazione all'art. 6 della Costituzione), 4, 25, 56 e 63 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (testo unico 31 agosto 1972, n. 670) ed al principio di tutela delle minoranze linguistiche.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1975.

Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1975.