SENTENZA
N. 47
ANNO 1973
REPUBBLICA
ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
composta dai signori giudici
Dott. Giuseppe VERZÌ, Presidente
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti:
a) sul conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota 13 settembre 1972 con la quale il Ministro per le finanze dichiarava che le tasse di concessione relative alle licenze di caccia sono di esclusiva competenza statale, promosso con ricorso del Presidente della Regione Toscana, notificato il 9 novembre 1972, depositato in cancelleria il 17 successivo ed iscritto al n. 24 del registro conflitti 1972;
b) sulla legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (disciplina delle tasse sulle concessioni governative), in relazione al n. 26 della tariffa, e delle norme ad esso collegate e dipendenti, promosso con ricorso del Presidente della Regione Toscana, notificato il 7 dicembre 1972, depositato in cancelleria il 15 successivo ed iscritto al n. 57 del registro ricorsi 1972.
Visti gli atti di costituzione del Ministro per le finanze e del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1973 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi;
uditi l'avv. Alberto Predieri, per
Ritenuto in fatto
1. -
Codesto atto, secondo
Le due licenze o autorizzazioni risultano così distinte sul terreno amministrativo o sostanziale: sarebbero due provvedimenti che, pur potendo coesistere nell'unico documento amministrativo, sottostanno a vicende autonome; ed al limite possono essere concesse o revocate per motivi diversi. Il porto d'armi, infine, ha valore per sei anni, mentre la licenza di caccia é annuale.
Per la licenza di porto d'armi l'art. 42 del r.d. n. 773 del
1931 non determina alcuna tassa, non fa rinvio ad altra legge che per essa
configuri una tassa, né collega in alcun modo la licenza alla tassa, e solo
l'art. 62 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635, stabilisce che la domanda per
ottenere la licenza di portare armi deve essere corredata da un vaglia per
l'importo della relativa tassa di concessione. Sennonché la legge sulle
concessioni governative determina tale tassa per il rilascio della licenza di
porto d'armi per pistola o rivoltella, pistola automatica e bastone animato. É
invece l'art. 90 del r.d. n. 1016 del
Secondo
2. - Davanti a questa Corte si costituiva a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, il Ministro per le finanze, delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, il quale con deduzioni del 29 novembre 1972 chiedeva il rigetto del ricorso e la dichiarazione che le tasse di concessione governativa sulle licenze di caccia sono di esclusiva competenza dello Stato, con ogni conseguenza di legge.
L'Avvocatura generale rilevava che per il rilascio della cosiddetta licenza di caccia, rientrante teoricamente nella categoria delle autorizzazioni amministrative, le ragioni generali di pubblica sicurezza sono prevalenti sulle altre (protettive del patrimonio faunistico, e fiscali), di modo che la licenza di cui si tratta, fa parte delle autorizzazioni di polizia.
Come tale, la licenza di caccia costituisce un provvedimento
amministrativo unico che non si presta ad essere sdoppiato, come a torto
sostiene
In modo unitario, agli effetti delle tasse annuali a favore
dell'Erario, sono contemplati dall'art. 37 della legge n. 799 del 1967 i due
profili della licenza di caccia che
Si spiega, quindi, del tutto, perché l'art. 1 del d.P.R. n. 11 del 1972 abbia espressamente stabilito alla lettera o che "rimane ferma la competenza degli organi statali per il rilascio della licenza di porto d'armi per uso di caccia"; e risultano in armonia con tale norma le disposizioni tributarie sulle concessioni governative del d.P.R. n. 641 del 1972 e della precedente legge n. 799 del 1967.
D'altra parte per l'art. 5 del d.P.R. n. 11 del 1972 restano ferme, tra le altre, le attribuzioni degli organi statali che, pur essendo esercitate in relazione alle attività di cui al detto decreto, riguardano materie non comprese nell'art. 117 della Costituzione.
Le tasse di cui trattasi, sono, quindi, al di fuori dell'ambito degli artt. 1, lett. b), 3 e 14 della legge n. 281 del 1970 e dell'art. 10 della legge regionale toscana 30 dicembre 1971, n. 2, istitutiva dei tributi propri della Regione.
3. - Con la memoria
Sul piano tributario, secondo
4. - Con la memoria l'Avvocatura generale precisava che allo stato della normativa e nella prassi amministrativa non esiste un atto amministrativo autonomo e specifico, fornito di particolari caratteristiche anche formali, che concretizzi il solo diritto all'esercizio dell'attività venatoria. Non é stato, infatti, emanato il decreto del Ministro per le finanze per la determinazione dei modelli delle licenze di caccia, previsto da varie leggi e da ultimo da quella del 1967. E anche per ciò non é ipotizzabile l'applicazione del tributo che presuppone l'esistenza di un corrispondente specifico provvedimento di autorizzazione.
Solo la licenza di porto di fucile anche per uso di caccia é soggetta alla tassa di concessione, e ad essa provvisoriamente si é inteso attribuire l'idoneità a consentire al titolare di essa l'esercizio venatorio.
Considerato poi che in materia sono preponderanti le ragioni relative alla pubblica sicurezza, la competenza in tema di licenza di caccia é legittimamente riservata al prefetto ed al questore che sono le sole autorità (dello Stato) legittimate (anche dopo il 1 aprile 1972) ad emanare il provvedimento autorizzativo (anche se concettualmente corrispondente alla licenza di caccia).
Metteva in evidenza, infine, a sostegno (allo stato) dell'infondatezza del ricorso, che nella tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972 non appaiono più le voci relative alle licenze di caccia che non comportino l'uso di armi, perché il governo delegato non ha ritenuto di conservare le rispettive tasse erTimes New Romani.
5. - Con altro ricorso, del 3 dicembre 1972,
Deduceva preliminarmente che nella detta tariffa al n. 26 é contenuta la previsione di una tassa di concessione per licenze di caccia, la quale sarebbe invasiva della competenza regionale (artt. 119 e 117 della Costituzione in relazione all'art. 3 della legge n. 281 del 1970, ed agli artt. 1, lett. o e 19 del d.P.R. n. 11 del 1972) in quanto volta ad attribuire allo Stato un provento tributario (la tassa di concessione sulle licenze di caccia) che non é dello Stato e non può essere considerata inerente ad attività governativa o statale.
Considerato che, a sensi degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, della legge n. 281 del 1970 e del d.P.R. n. 11 del 1972, la materia della caccia é di competenza regionale e anche il rilascio delle relative licenze é attribuito alle Regioni (ferma restando la competenza degli organi dello Stato in materia di licenza di porto d'armi), e che l'art. 3 della detta legge n. 281 del 1970 attribuisce alle Regioni il potere di determinare la tassa di concessione relativa ad atti regionali, la ricorrente riteneva che, combinandosi il citato art. 19 del d.P.R. n. 11 del 1972 con il detto art. 3, la tassa di concessione su licenze di caccia fosse di competenza delle Regioni.
Ora, poiché la detta tariffa, invece, istituisce una tassa di
concessione statale sulle licenze di caccia e determina addirittura l'organo
statale competente al rilascio delle licenze medesime, si avrebbe, a
quest'ultimo riguardo, una illegittima normazione che si collegherebbe a quella
non meno illegittima sulla tassa di concessione "che in parte si presenta
talvolta collegata in modo ambiguo al porto d'arma, talaltra da esso separata in
modo contraddittorio, in ogni caso in modo illegittimo". Qualunque sia
l'espressione adoperata (licenza di caccia o licenza di porto di fucile anche
per uso di caccia) - afferma
Ad avviso della Regione ricorrente, la norma impugnata viola anche la legge di delegazione, e si ha quindi un ulteriore (connesso e concorrente) vizio di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione. Invero, la legge 9 ottobre 1971, n. 825, prevedeva l'emanazione di decreti per la revisione della disciplina (tra l'altro) delle tasse sulle concessioni governative (art. 1, IV) con l'osservanza dei principi costituzionali ricordati al primo comma dell'art. 1 medesimo e con i criteri e principi direttivi di cui allo stesso primo comma, specificati nell'art. 7 per quanto riguarda la tassa sulle concessioni governative. Il d.P.R. n. 641 del 1972 viceversa ha esorbitato dai limiti, principi e criteri posti dalla legge di delega perché ha introdotto una tassa diversa da quella antecedentemente in vigore posta dall'art. 37 della legge n. 799 del 1967 che aveva abrogato l'art. 90 del r.d. n. 1016 del 1939, e la cui istituzione non era prevista dalla legge di delega.
Concludendo
6. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile in parte e fosse respinto nel merito per il resto.
Eccepiva pregiudizialmente l'inammissibilità della questione in relazione al denunciato vizio di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 76 della Costituzione. Riportandosi alla giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 192 del 1970 e 11 del 1969), osservava che l'impugnativa in via principale, da parte delle Regioni, di leggi dello Stato, é ammessa solo se queste siano poste in violazione di norme costituzionali attributive di specifica competenza alle Regioni o quanto meno se la denuncia sia strumentale rispetto a quella della lesione di detta competenza; e che, nella specie, quando anche si volesse ammettere - seguendo la tesi della Regione - l'intervenuta istituzione di una nuova tassa da parte dello Stato, alla Regione non sarebbe dato di contestare ciò in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Metteva poi in evidenza che, se é vero che la tassa sulle concessioni regionali é stata attribuita come tributo proprio alle Regioni a statuto ordinario, la determinazione quantitativa di essa passa necessariamente attraverso una legge dello Stato. Comunque, la tassa di concessione sulla licenza di caccia é esclusa dall'area regionale in quanto costituente controprestazione di un'autorizzazione di pubblica sicurezza. Al riguardo esiste una riserva statale (art. 1, lett. o, ultima parte, e 5 del d.P.R. n. 11 del 1972), non contestata dalle Regioni e da essa discende la piena legittimità della nota apposta al n. 26 della tariffa circa la competenza del Prefetto e del Questore, e così pure quella dell'intero n. 26 che in tutte le ipotesi si riferisce a licenze per armi da fuoco impiegate nella caccia. Allo Stato, ad ogni modo, é stata mantenuta la competenza per le licenze di porto d'armi per la caccia, e non quelle per le licenze di caccia senza uso di armi da fuoco.
In definitiva, quella che comunemente viene chiamata licenza di caccia é in sostanza "una licenza di porto d'arma da fuoco per uso di caccia, legittimamente riservata alla competenza degli organi dello Stato"; legittimamente a questo, quindi, spettano gli introiti per la relativa tassa di concessione governativa.
7. - Con la memoria
Insisteva nell'assunto che il d.P.R. n. 641 del 1972 con un'unica normativa ed usando termini talvolta precisi e talaltra ambigui, avrebbe invaso una materia riservata alle Regioni dagli artt. 117 e 118 Cost. sia sotto il profilo dell'esercizio delle funzioni amministrative e sia sotto quello tributario, dato il collegamento posto dall'art. 119 della Costituzione e dalla legge n. 281 del 1970 tra poteri amministrativi e poteri tributari.
Assumeva, infine, che l'invasione della sfera delle materie riservate alle Regioni si sarebbe verificata anche sotto un altro profilo, e ciò perché la normativa delle note mantiene a favore dello Stato la sopratassa prevista dall'art. 38 della legge n. 799 del 1967 e il legislatore delegato non ha tenuto presente che, sottraendo alle Regioni tale sopratassa configurata come tassa con destinazione determinata, si rende impossibile lo svolgimento di determinate funzioni in materia di caccia sicuramente trasferite alle Regioni e che dallo Stato venivano svolte proprio circa e con il gettito della sopratassa.
8. - All'udienza del 21 febbraio 1973, aveva luogo la
discussione congiunta delle due cause. Le difese delle parti (l'avv. prof. Predieri per
Considerato in diritto
1. - Con i due ricorsi indicati in epigrafe
É così sottoposto all'esame della Corte un complesso di questioni, profili e argomenti che si riferiscono alla stessa materia e che presentano punti di identità o di stretta connessione.
Ricorrono, pertanto, le condizioni perché i due procedimenti siano riuniti e le relative cause vengano decise con un'unica sentenza.
2. - Nel secondo procedimento la difesa del Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto due eccezioni di inammissibilità del ricorso che debbono essere esaminate preliminarmente anche per l'incidenza che la loro valutazione può avere sull'individuazione dell'oggetto del giudizio.
a) In ordine alla denuncia di illegittimità costituzionale del d.P.R. n. 641 del 1972 per contrasto con l'art. 76 della Costituzione, viene eccepito che essa ha ad oggetto una pretesa violazione della legge di delega che non comporta ex se violazione della competenza regionale e non appare neppure strumentale rispetto a quella della lesione di detta competenza.
Per
Escluso che nel comportamento del legislatore delegato si
possa vedere l'attuazione di tale intento,
E pertanto, non ricorrendo le condizioni necessarie per l'instaurazione del giudizio di legittimità costituzionale in via principale (sentenze nn. 11 del 1969 e 39 del 1971), la questione deve dichiararsi inammissibile.
b) All'udienza di discussione l'Avvocatura dello Stato ha
proposto una seconda eccezione di inammissibilità del ricorso:
Va al riguardo tenuto presente che il ricorso per l'impugnativa in via principale di una legge, a sensi dell'art. 22 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e in relazione all'art. 6, n. 3, del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, deve contenere le indicazioni prescritte dal primo comma dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, con la specificazione dei motivi di denuncia. E che per ciò non é consentita, nel corso del procedimento, la indicazione di nuovi motivi.
Ma va altresì considerato che nel procedimento costituzionale quando nelle dette norme si parla del motivo, ci si intende riferire alla questione, e che c'é novità qualora sia denunciata una norma di legge (già oggetto o meno di altra e rituale denuncia) per contrasto con una disposizione costituzionale distinta o diversa da quella già invocata a raffronto.
Nel caso in esame,
Pertanto, l'eccezione di inammissibilità in esame non é fondata.
3. -
Le premesse su cui si basa
a) Considerando le ipotesi di esercizio della caccia con armi lunghe da fuoco, e quindi escludendo dall'esame la materia relativa al porto di armi non da caccia (per le quali é pacifico che le licenze erano e sono di competenza dello Stato) e all'esercizio della caccia senza armi (senza per altro comprendervi l'attività venatoria esercitata con cani levrieri, con furetti o con falchi, ipotesi questa assimilata all'altra di esercizio della caccia con armi), deve riconoscersi che nella normativa e nella prassi amministrativa, prima del trasferimento alle Regioni a statuto ordinario di funzioni in materia di caccia, anche se concettualmente erano individuabili sia le licenze di porto d'armi che quelle di caccia, gli unici atti effettivamente esistenti erano le licenze di porto d'armi per uso di caccia. Non esistevano, invece, nella materia sopra indicata, licenze di caccia come atti a sé stanti, perché, nonostante che ne parlassero varie leggi e, tra le altre, il r.d. n. 1016 del 1939, e la legge n. 799 del 1967, esse non si erano concretizzate in autonome attività amministrative: previsto, infatti, che, per la loro stessa esistenza e validità, fosse necessario che risultassero da documenti con date caratteristiche (art. 8 ultimo comma, del r.d. n. 1016 del 1939, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 799 del 1967), non é intervenuto il decreto che avrebbe dovuto determinare "i modelli delle licenze di caccia e le loro caratteristiche" e quindi sono mancate le forme che avrebbero dovuto rivestire e documentare quegli atti.
Le licenze di porto d'armi per uso di caccia venivano così a svolgere una duplice funzione: autorizzavano al porto d'armi e nel contempo all'esercizio dell'attività venatoria, siccome risultava da tutta la normativa in materia e significativamente dall'art. 32 del r.d. 24 settembre 1923, n. 2448, secondo cui il permesso di porto di arma lunga da fuoco "serve anche per uso di caccia".
Ma, come si é detto, gli unici atti amministrativi effettivamente esistenti erano le licenze di porto d'armi. Per il loro rilascio erano indicate le autorità competenti, e le condizioni e le modalità, nonché le caratteristiche dei documenti che le dovevano rivestire e ne dovevano attestare l'esistenza, ed il tutto a mezzo di apposite norme (e tra le altre, degli artt. 30 della legge 23 aprile 1911, n. 509, 42 e seguenti del r.d. 18 giugno 1931, n. 733, 61 e seguenti del r.d. 6 maggio 1940, n. 635, n. 48 della tabella allegata al d.P.R. 10 marzo 1961, n. 121, e art. 1 della legge n. 799 del 1967).
b) Strettamente legato al problema relativo all'esistenza e validità degli atti amministrativi attinenti alla materia in esame, é l'altro concernente il trattamento tributario.
Fermo essendo che, fossero o meno i permessi di porto d'armi
e le licenze di caccia atti distinti e diversi, i tributi previsti per il loro
rilascio o rinnovo e quelli annuali erano le tasse e sopratasse sulle
concessioni governative in materia di porto d'armi e di caccia,
4. - Le norme relative al trasferimento alle Regioni, a statuto ordinario di funzioni statali in materia di caccia, non hanno attribuito alla Regione Toscana le tasse e sopratasse sulle concessioni governative per le licenze di porto d'armi per uso di caccia.
Va, a tal riguardo, anzitutto, tenuto presente che la competenza al rilascio delle autorizzazioni di cui si tratta é oggetto di specifica riserva in favore dello Stato, avendo l'art. 1, lett. o, ultima parte, del d.P.R. n. 11 del 1972 espressamente detto che "rimane ferma la competenza degli organi statali per il rilascio della licenza di porto d'armi per uso di caccia", e che comunque tali autorizzazioni rientrano tra quelle attinenti alla pubblica sicurezza e sono sempre dello Stato le attribuzioni in quest'ultima materia nonché quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attività di cui al detto decreto n. 11 del 1972, riguardano materie (e quindi, la pubblica sicurezza) non comprese nell'art. 117 della Costituzione (art. 5 del ripetuto decreto).
Sul piano tributario, poi, essendo oggetto di contesa tasse e sopratasse su concessioni, ed alla luce del disposto degli artt. 1, 2, 3 e 14 della legge n. 281 del 1970, si deve escludere la possibilità che siano stati attribuiti alle Regioni, in tutto o in parte tali tributi nonostante che gli stessi fossero dovuti e riscossi per concessioni governative; così come non dovrebbero ammettersi quali tributi propri delle Regioni, tasse sulle concessioni regionali applicate ad atti e provvedimenti regionali non corrispondenti a quelli già di competenza dello Stato assoggettati alle tasse sulle concessioni governative.
5. - Non si può, d'altra parte, ritenere con
Infatti, dato che le tasse sulle concessioni governative per le licenze di porto d'armi per uso di caccia sono di spettanza dello Stato, non é ammissibile che le sopratasse in quanto tali abbiano una sorte differente o che la loro specifica destinazione sia tale da determinare l'attrazione nella vicenda (trasferimento) che attiene alle funzioni che con esse dovrebbero essere svolte.
Le sopratasse - siccome ammette la stessa Regione Toscana -
costituiscono un tutt'uno con le tasse e sono quindi
anche esse di spettanza dello Stato, ma questo é tenuto, giusta quanto dispone
il secondo comma dell'art.
Delle relative attribuzioni, pertanto, non può dirsi che venga operata compressione o la negazione.
6. - Dalle considerazioni che precedono discende che tanto la nota ministeriale del 13 settembre 1972 quanto il d.P.R. n. 641 del 1972 non hanno invaso la sfera di competenza della Regione Toscana, perché le licenze di porto d'armi per uso di caccia erano e sono rimaste di competenza dello Stato e le tasse e sopratasse, dovute e riscosse per tali licenze, erano e sono di spettanza dello Stato; ed il d.P.R. citato, in particolare, perché il legislatore delegato, in relazione alla specifica materia delle armi, non ha innovato nei confronti della precedente normativa né ha comunque ostacolato o reso impossibile alle Regioni lo svolgimento di funzioni ad esse trasferite in materia di caccia.
Il ricorso della Regione Toscana del 9 novembre 1972 deve essere pertanto respinto e si deve dichiarare che all'atto in cui é intervenuta la nota ministeriale dei 13-18 settembre 1972 spettavano allo Stato e non alla Regione Toscana le tasse e le sopratasse dovute e riscosse sulle licenze di porto d'armi per uso di caccia.
E del pari vanno dichiarate non fondate le questioni di
legittimità costituzionale sollevate, con l'altro ricorso dalla stessa Regione,
in ordine all'art. 1 del d.P.R. n. 641 del
PER QUESTI MOTIVI
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata con il ricorso del 7 dicembre 1972 dalla Regione Toscana nei confronti dell'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (disciplina delle tasse sulle concessioni governative), in relazione al n. 26 dell'annessa tariffa, e delle norme ad esso collegate e dipendenti, in riferimento all'art. 76 della Costituzione;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Toscana con lo stesso ricorso, nei confronti delle dette norme, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;
3) dichiara che spettano allo Stato le tasse e sopratasse sulle licenze di porto d'armi per uso di caccia di cui alla nota del Ministro per le finanze dei 13-18 settembre 1972, prot. n. 13/1989/72.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1973.
Giuseppe VERZÌ – Giovanni BATTISTA BENEDETTI – Francesco PAOLO BONIFACIO – Luigi OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE - Paolo ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA – Edoardo VOLTERRA.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 30 aprile 1973.