SENTENZA N. 101
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692,
convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 (orario di lavoro per gli operai
ed impiegati delle aziende industriali o commerciali); dell'art. 1, n. 4, della
legge 22 febbraio 1934, n. 370 (riposo domenicale e settimanale); del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 426, nella parte in cui ha reso
obbligatori erga omnes
gli artt. 8 e 9 del contratto
collettivo nazionale di lavoro 23 maggio 1958 per i lavoratori dipendenti dalle
imprese di spedizione; e del d.P.R. 2 gennaio 1962,
n. 481, nella parte in cui ha reso obbligatorio erga omnes l'art. 34 contratto collettivo
nazionale 28 giugno 1958 per l'applicazione della scala mobile al settore del
commercio; giudizi promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 maggio 1972 dalla Corte suprema di cassazione -
sezione seconda civile - nel procedimento civile vertente tra Montuori Aldo e la società Autotrasporti internazionali Olivetti (SATIO), iscritta al n. 4 del
registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 55 del 28 febbraio 1973;
2) ordinanze emesse il 16 giugno e il 5 ottobre 1973 dalla Corte
d'appello di Roma nei procedimenti civili vertenti rispettivamente tra Bruzzese Fortunato e Valerio Roberto ed altri, e tra Merlini Mario e la società S.M.A. Supermarket, iscritte ai nn. 321 e 322 del registro ordinanze 1974 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974 e n. 263
del 9 ottobre 1974.
Visti gli atti di costituzione della società SATIO e della società
udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1975
il Giudice relatore Guido Astuti;
udito l'avv. Carlo Fornario,
per la società SATIO.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un procedimento civile vertente tra Aldo Montuori
e la società Autotrasporti internazionali Olivetti,
Identiche questioni, quanto alla durata massima d'orario ed al compenso
per lavoro straordinario, sono state proposte anche dalla Corte di appello di
Roma nei giudizi vertenti tra Mario Merlini e la
società S.M.A. Supermarket, e tra Fortunato Bruzzese
e Valerio Roberto ed altri. Nel primo dei giudizi é stato anche impugnato, per
contrasto sempre con l'art. 36 Cost.,
il d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui
ha esteso erga omnes l'art. 34 del contratto
collettivo relativo ai dipendenti da imprese commerciali, che, appunto, dispone
l'inapplicabilità al personale direttivo delle limitazioni all'orario di
lavoro.
Si sono costituite in giudizio, deducendo l'infondatezza delle questioni
proposte, la società Autotrasporti internazionali Olivetti
e la società
Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza della Corte di cassazione viene
sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 4, della
legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, e del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 426, nella parte in cui ha esteso
erga omnes
gli artt. 8 e 9 del contratto collettivo nazionale di
lavoro 23 maggio 1958 per il personale impiegatizio dipendente dalle imprese di
spedizione, in riferimento all'art. 36, ultimo comma,
della Costituzione; nonché dell'art. 1, secondo comma, del r.d.l. 15 marzo
1923, n. 692, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sulla limitazione
dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o
commerciali di qualunque natura, in riferimento all'intero disposto dell'art.
36 della Costituzione.
Con le due ordinanze della Corte di appello di Roma, di contenuto
sostanzialmente identico, viene sollevata in
riferimento all'art. 36, primo e secondo comma, della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del r.d.l.
15 marzo 1923, n. 692, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nonché
(nella prima ordinanza) del d.P.R. 2 gennaio 1962, n.
481, nella parte in cui ha esteso erga omnes l'art. 34, primo comma, del contratto collettivo
nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende commerciali, stipulato il 28
giugno 1958.
2. - Data la connessione o identità delle questioni, i giudizi possono
essere riuniti e definiti con unica sentenza.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, debbono dichiararsi inammissibili
le questioni sollevate rispetto ai decreti legislativi con i
quali é stata attribuita efficacia erga
omnes alle clausole dei contratti collettivi di
lavoro dianzi indicati. Con la delega conferita al Governo mediante la legge 14
luglio 1959, n. 741, il legislatore non ha inteso dare forza di legge alle
singole clausole contrattuali che eventualmente risultino
in contrasto con norme imperative di legge, e a maggior ragione con precetti
costituzionali: e pertanto in tal caso non sorgono questioni di legittimità
costituzionale, ma questioni di mera interpretazione di quelle clausole,
rimessa, secondo i principi, al giudice ordinario.
3. - Sulla prima questione, relativa al riposo settimanale, l'ordinanza
della Corte di cassazione osserva che la norma dell'art. 1, n. 4, della legge
22 febbraio 1934, n. 370, (non abrogata dall'art.2109, primo comma, del
codice civile), escludendo l'obbligo del riposo settimanale per i dirigenti e
gli impiegati con funzioni direttive, confliggerebbe
apertamente con il disposto dell'ultimo comma dell'art. 36 della Costituzione,
"laddove il diritto irrinunciabile al riposo festivo per qualsiasi
lavoratore costituisce anche un principio dal quale il legislatore ordinario
non può discostarsi"; talché, pur riconoscendo possibile ed opportuna una
disciplina particolare in relazione a talune categorie di lavoratori ed a
speciali attività, non si potrebbe ammettere la legittimità di una disposizione
che di quel diritto comporti il disconoscimento.
La questione non é fondata. Certamente, come questa Corte ha già avuto
occasione di dichiarare, l'art. 36, terzo comma, della Costituzione
"riconosce al lavoratore un diritto soggettivo perfetto e irrinunciabile
al riposo settimanale, e costituzionalmente lo garantisce" (sentenza n. 76 del
1962); ma é stato altresì precisato che col termine "riposo
settimanale" il costituente intese esprimere
sostanzialmente il concetto della periodicità del riposo, nel rapporto di un
giorno su sei di lavoro, senza con ciò escludere la possibilità di discipline
difformi in relazione alla diversa qualità e alla varietà di tipi del lavoro, sempreché si tratti di situazioni idonee a giustificare un
regime eccezionale, con riguardo ad altri apprezzabili interessi, e comunque
"non vengano superati i limiti di ragionevolezza sia rispetto alle
esigenze particolari della specialità del lavoro, sia rispetto alla tutela
degli interessi del lavoratore soprattutto per quanto riguarda la salute dello
stesso" (cfr. sentenze
n. 146 del 1971; n. 150 del 1967).
Conseguentemente, la norma dell'art. 1, n. 4, della legge 22 febbraio
1934, n. 370, per cui le disposizioni circa il riposo
domenicale e settimanale non si applicano "al personale preposto alla
direzione tecnica od amministrativa di un'azienda ed avente diretta responsabilità
nell'andamento dei servizi", deve essere interpretata, in conformità alla
sua chiara ratio prima ancora che al testo costituzionale, non già nel senso
che ai dirigenti tale riposo sia o possa essere negato, bensì nel senso che per
questa categoria di lavoratori, in rapporto alla natura delle loro funzioni e
alle esigenze connesse alla responsabilità delle gestioni aziendali, non ha
luogo la normativa generale circa la scadenza festiva e la periodicità
settimanale del riposo, ben potendosi ammettere la prestazione del lavoro anche
nella domenica ed il differimento della pausa settimanale, ove le circostanze
lo richiedano. Naturalmente la completa disciplina del riposo festivo potrà
variare secondo la natura dell'attività d'impresa, ed anche secondo le più
diverse contingenze stagionali, periodiche, straordinarie, occasionali: altre
sono le funzioni di un dirigente industriale o commerciale,
ed altre quelle del direttore di un'impresa concessionaria di pubblico
servizio, di una azienda agricola, di un grande magazzino di vendita, di un
teatro, di un ristorante. Ovviamente, nell'eventualità di un arbitrario
comportamento dell'imprenditore pubblico o privato, che senza apprezzabile
motivo pretendesse privare un dirigente del riposo festivo senza mai consentirgli
la necessaria vacanza periodica a cui ogni lavoratore
ha incontestabile diritto, rimarrebbe sempre aperta per il giudice la
possibilità di una doverosa valutazione, nel fine di assicurare il rispetto
della norma costituzionale, pur nella considerazione delle esigenze di gestione
dell'impresa o del servizio.
4. - Analoghi profili presenta la seconda questione, sollevata dalle tre
ordinanze di rinvio in relazione al secondo comma dell'art. 1 del r.d.l. 15
marzo 1923, n. 692, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, ove é disposto
che l'orario massimo normale di lavoro, per gli operai ed impiegati delle
aziende industriali o commerciali di qualunque natura, (ivi stabilito in otto
ore al giorno e quarantotto ore settimanali di lavoro
effettivo), "non si applica al personale direttivo delle aziende".
Nell'ordinanza della Corte di cassazione si prospetta l'illegittimità per
contrasto con l'art. 36 della Costituzione sotto diversi profili: sia in quanto
il primo comma dell'art. 36 sancisce il diritto del lavoratore ad una
retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, sia in
quanto il secondo comma dispone che la durata massima della giornata lavorativa
é stabilita dalla legge, sia in quanto "la carenza di limiti dell'orario
settimanale di lavoro riversa i suoi effetti sul diritto al riposo settimanale,
nel senso che l'affermazione di tale diritto sarebbe svuotata di contenuto se
dovesse ritenersi che, proprio per il difetto dei limiti settimanali di ore
lavorative, l'attività svolta nei giorni di riposo settimanale dai dipendenti
con mansioni direttive non può essere retribuita".
Anche questa questione non é fondata. Il costituente ha affidato al
legislatore ordinario la determinazione della durata massima della giornata
lavorativa con riferimento alla generalità dei rapporti di lavoro subordinato,
in cui viene imposto agli operai ed impiegati un
orario di lavoro; e ciò nel palese intento di garantire, con un limite fissato
inderogabilmente dalla legge, l'integrità fisio-psichica
dei lavoratori nel normale ritmo quotidiano della loro attività. Ma l'esigenza
del limite orario legale non sussiste per la speciale categoria di prestatori
di lavoro subordinato costituita da coloro ai quali é attribuita dalla legge o
dal contratto la qualifica di dirigenti: categoria a sé stante, per
caratteristiche peculiari a cui corrispondono, come
questa Corte ha avuto occasione di dichiarare, situazioni di fatto e di diritto
diverse da quelle comuni agli impiegati ed operai, con un conseguente
trattamento differenziato sotto il profilo normativo ed economico (cfr. sentenza
n. 121 del 1972).
É proprio della funzione direttiva il carattere fiduciario delle
prestazioni, per cui l'imprenditore si affida alle
doti di capacità ed esperienza del dirigente, conferendogli poteri di
iniziativa ed autonomia nell'esercizio di un'attività di lavoro
qualitativamente superiore, che ammette e spesso richiede interruzioni e
discontinuità, e per la quale non possono stabilirsi vincoli normali e costanti
di orario, perché la sua durata é essenzialmente legata alla speciale natura
delle funzioni e alle connesse responsabilità, e quindi necessariamente
variabile.
Di conseguenza, anche la retribuzione del personale investito di funzioni
direttive non é stabilita in rapporto alla quantità del lavoro prestato, bensì
essenzialmente con riguardo alla qualità di tale lavoro, che, per la sua
natura, non sembra suscettibile di stima e remunerazione commisurata ad ore,
così come avviene per il lavoro ordinario e straordinario di altre categorie di
lavoratori.
Appare, sotto questo profilo, priva di fondamento nel testo
costituzionale l'affermazione dell'ordinanza della Corte di appello di Roma, per cui la prestazione di lavoro "dovrebbe essere
sempre vincolata ad una sua predeterminata commisurazione quantitativa
indipendentemente dal rispetto di un determinato orario, poiché il termine
ultimo di paragone per giudicare della sua congruità e della sua remunerazione
dovrebbe essere la quantità complessiva di ore giornaliere o settimanali che ciascun
lavoratore, dirigente o non, dovrebbe essere tenuto a prestare". La
retribuzione di un dirigente non può essere infatti
calcolata e valutata sulla base di un compenso orario, risultando essa invece,
nella costante prassi contrattuale, collettiva o individuale, da un
apprezzamento complessivo della qualità delle prestazioni personali, ai diversi
livelli dell'attività direttiva, a cui rimane di massima estraneo il concetto
di lavoro ordinario e straordinario.
Nemmeno vale l'osservazione svolta a questo proposito dall'ordinanza
della Corte di cassazione che "altro é il concetto di lavoro svolto fuori
dell'orario di servizio, ed altro il concetto di lavoro quantitativamente
maggiore del dovuto, non soltanto perché svolto fuori dell'orario al quale il
dirigente può non essere vincolato, ma perché, pur nell'ipotesi di inosservanza
dell'orario ordinario, esso si svolge, in complesso, per un numero di ore
settimanali maggiore di quello fissato dalla legge". Sembra ovvio
osservare che per la categoria dei dirigenti, rispetto alla quale assume
importanza preminente se non esclusiva la natura delle funzioni, il legislatore
non é tenuto a fissare un orario giornaliero e nemmeno settimanale, proprio
perché la durata del lavoro é quella richiesta, in misura non prevedibile né
determinabile secondo periodicità costante o uniforme, per l'adempimento dei
compiti direttivi affidati alla responsabilità personale di coloro che
appartengono ai diversi gradi di tale categoria, in rapporto alla specialità
delle mansioni e alle più varie contingenze.
In questo medesimo senso si esprime anche il richiamato art. 34 del
contratto collettivo nazionale per i dipendenti da aziende commerciali, laddove
precisamente stabilisce che "il personale preposto alla direzione tecnica
o amministrativa dell'azienda, o di un reparto di essa,
con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, é tenuto a prestare
servizio anche dopo l'orario normale di lavoro senza speciale compenso e per il
tempo necessario al regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati".
Si deve, infine, avvertire che un limite quantitativo globale, ancorché
non stabilito dalla legge o dal contratto in un numero massimo di ore di
lavoro, sussiste pur sempre, anche per il personale direttivo, anzitutto in
rapporto alla necessaria tutela della salute ed integrità fisio-psichica,
garantita dalla Costituzione a tutti i lavoratori, e, sempre nel rispetto di
questo principio, in rapporto alle obbiettive esigenze e caratteristiche
dell'attività richiesta alle diverse categorie di dirigenti o funzionari con
mansioni direttive: talché al giudice é sicuramente consentito di esercitare,
nelle singole fattispecie, un controllo sulla ragionevolezza della durata delle
prestazioni di lavoro pretese dall'imprenditore, con riguardo alla natura delle
funzioni espletate ed alle effettive condizioni ed esigenze del servizio,
secondo i diversi tipi di imprese.
Le suesposte considerazioni valgono anche a dimostrare la
inconsistenza dell'ultimo profilo della questione, per cui, nel difetto
di un limite settimanale di ore lavorative, l'attività svolta nei giorni di
riposo festivo dai dipendenti con mansioni direttive non potrebbe essere
retribuita. Si tratta infatti di valutare se la
retribuzione complessiva sia congrua e corrispondente alla natura e qualità di
dette mansioni, e non già di commisurarla ad un computo orario per prestazioni
di carattere ordinario o straordinario, secondo un criterio che, come si é
detto, sarebbe inapplicabile nei confronti del personale direttivo. Ed é
superfluo aggiungere che la mancanza di un orario quotidiano o settimanale, e
quindi di un compenso speciale per lavoro straordinario, non impedisce che i
dirigenti e impiegati con funzioni direttive debbano ugualmente ricevere una
retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro compiuto, in
conformità al principio enunciato dall'art. 36 della Costituzione; proprio per essi, infatti, la quantità del lavoro é elemento non
valutabile in base ad un mero criterio temporale, risultando soprattutto dalla
intensità e tempestività dell'impegno, spesso discontinuo e variamente
concentrato in rapporto alle più diverse esigenze.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale del d.P.R. 2 gennaio 1962,
n. 426, nella parte in cui ha reso obbligatori erga omnes
gli artt. 8 e 9 del contratto collettivo nazionale di
lavoro 23 maggio 1958 per il personale impiegatizio dipendente dalle imprese di
spedizione, e del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481,
nella parte in cui ha reso obbligatorio erga omnes
l'art. 34 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per i
dipendenti di aziende commerciali, sollevate in riferimento
all'art. 36 della Costituzione dalle ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 1, n. 4, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul
riposo domenicale e settimanale, e dell'art. 1, secondo comma, del r.d.l. 15
marzo 1923, n. 692, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sull'orario
di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali,
sollevate in riferimento all'art. 36 della Costituzione dalle ordinanze indicate
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 24 aprile 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 7 maggio 1975.