Ordinanza n. 16 del 1974

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ORDINANZA N. 16

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 574 del codice penale e dell'art. 316 del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 6 maggio 1971 dal pretore di Porretta Terme nel procedimento penale a carico di Passini Iride, iscritta al n. 293 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 del 13 ottobre 1971;

2) ordinanza emessa il 26 gennaio 1972 dal pretore di Avigliana nel procedimento penale a carico di Dell'Aquila Domenica, iscritta al n. 92 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 110 del 26 aprile 1972.

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1973 il Giudice relatore Angelo De Marco.

Ritenuto che con ordinanza del 6 maggio 1971, nel corso del procedimento penale a carico di Iride Passini, imputata del reato di sottrazione di persone incapaci, per avere sottratto al proprio coniuge, esercente la patria potestà, la figlia Luciana, minore degli anni 14, il pretore di Porretta Terme sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 574 del codice penale e dell'art. 316 del codice civile, in riferimento agli art. 3 e 29 della Costituzione;

che detto pretore ha sollevato tale questione pur mostrandosi edotto che con la sentenza 28 marzo 1969, n. 54, questa Corte ha dichiarato non fondata identica questione sollevata in relazione all'art. 574 c.p. e con la sentenza 8 luglio 1967, n. 102, questione identica per motivazione, sebbene sollevata a fini diversi, in relazione all'art. 316 del codice civile;

che il giudice a quo - argomentando dalla sentenza 5 febbraio 1964, n. 9, con la quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 574 c.p. in riferimento all'articolo 29, comma secondo, della Costituzione "in quanto limita il diritto di querela al solo genitore esercente la patria potestà" - insiste nel sostenere che si deve pervenire a dichiarare la piena parità di entrambi i coniugi anche in materia di esercizio di patria potestà, con la conseguente dichiarazione di illegittimità della norma denunziata, sia in riferimento all'art. 3, sia in riferimento all'art. 29 della Costituzione;

Ritenuto altresì che, con ordinanza 26 gennaio 1972, emessa nel corso del procedimento penale a carico di Domenica Dell'Aquila, imputata del reato di sottrazione di persone incapaci e di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il pretore di Avigliana ha sollevato, alla sua volta, questione di legittimità costituzionale dell'art. 574 c.p., in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sostenendo che la disparità di trattamento fra i due genitori, nell'esercizio della patria potestà, tra l'altro, disgregherebbe l'unità familiare, tutelata dall'art. 29 della Costituzione stessa;

che non vi é stata costituzione di parti;

che i due giudizi vanno riuniti, avendo, sostanzialmente, per oggetto la stessa questione.

Considerato che di tali questioni deve dichiararsi la manifesta infondatezza, in quanto sono già state decise in senso negativo con le sentenze di questa Corte 8 luglio 1967, n. 102, e 28 marzo 1969, n. 54 (alla quale ha fatto seguito l'ordinanza di manifesta infondatezza 11 luglio 1969, n. 130) e non é stato addotto alcun nuovo argomento che valga a fare mutare l'adottata soluzione;

che basta, al riguardo, tener presente l'ampia motivazione della sentenza n. 54 del 1969, la quale non ha trascurato di confutare le argomentazioni che anche in quel giudizio si erano tratte dalla sentenza 5 febbraio 1964, n. 9.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 574 del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, sollevata con entrambe le ordinanze di cui in epigrafe, e dell'art. 316 del codice civile, in riferimento agli stessi artt. 3 e 29 della Costituzione, sollevata dal pretore di Porretta Terme con l'ordinanza 6 maggio 1971, questioni già decise con le sentenze n. 102 del 1967  e n. 54 del 1969.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della

Consulta, l'11 gennaio 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1974.