SENTENZA N. 54
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 574 del Codice penale, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 29 maggio
1967 dal pretore di Gavirate nel procedimento penale a carico di Vermiglio
Rosa, iscritta al n. 170 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 2 settembre 1967;
2) ordinanza emessa il 29 aprile
1968 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Bacchini Elia,
iscritta al n. 101 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 184 del 20 luglio 1968;
3) ordinanza emessa il 15 maggio
1968 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Cicala Liliana,
iscritta al n. 175 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 284 del 28 settembre 1968.
Visto l'atto di costituzione di
Cicala Liliana;
udita nell'udienza pubblica del 12
febbraio 1969 la relazione del Giudice Luigi Oggioni;
udito l'avv. Nicola Catalano per
Cicala Liliana.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza emessa il 29 maggio
1967 nel procedimento penale a carico di Vermiglio Rosa, imputata, su querela
del marito, Guerra Walter, del delitto di cui all'art. 574 del Codice penale,
per avere sottratto al coniuge esercente la patria potestà la figlia minore, il
pretore di Gavirate ha sollevato questione di legittimità costituzionale del
primo comma dell'articolo predetto, in relazione all'art. 29 della
Costituzione.
Osserva il pretore, nell'ordinanza,
che la norma citata punisce il fatto della sottrazione, da parte di
"chiunque", di un minore al genitore esercente la patria potestà, e
che, secondo l'art. 316 del Codice civile, la detta potestà é esercitata dal
padre. Cosicché soggetto passivo del reato sarebbe il padre, ma non la madre
che, anzi, potrebbe a sua volta rendersi responsabile del reato in esame. E
ciò, anche se
L'ordinanza, notificata il 1 giugno
1967 é stata comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento e pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 2 settembre 1967.
Con altra ordinanza, emessa il 29
aprile 1968, nel procedimento penale a carico di Bacchini Elia, pure imputata,
a querela del marito, del reato in esame, per una fattispecie analoga alla
precedente, il pretore di Roma ha osservato che, in seguito alla citata
sentenza della Corte n. 9 del 1964,
il disposto dell'art. 574 del Codice penale non sarebbe più suscettibile di
univoca interpretazione, in particolare per quanto concerne la perseguibilità o
meno del genitore esercente la patria potestà (il che porrebbe la norma in
contrasto con il principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, della
Costituzione: "nessuno può essere punito se non in forza di legge
preesistente al fatto"). Invero, secondo il pretore, si prospetterebbero
tre possibili conseguenze della ricordata pronuncia in sede di interpretazione
della norma penale in esame. Anzitutto, si potrebbe ravvisare, come oggetto
giuridico della tutela penale, non l'esercizio della patria potestà, ma
"la famiglia nell'intera consistenza dei suoi interessi sociali, morali ed
effettivi" come appunto si esprime la citata sentenza della Corte, e si
potrebbe quindi sostituire il termine "famiglia" là dove la legge
parla di genitore esercente la patria potestà. Ciò facendo, peraltro, si
andrebbe oltre la portata della pronunzia, che non avrebbe investito l'art. 574
nella parte in cui indica il soggetto passivo del reato. A ciò, secondo il
pretore, dovrebbe poi aggiungersi, come ulteriore elemento di incertezza, il
fatto che il testo della norma prevederebbe un solo soggetto passivo del reato,
mentre invece, per effetto della sentenza della Corte, vi sarebbero due titolari
del diritto di querela, cioé entrambi i genitori. E ciò in contrasto con il
sistema del diritto oggettivo che, in nessun caso, vedrebbe estesa la facoltà
di proporre querela ad altri soggetti diversi dalle persone offese dal reato,
contemplando solo l'ipotesi della sostituzione del titolare in caso di
impossibilità. Né minore incongruenza dovrebbe ravvisarsi nella posizione del
padre che, se querelato dalla moglie per il reato in esame, si troverebbe ad
essere contemporaneamente soggetto attivo e passivo del reato.
Sempre a mente della citata sentenza
della Corte si potrebbe poi ritenere che ad entrambi i genitori spetti una
sorta di "rappresentanza" della famiglia, in base alla quale sarebbe
stata riconosciuta anche alla moglie la titolarità del diritto di querela, o
che ad essi spetti la qualifica di soggetti passivi del reato, in virtù del
nesso che, ex art. 120 del Codice penale, corre appunto tra soggetto passivo e
titolare del diritto di querela. In ogni caso però, secondo il pretore, si
verrebbe ad urtare contro la parte rimasta in vigore dell'art. 574 del Codice
penale, che rinvia sostanzialmente alla legge civile, cioé all'art. 316 del
Codice civile, per quanto attiene alla identificazione dell'esercente la patria
potestà, quale soggetto passivo del reato.
Ciò premesso, il giudice a quo
precisa che, dalle esposte argomentazioni, emergerebbe la impossibilità di
interpretare l'art. 574 del Codice penale, il che equivarrebbe a dire che
l'ipotesi delittuosa in esame non sarebbe esattamente stabilita dal
legislatore, e si risolverebbe in un aperto contrasto con l'art. 25 della
Costituzione, il quale dispone che "nessuno può essere punito se non in
forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso", e
costituzionalizza così il principio nullum
crimen sine lege già accolto dal Codice penale.
A questo punto lo stesso giudice
ritiene di dovere prospettare la possibilità che, a suo giudizio, si
offrirebbero all'organo della giustizia costituzionale per eliminare la
asserita anomalia del sistema legislativo e precisamente: la dichiarazione di
illegittimità dell'intero art. 574 del Codice penale, oppure la
"eliminazione" dallo stesso di ogni riferimento all'esercizio della
patria potestà, o ancora la "modifica" dell'art. 316 del Codice civile,
attribuendo ad entrambi i coniugi l'esercizio della patria potestà.
Escluse le prime due ipotesi, per
considerazioni pratiche circa gli inconvenienti che deriverebbero dalla
pronunzia in tal senso, il pretore mostra di preferire la terza soluzione.
Conclude, tuttavia, col sottoporre
alla Corte la sola questione di legittimità dell'art. 574 del Codice penale per
violazione dell'art. 29 della Costituzione.
L'ordinanza, notificata il 10 maggio
1968 é stata comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento e pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 20 luglio 1968.
Con altra ordinanza emessa il 15
maggio 1968 nel procedimento penale a carico di Cicala Liliana, il pretore di
Roma dopo avere prospettato la disparità di trattamento fra i coniugi ex art.
574 del Codice penale in termini analoghi a quelli esposti nell'ordinanza del
pretore di Gavirate, ha osservato in particolare che la impossibilità di
ravvisare, nel comportamento del padre esercente la patria potestà che
sottragga il minore dall'ambito familiare, l'ipotesi del reato in esame, e la
posizione di predominio così attribuitagli, finirebbero con il favorire il
disgregamento della famiglia, minacciando quindi quel principio della unità
familiare che
La citata sentenza n. 9 del
1964 della Corte, d'altra parte, avrebbe acuito la portata della disparità,
poiché la nuova disciplina processuale derivata da quella pronunzia, non
consentirebbe alla madre alcun diritto nei confronti del padre che sottragga il
minore all'ambito familiare. Invero la struttura del reato essendo rimasta la
stessa, non sarebbe consentito all'interprete di estendere la possibilità di
incriminazione ad entrambi i coniugi, ivi compreso cioé quello esercente la
patria potestà.
Ciò posto, il pretore, anche in
questa ordinanza, prospetta "in forma alternativa" due possibili
soluzioni della questione: una prima consistente nella declarazione di
illegittimità della frase "esercente la patria potestà" contenuta
nella prima parte dell'art. 574, il che, a dire del pretore, escluderebbe
entrambi i genitori dalla responsabilità penale per il reato in esame; tuttavia
ritiene di dover rilevare che se, così operando, si porrebbero i coniugi in
stato di parità, si attenuerebbe tuttavia la portata della tutela penale, che
conserverebbe la sua efficacia all'esterno della famiglia, ma lascerebbe a suo
dire impunito il coniuge che sottraesse il minore all'ambito della stessa.
Più convenientemente invece, secondo
il pretore, potrebbe operarsi dichiarando l'incostituzionalità dell'art. 316
del Codice civile, nella parte in cui dispone che la patria potestà é
esercitata dal padre.
In tal modo si attuerebbe una
maggiore logica del reato, e si tutelerebbe nel contempo la famiglia contro
ogni unilaterale ed arbitraria sottrazione del minore, mediante un reciproco
controllo esercitabile da entrambi i genitori.
Ciò posto il pretore, ritenuta
rilevante la questione in quanto l'adozione dell'una o dell'altra delle
soluzioni prospettate, o comunque di una "diversa strutturazione del
reato" inciderebbero sull'accertamento della responsabilità penale
dell'imputata, sottopone espressamente alla Corte la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 574 del Codice penale nella parte concernente la
espressione "esercente la patria potestà" in relazione all'art. 316
del Codice civile, là dove dispone "questa potestà é esercitata dal
padre", per contrasto con l'art. 29, comma secondo, della Costituzione.
L'ordinanza, notificata il 25 giugno
1968 é stata comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento e pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 28 settembre 1968.
Avanti alla Corte costituzionale, si
é costituita
La difesa riafferma le
argomentazioni contenute nell'ordinanza di rinvio per quanto concerne la
lamentata discriminazione fra il trattamento riservato al padre ed alla madre
dalla norma dell'art. 574 del Codice penale, specie con riferimento all'ipotesi
della separazione fra i coniugi, con affidamento dei minori alla madre, nel
qual caso maggiormente apparirebbe il contrasto con il principio di eguaglianza
dei coniugi.
La difesa, poi, pur dichiarando che
la questione sarebbe stata sollevata limitatamente all'art. 574 del Codice
penale, che sarebbe la sola norma direttamente rilevante ai fini del giudizio
principale, sottopone peraltro al giudizio della Corte l'eventualità di
procedere anche alla dichiarazione di illegittimità conseguenziale dell'art.
316 del Codice civile (che affida al padre l'esercizio della patria potestà) ai
sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, tenendo presente che la ratio
della eventuale dichiarazione di illegittimità della norma penale si fonderebbe
sul riconoscimento del contrasto della norma stessa con il principio di
eguaglianza dei coniugi, contrasto che dovrebbe conseguenzialmente ravvisarsi
anche nei confronti dell'art. 316 del Codice civile.
La declaratoria di illegittimità
dell'art. 316 del Codice civile, inoltre, sempre secondo la difesa, potrebbe
eliminare la necessità di dichiarare la illegittimità dell'art. 574 del Codice
penale perché, una volta annullato il privilegio paterno, "ed operata
l'attribuzione ad entrambi i coniugi dell'esercizio della patria potestà,
verrebbero meno i presupposti stessi della oggettività giuridica del reato, che
non potrebbe più sussistere nella sua materialità nei confronti della madre,
così come non sussiste ora nei confronti del padre".
La difesa, inoltre, riafferma il
contrasto della norma penale impugnata con il principio dell'unità familiare,
giacché la proposizione della querela per sottrazione di minore fra i coniugi
costituirebbe un elemento disgregatore della unità medesima.
Conclude pertanto chiedendo
dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 574 del Codice penale ed
eventualmente, per via di connessione, dell'art. 316 del Codice civile.
Considerato in diritto
1. - Le tre ordinanze, di cui in
epigrafe, propongono, con motivi in gran parte comuni, la stessa questione di
costituzionalità dell'art. 574 del Codice penale. L'identità dell'oggetto
giustifica la riunione dei giudizi per la decisione con unica sentenza.
2. - La questione é proposta nei
seguenti termini:
Nelle ordinanze, si dà atto, in
primo luogo, che questa Corte, con sentenza 5 febbraio 1964, n.
Nelle ordinanze del pretore di Roma
viene, poi, prospettata l'eventualità che
3. - La questione non é fondata.
Va premesso che questa Corte con la
citata sentenza n. 9 del 1964 ha basato la riconosciuta estensione
del diritto di querela anche alla madre, su duplice motivo: un motivo di ordine
generale, nel senso che per l'art. 120 del Codice penale, nella disciplina del
diritto di querela, vige il principio che pone sullo stesso piano entrambi i
genitori, senza distinzione tra esercente e non esercente la patria potestà: un
motivo d'ordine particolare, nel senso che, essendo il delitto di cui all'art.
574 del Codice penale ritenuto e classificato come delitto contro la famiglia e
l'assistenza familiare, tutelabile nella intera consistenza dei suoi interessi
sociali, morali, affettivi, il genitore, anche se non esercita attualmente la
patria potestà, non può essere escluso dalla tutela degli interessi della
famiglia. Qualsiasi limitazione soggettiva di questa tutela, verrebbe ad
eludere il principio della eguaglianza giuridica dei coniugi, anche in
relazione all'altro principio, pur esso corrispondente ad interesse generale,
del favor querelae, principio che
questa Corte, con sentenza n. 101 del 1965 ha di nuovo richiamato appunto per
distinguere il caso della querela ex art. 574 del Codice penale dal caso del
diritto di costituirsi parte civile nell'interesse del minore, in un
procedimento penale.
Ciò premesso, va rilevato che il
contenuto della citata sentenza del
Le ordinanze di rinvio, pur
rendendosi conto che la questione, attualmente sottoposta a giudizio, é
autonoma in confronto alla questione già decisa sulla titolarità del diritto di
querela, assumono che la struttura del reato di sottrazione di persone
incapaci, configurata in modo da escludere dalla ipotesi delittuosa di
sottrazione colui che sia nell'esercizio della patria potestà, creerebbe, per
effetto di questa immunità, una disuguaglianza giuridica costituzionalmente
illegittima nell'ambito delle posizioni rispettive che i coniugi assumono nella
società coniugale.
Ma
Tale, in primo luogo, lo status di
esercente la patria potestà (spetti questo esercizio al padre o, in ipotesi
subordinata, alla madre), accanto al quale status vengono annoverati quelli
relativi al tutore, al curatore, all'incaricato di funzioni di vigilanza e di
custodia.
Il reato é concepito in funzione e
tutela dell'esercizio dei poteri affidati ai componenti delle categorie
suelencate, a ciascuno dei quali spetta il diritto di agire mediante querela
contro "chiunque" vi attenti. Spetta parimenti alla moglie, in quanto
pur essa titolare della patria potestà, il diritto di agire contro
"chiunque" sottragga il minore all'esercizio di quei poteri. Ma la
struttura del reato impedisce di far coincidere nella stessa persona (esercente
la patria potestà) il soggetto attivo ed il soggetto passivo del reato.
Una decisione di incostituzionalità
parziale della disposizione, quale le ordinanze prospettano nel senso di
pervenire così a livellare in toto e
corrispettivamente le posizioni di entrambi i coniugi col dichiarare
illegittimo l'inciso "esercente la patria potestà" di cui alla prima
parte del primo comma, presupporrebbe e, nello stesso tempo, determinerebbe
quella possibile mutazione ed alterazione della figura del reato, già considerata
inammissibile dalla precedente sentenza n. 9 del
1964.
Le ordinanze 29 aprile e 15 maggio
1968 del pretore di Roma avvertono la connessione della disposizione penale con
quella dell'art. 316 del Codice civile che affida, in via primaria, al padre
l'esercizio della patria potestà: ciò per prospettare la conseguenzialità di
una eventuale duplice dichiarazione di incostituzionalità per l'una e per
l'altra disposizione. Ma, va ricordato, in proposito, che con sentenza n. 102 del 1967 questa Corte, per motivi che
inducono a ravvisare nel capo famiglia il punto di convergenza dell'unità
familiare mediante l'organizzazione dei mezzi idonei al raggiungimento dei fini
sociali del matrimonio, tra cui l'allevamento e l'educazione dei figli, ha
escluso qualsiasi contraddizione tra detto articolo e l'art. 29 della
Costituzione.
Né, infine, può attribuirsi alla
tutela dell'esercizio della patria potestà, quale sopra si é delineato, il
vizio di una distinzione sperequativa tra coniuge e coniuge, nel senso di una
immunità accordata irrazionalmente ad uno solo di essi, poiché non é fuor di
luogo considerare che l'esercizio della patria potestà attribuisce diritti, ma
impone anche doveri, la cui inosservanza, se pregiudizievole al figlio, potrà
sempre dar luogo ai provvedimenti giudiziali di cui agli artt. 330 e 333 del
Codice civile: come pure, in caso di separazione legale, l'inosservanza di
particolari statuizioni del giudice circa l'affidamento dei figli minori potrà
essere sanzionata penalmente anche nei riguardi dell'esercente la patria
potestà (art. 338 Codice penale).
L'art. 574 del Codice penale
conserva, comunque, la sua ragion d'essere ed i suoi limiti di operatività
nell'ambito del suo contenuto sostanziale, senza che sia fondato il dubbio di
una sua illegittimità costituzionale.
PER QUESTI
MOTIVI
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 574, prima parte, del Codice penale
proposta in riferimento all'art. 29, secondo comma, della Costituzione con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21
marzo 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 28
marzo 1969.