SENTENZA
N. 9
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 574 del Codice penale, promosso con
ordinanza emessa il 13 aprile 1963 dal Pretore di Roma nel procedimento penale
a carico di Santoni Giovanni, iscritta al n. 117 del Registro ordinanze 1963 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 175 del 2 luglio 1963.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 4 dicembre 1963 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Nel corso del
procedimento penale a carico di Santoni Giovanni, il Pretore di Roma, con
ordinanza del 13 aprile 1963, sollevava di ufficio questione di legittimità
costituzionale dell'art. 574 del Codice penale, in riferimento agli artt. 29,
secondo comma, e 30, primo comma, della Costituzione, sospendendo il giudizio e
rimettendo gli atti alla Corte costituzionale.
La norma impugnata,
che prevede il reato di sottrazione di persone incapaci, indica come titolare
del relativo diritto di querela, oltre che il tutore, il curatore o chi abbia
la vigilanza e la custodia dell'incapace, il solo genitore esercente la patria
potestà, violando con ciò, ad avviso del Pretore, il principio della parità
giuridica e morale dei coniugi nei rapporti reciproci e nei confronti della
prole.
Il Pretore rileva in
particolare che la limitazione contenuta nell'art. 574 (ed analogamente
nell'art. 573) costituisce un'eccezione al principio di cui all'art. 120 del
Codice penale, eccezione ispirata, come risulta espressamente dai lavori
preparatori, dall'intento di tener ferma la relazione che "deve
intercedere fra l'oggettività del reato e la titolarità del diritto di
querela"; e rammenta che però in seno alla dottrina non si é mancato di
contestare la fondatezza di questa affermazione, nel senso che più esattamente
la qualità di soggetto passivo del reato avrebbe dovuto essere attribuita anche
all'incapace sottratto o ritenuto, e che la oggettività del reato stesso
avrebbe dovuto essere identificata con la patria potestà e non con l'esercizio
di essa. Onde, per un verso e per l'altro, il riconoscimento del diritto di
querela ad entrambi i genitori, in quanto titolari della patria potestà, e non
al solo genitore cui é attribuito il relativo esercizio.
Pertanto - ad avviso
del Pretore - la disparità di trattamento riservata ai due genitori dalla norma
impugnata, non essendo giustificata da una diversità di situazioni concrete da
regolare, non potrebbe farsi rientrare fra le limitazioni che la Costituzione
riconosce doversi apportare al principio della eguaglianza giuridica e morale
dei coniugi a garanzia dell'unità familiare; e risulterebbe quindi in contrasto
con l'art. 29, secondo comma, della Costituzione stessa. La norma impugnata,
secondo il Pretore, contrasterebbe anche con l'art. 30, primo comma, della
Costituzione, che sancisce il dovere e il diritto di entrambi i coniugi di
mantenere, istruire ed educare i figli. Infatti il precetto costituzionale,
essendo una riconferma, sotto questo aspetto, del principio della parità dei
coniugi, ed essendo diretto a riconoscere e tutelare l'interesse dei genitori a
quelle prestazioni, verrebbe ad essere violato da qualsiasi disposizione
diretta a limitare o sopprimere tale diritto.
L'ordinanza,
regolarmente notificata al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma,
all'imputato e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, é stata
pubblicata sul n. 175 della Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1963.
In data 21 maggio
1963 si é costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri con
atto di intervento e deduzioni dell'Avvocatura generale dello Stato.
Secondo l'Avvocatura
dello Stato, "l'oggettività giuridica" del reato di cui all'art. 574,
in relazione alla quale il diritto di querela risulta attribuito ad uno solo
dei coniugi, troverebbe il suo fondamento nell'istituto dell'esercizio della
patria potestà secondo la disciplina dettata dal Codice civile. Sebbene
indubbiamente titolari di tale potestà siano entrambi i genitori, tuttavia
senza il riconoscimento di una posizione di preminenza ad uno dei due, ogni
iniziativa connessa ai poteri riconosciuti ai genitori per l'allevamento e
l'educazione dei figli resterebbe paralizzata tutte le volte che sorgesse un
contrasto in ordine all'esercizio di quei poteri. Tale posizione di preminenza
andrebbe per altro attribuita, secondo ovvie leggi di natura, al marito e non
alla moglie, senza che da ciò potesse dirsi determinata una situazione di
disparità fra i coniugi.
L'Avvocatura dello
Stato ritiene infine del tutto infondata anche la seconda questione prospettata
dal Pretore, in riferimento al secondo comma dell'art. 30 della Costituzione.
Considerato
in diritto
La Corte ritiene
fondata la proposta questione. La disposizione che, relativamente al delitto di
sottrazione di persone incapaci preveduto dall'art. 574 del Codice penale,
limita il diritto di querela al solo coniuge esercente la patria potestà lede
il principio della eguaglianza morale e giuridica dei coniugi sancito dal
secondo comma dell'art. 29 della Costituzione; né la disposizione é tale da
potersi considerare, ai sensi dello stesso art. 29, come uno dei limiti che la
legge stabilisce a garanzia dell'unità familiare.
Nella disciplina
giuridica del diritto di querela vige il principio generale che pone sullo
stesso piano entrambi i genitori senza distinzione fra esercente e non
esercente la patria potestà, all'uno e all'altro concedendo la potestà di
presentare querela, sia che il diritto debba esercitarsi in rappresentanza di
soggetti incapaci (art. 120, secondo comma, del Codice penale), sia che debba
esercitarsi in sostituzione di soggetti che sono abilitati a presentare querela
(minori che hanno compiuto gli anni quattordici e inabilitati), ma per i quali
si ritiene opportuno anche il possibile intervento dei genitori, ovvero del
tutore o del curatore (art. 120, terzo comma). Le predette disposizioni,
corrispondenti ad eguale indirizzo di altre legislazioni, stanno a significare
in modo evidente che, ancor prima dell'attuale energica affermazione del
principio della eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, l'unità familiare e
l'autorità del genitore esercente la patria potestà non erano considerate lese
dal possibile dissenso fra i genitori in ordine alla presentazione della
querela.
Questa
considerazione, riguardante il principio generale dell'art. 120 del Codice
penale, può essere riferita anche alla ipotesi preveduta dall'art. 574, nel
senso cioè che se con l'art. 120, come norma generale, si é ritenuto non
contrastante con l'unità e la disciplina della famiglia il diritto di querela
attribuito ad entrambi i genitori, non v'é motivo di attuare diverso criterio
nella ipotesi particolare dell'art. 574. Le due norme riguardano indubbiamente
situazioni diverse, prevedendo l'una un diritto di querela in rappresentanza o
in sostituzione di altri soggetti, e l'altra invece un diritto di querela iure
proprio, spettante cioé al genitore esercente la patria potestà considerato
unico soggetto passivo del reato, in quanto il reato viene ipotizzato appunto
come sottrazione del minore al genitore esercente la patria potestà. Senonché é
questa delimitazione dell'offesa e, conseguentemente, del soggetto passivo che,
a giudizio di questa Corte, non risponde né alla natura ed incidenza effettiva
dell'offesa medesima, né al carattere della figura di reato, quale, oltre
tutto, si può desumere dalla sua collocazione nel titolo XI del libro II del
Codice, dei delitti "contro la famiglia".
Senza immutazione o
alterazione della figura di reato, ma per via di una interpretazione più
aderente al suo reale contenuto, é da ritenere che la sottrazione del minore
importi una offesa che non va circoscritta alla sola posizione dell'esercente
la patria potestà, ma che investe tutta la famiglia, nella intera consistenza
dei suoi interessi sociali, morali e affettivi. La inclusione della sottrazione
di minorenni nel titolo dei delitti contro la famiglia, lungi dall'essere il
frutto di una classificazione meramente formale, trova, per questa ipotesi, una
rispondenza effettiva nella natura e nella estensione della offesa. Se questa
pertanto deve ritenersi tale da superare il circoscritto interesse inerente
all'esercizio della patria potestà, ne consegue necessariamente una diversa corrispondente
estensione della soggettività passiva, con la inclusione anche dell'altro
coniuge, il quale, investito della patria potestà pur non avendone attualmente
l'esercizio, non può, in questa ipotesi, essere escluso dalla rappresentanza
della famiglia e dalla tutela dei suoi interessi.
Posti in questi
termini la figura delittuosa preveduta dall'art. 574 del Codice penale e il
contenuto offensivo che le é proprio, viene meno il particolare fondamento
della disposizione che limita il diritto di querela al genitore esercente la
patria potestà, con la conseguenza che la limitazione stessa si manifesta
lesiva del principio di eguaglianza fra i coniugi, al quale nel caso presente
non é concesso fare eccezione.
Bisogna rilevare
infine che nell'art. 573 del Codice penale, il quale prevede la sottrazione
consensuale di minorenni, si riscontra identica non giustificata restrizione
del diritto di querela; e pertanto, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87, anche di questa norma, e per la parte relativa alla limitazione
del diritto di querela, va dichiarata la illegittimità costituzionale;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la
illegittimità costituzionale dell'art. 574 del Codice penale, in riferimento
all'art. 29, secondo comma, della Costituzione, in quanto limita il diritto di
querela al genitore esercente la patria potestà;
b) dichiara, in
applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità
costituzionale dell'art. 573 del Codice penale, in riferimento all'art. 29,
secondo comma, della Costituzione, in quanto limita il diritto di querela al
genitore esercente la patria potestà.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio
1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 22 febbraio 1964.