SENTENZA N. 204
ANNO
1972
REPUBBLICA
ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Costantino MORTATI,
Presidente
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Giulio GIONFR1DA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo e terzo comma, ultima
parte, della legge 13 marzo 1950, n. 120 (norme relative all'ordinamento
dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali),
promossi con ordinanze emesse il 21 gennaio 1971 e il 28 novembre 1970 dalla
Corte dei conti - sezione terza pensioni civili - sui ricorsi rispettivamente
di Bolletta Umberto, Micheletti Pierina e Perri Salvatore contro l'Istituto
nazionale d’assistenza per i dipendenti da enti locali, iscritte a nn. 199, 200
e 254 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 170 del 7 luglio 1971 e n. 233 del 15 settembre 1971.
Udito nella
camera di consiglio del 23 novembre 1972 il Giudice relatore Vincenzo Michele
Trimarchi.
Ritenuto
in fatto
1. - Umberto
Bolletta, dipendente del Comune di Foligno dal 1935, veniva collocato a riposo
nel 1945 per abbandono del posto.
Non avendo
diritto a pensione, stante la durata del servizio prestato, avanzava domanda
onde ottenere l'assegno vitalizio, ma questo gli veniva negato perché il
collocamento a riposo non era avvenuto per motivi indipendenti dalla sua
volontà sibbene per dimissioni d'ufficio a seguito del detto abbandono del
posto.
Contro codesto
provvedimento di diniego, il Bolletta proponeva ricorso davanti alla Corte dei
conti, chiedendo nei confronti dell'INADEL il riconoscimento del diritto
all'assegno vitalizio.
La Corte dei
conti, in accoglimento dell'eccezione del p.m., sottoponeva a questa Corte,
considerandola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11, comma primo, della legge 13 marzo
1950, n. 120, nella parte in cui la norma subordina il conferimento
dell'assegno vitalizio alla condizione che il personale degli enti locali sia
cessato dal servizio per motivi indipendenti dalla propria volontà, ed in
riferimento all'art. 36 della Costituzione.
Sotto il
profilo della rilevanza, osservava che, qualora fosse stata dichiarata
l'illegittimità della detta norma in parte qua, il ricorrente avrebbe avuto
diritto al richiesto assegno vitalizio.
Circa la non
manifesta infondatezza, rilevava che l'assegno vitalizio fa parte della
retribuzione differita al momento della cessazione dal servizio e non potrebbe
essere negato al lavoratore anche se il servizio stesso abbia avuto termine per
motivi inerenti alla volontà del dipendente. Ed a tal riguardo ricordava che
questa Corte, con le sentenze nn. 3 del 1966
e 75 del 1968,
aveva deciso analoghe questioni, escludendo che la colpa del lavoratore o le
sue dimissioni e perfino la condanna penale potessero incidere sul diritto a
pensione o ad altri assegni similari.
L'ordinanza,
del 21 gennaio 1971, veniva ritualmente comunicata, notificata e pubblicata.
2. - A Pierina
Micheletti, quale vedova di Giuseppe Piazzano, segretario del Comune di Lessona
Biellese, deceduto in attività di servizio il 15 maggio 1933, veniva conferito
dall'INADEL l'assegno vitalizio a decorrere dal 1 maggio 1950.
Successivamente,
l'Istituto, venuto a conoscenza che la Micheletti era titolare di pensione
dell'INPS a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, con
deliberazione del 27 settembre 1969, la dichiarava decaduta dal beneficio
concessole, stante il divieto di cumulo dell'assegno vitalizio con altri
trattamenti di quiescenza a carico dello Stato o di altri enti pubblici,
sancito dall'art. 11 della legge 13 marzo 1950, n. 120.
Avverso la
deliberazione, la Micheletti proponeva ricorso davanti alla Corte dei conti,
sostenendo nei confronti dell'INADEL, di avere diritto alla conservazione
dell'assegno. A suo avviso, essendo il di lei marito deceduto nel 1933, sarebbe
applicabile alla specie l'art. 99 (recte: 45) del regolamento approvato con il
r.d. 20 dicembre 1928, n. 3239 (nel testo modificato dall'articolo unico del
r.d. 15 novembre 1937, n. 2652), che consentiva il cumulo in questione, e non
la legge n. 120 del 1950 vigente nel momento in cui il diritto stesso era stato
per la prima volta esercitato. E tale interpretazione, per altro, sarebbe più
consona allo spirito delle norme similari, dettate per i dipendenti dello Stato
e degli enti pubblici.
L'Istituto
chiedeva il rigetto del ricorso. Richiamava la giurisprudenza contraria della
Corte dei conti e faceva presente che la legge n. 120 del 1950 aveva
completamente innovato la precedente normativa in materia di assegni vitalizi.
Considerava non valido il riferimento della ricorrente alle norme che
consentono il cumulo per altre categorie di pubblici dipendenti.
Il p.m.,
premesso che il citato art. 45 del r.d. n. 3239 del 1928 era stato abrogato e
che l'art. 11 della legge n. 120 del 1950 é applicabile agli assegni in corso
di godimento in base alla precedente normativa, sollevava questione di
legittimità costituzionale del citato art. 11, commi primo e terzo, perché in
contrasto con gli artt. 36 e 3 della Costituzione.
La Corte dei
conti, ritenute pienamente applicabili alla specie le norme denunciate,
considerava rilevante la sollevata questione. Circa la non manifesta
infondatezza di essa, a proposito dell'assegno vitalizio osservava che era
indubbio il carattere di ristoro dell'emolumento configurantesi come
sostitutivo della pensione. In particolare, sulla base delle sentenze nn. 3 del
1966 e 75 del 1968 della Corte costituzionale, che hanno riconosciuto la natura
retributiva sia della pensione e sia degli assegni similari (quale l'indennità di
anzianità), reputava sufficientemente fondato il denunciato contrasto con
l'art. 36 che ha inteso verosimilmente tutelare anche il diritto del lavoratore
a fruire di una pluralità di retribuzioni (attuali o differite) in
corrispondenza di una pluralità di prestazioni. Con riferimento all'art. 3, la
norma denunciata non sarebbe conciliabile col fatto che il cumulo di più
trattamenti retributivi aventi titolo in un rapporto di lavoro (sotto il
duplice profilo del trattamento di attività concorrente con quello di
quiescenza e della pluralità di trattamenti di pensione) sia ammesso dal
vigente ordinamento per talune categorie di pubblici dipendenti, senza che alla
disparità di regolamentazione corrisponda una obbiettiva diversità di
situazioni regolate; e neppure, e soprattutto, con l'art. 4 del d.P.R. 5 giugno
1965, n. 759, che ha abrogato, con effetto dal 1 marzo 1966,l'articolo 8 della
legge 27 novembre 1956, n. 1407, contenente il divieto di cumulo degli assegni
vitalizi a carico dell'opera di previdenza per i personali civile e militare
dello Stato (ora gestita dall'ENPAS) con trattamenti di attività derivanti da
rapporto di impiego o di lavoro a carattere continuativo e con pensioni o altri
assegni di quiescenza a carico dello Stato o di altri enti pubblici o
amministrazioni private, il cui importo fosse superiore a lire 45.000 mensili.
La Corte dei
conti, infine, osservava che le precedenti argomentazioni erano valide anche
per l'ipotesi, ricorrente nella specie, in cui il destinatario dell'assegno
vitalizio sia non il lavoratore, ma il congiunto avente causa ed in cui questi
sia titolare di una propria posizione previdenziale. Il congiunto, infatti, é
designato dalla legge quale soggetto del diritto derivato in quanto già
compartecipe, per essere stato a carico del dante causa, della retribuzione
corrisposta in vita al lavoratore. E poi, in materia previdenziale e di
quiescenza, é generale il principio della riversibilità ai congiunti aventi
causa, talvolta anche con l'assenza di determinate condizioni, come avviene nei
confronti della vedova del lavoratore o dei figli minori.
L'ordinanza,
del 28 novembre 1970, veniva regolarmente comunicata, notificata e pubblicata.
3. - Salvatore
Perri, applicato del Comune di S. Giovanni in Fiore e cessato dal servizio l'8
agosto 1936 per motivi di salute, otteneva da parte dell'INADEL l'assegno
vitalizio a decorrere dal 1 maggio 1950. Successivamente l'Istituto, venuto a
conoscenza che al Perri era corrisposta dall'INPS la pensione di invalidità per
contributi volontariamente versati dall'iscritto, con deliberazione del 27
settembre 1969, dichiarava l'interessato decaduto dal beneficio in precedenza
concessogli, stante il divieto di cumulo dell'assegno vitalizio con altri
trattamenti a carico dello Stato o di altri enti pubblici, sancito dall'art. 11
della legge 13 marzo 1950, n. 120.
A seguito di
ciò il Perri proponeva ricorso davanti alla Corte dei conti, dolendosi nei
confronti dell'INADEL del provvedimento adottato e chiedendo il riconoscimento
del diritto alla pensione a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti
degli enti locali per il servizio prestato dal 1. maggio 1914 all'8 agosto
1936.
L'INADEL
chiedeva il rigetto del ricorso, mettendo tra l'altro in evidenza la portata
innovativa della legge n. 120 del 1950.
Il p.m.
sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi primo e
teno, della citata legge n. 120, in riferimento agli artt. 36 e 3 della
Costituzione.
La Corte dei
conti, premesso che in via principale il ricorrente aveva reclamato il diritto
alla conservazione dell'assegno vitalizio oggetto del provvedimento di revoca,
considerava rilevante la sollevata questione. Circa la non manifesta
infondatezza, ripeteva le argomentazioni svolte con l'ordinanza emessa nel
giudizio vertente tra Pierina Micheletti e l'INADEL e riportate al precedente
numero di questa esposizione in punto di fatto.
L'ordinanza,
del 28 novembre 1970, veniva regolarmente comunicata, notificata e pubblicata.
4. - Nei tre
giudizi, come sopra promossi, non si é costituita alcuna delle parti, né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Le cause, per
tanto, a sensi dell'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
vengono decise in camera di consiglio.
Considerato
in diritto
1. - I tre
giudizi, in quanto aventi ad oggetto questioni identiche o strettamente
connesse, vanno riuniti e definiti con unica sentenza.
2. - La prima
questione, che la Corte ritiene di dovere esaminare, é sollevata dalla Corte
dei conti con ordinanza del 21 gennaio 1971 e concerne l'art. 11, comma primo,
della legge 13 marzo 1950, n. 120 (norme relative all'ordinamento dell'Istituto
nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali). Secondo la Corte dei
conti tale norma sarebbe in contrasto con l'art. 36 della Costituzione, nella
parte in cui "subordina il conferimento dell'assegno vitalizio alla
condizione che il personale degli enti locali sia cessato dal servizio per
motivi indipendenti dalla propria volontà", perché l'assegno vitalizio,
così come il trattamento pensionistico, costituisce parte della retribuzione
differita al momento della cessazione dal servizio e come tale non può essere
negato al lavoratore anche se il servizio stesso abbia termine per motivi
inerenti alla sua volontà.
La questione
così proposta presenta punti di stretta analogia con altre già considerate
favorevolmente da questa Corte (cfr. sentenze nn. 3 del 1966, 78 del 1967, 75
e 112 del 1968
e 25 del 1972)
e comunque é di per sé sicuramente fondata.
L'assegno
vitalizio, in favore dei dipendenti da enti locali, istituito con il r.d.l. 23
luglio 1925, n. 1605, ha trovato la sua disciplina quale prestazione di diritto
con la citata legge n. 120 del 1950, la cui normativa é applicabile alla
specie, e una nuova regolamentazione con la legge 8 marzo 1968, n. 152.
Secondo le
norme della legge n. 120 del 1950, tale assegno spetta e viene concesso
dall'INADEL a quei dipendenti a cui non compete la pensione da parte della
Cassa pensioni dipendenti enti locali. Praticamente, quindi, esso, avendo una
funzione sostitutiva nei confronti della pensione, integra un particolare
trattamento di quiescenza.
Ora, per
l'assegno vitalizio, stante la sua natura e funzione, non può non valere, ai
fini della valutazione della questione de qua, ciò che questa Corte ha avuto
occasione di dire a proposito della pensione, spettante al personale statale.
Anche
l'assegno vitalizio dell'INADEL trova in un rapporto di impiego la sua giustificazione
e la sua misura. E per ciò la norma che ne esclude la spettanza quando il
personale sia collocato a riposo per motivi dipendenti dalla sua volontà,
appare chiaramente in contrasto con l'art. 36 della Costituzione. Essa viene,
infatti, a negare al detto personale (non avente diritto a pensione) quella
parte del complessivo trattamento la cui corresponsione é differita per
consentirgli di far fronte alle esigenze connesse alla cessazione del rapporto
e che trova, nel suo insieme, proprio nell'art. 36 la sua tutela
costituzionale.
Di
conseguenza, ricorrono i presupposti perché sia dichiarata l'illegittimità
costituzionale dell'art. 11, comma primo, della citata legge n. 120 del 1950,
nella parte in cui nega la concessione di diritto dell'assegno vitalizio al
personale degli enti locali che sia collocato a riposo per motivi dipendenti
dalla sua volontà.
3. - La
seconda questione sottoposta dalla Corte dei conti con ordinanze del 28
novembre 1970 (nn. 200 e 254 del reg. oR.D. 1971) riguarda i commi primo e
terzo, ultima parte, del citato art. 11 della legge n. 120 del 1950 ed é
prospettata in riferimento agli artt. 36 e 3 della Costituzione. Si ritiene, da
un canto, che vadano contro l'art. 36, che tutelerebbe, tra l'altro, il diritto
del lavoratore a fruire di una pluralità di retribuzioni (attuali o differite)
in corrispondenza di una pluralità di prestazioni, le norme che non consentono
all'iscritto all'INADEL di cumulare l'assegno vitalizio con la pensione (primo
comma) e negano la riversibilità dell'assegno ai congiunti dell'iscritto
fruenti anch'essi di una pensione propria (terzo comma, ultima parte); e si
prospetta, d'altro canto, il dubbio che codeste norme violino l'art. 3 della
Costituzione, perché dal vigente ordinamento é ammesso per talune categorie di
pubblici dipendenti il cumulo di più trattamenti retributivi aventi titolo in
un rapporto di lavoro, e alla disparità di trattamento non corrisponde una
obiettiva diversità di situazioni regolate, e perché il divieto di cumulo degli
assegni vitalizi a carico dell'ENPAS con trattamenti di attività derivanti da
rapporto di impiego o di lavoro a carattere continuativo e con pensioni od
altri assegni di quiescenza a carico dello Stato o di altri enti pubblici o
amministrazioni private, era previsto nell'art. della legge 27 novembre 1956,
n. 1407, e tale norma é stata abrogata dall'art. 4 del d.P.R. 5 giugno 1965, n.
759.
Le ordinanze
della Corte dei conti sono state emesse, con contenuto sostanzialmente
identico, in due procedimenti in cui la legittimità costituzionale
dell'anzidetto divieto era stata contestata rispettivamente da un congiunto
(vedova) di iscritto all'INADEL e direttamente da un iscritto. Stante ciò, nel
giudizio nascente dalla prima ordinanza, potrebbe anche essere constatata la
mancanza della rilevanza a proposito della questione relativa al primo comma
dell'art. 11, ma nello stesso tempo la risoluzione di questa stessa questione
non può non dirsi sicuramente pregiudiziale per la decisione del merito di cui
al secondo giudizio.
Considerando
quindi la questione nel suo insieme e sotto i suoi specifici profili, é il caso
di notare che le ipotesi configurabili a proposito del primo e del terzo comma
dell'art. 11, presuppongono che i due trattamenti in conflitto non siano dovuti
per un'unica prestazione di lavoro: ed in particolare non può venire in
considerazione il caso che la pensione sia dovuta all'iscritto per la stessa
causale di lavoro per cui gli spetta l'assegno vitalizio.
Ora
limitatamente alle ipotesi rientranti nella previsione normativa é ravvisabile
un sicuro contrasto con l'art. 36 della Costituzione.
Dato che il
trattamento pensionistico del lavoratore é ritenuto costituzionalmente
garantito da detta disposizione ed il principio é da considerare valido ed
operante per ogni altro trattamento, successivo alla cessazione del rapporto,
che presenti una componente retributiva, non si può non ammettere che a
pluralità di prestazioni faccia riscontro una pluralità di retribuzioni
(attuali o) differite.
E ne consegue
che, entro codesti limiti, il divieto di cumulo dei trattamenti economici sia
costituzionalmente illegittimo perché per quello che ne resta escluso, si
realizza una sostanziale disapplicazione del principio della giusta
retribuzione.
Va pertanto
dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme denunciate nella parte in
cui la concessione dell'assegno vitalizio all'iscritto e la riversibilità ai
suoi congiunti sono negate a coloro che abbiano diritto ad una pensione propria
a titolo differente.
E rimane assorbito
l'esame del secondo profilo della questione.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma primo, della legge 13 marzo
1950, n. 120 (norme relative all'ordinamento dell'Istituto nazionale di
assistenza per i dipendenti da enti locali), nella parte in cui subordina la
concessione di diritto degli assegni vitalizi al personale alla condizione che
il collocamento a riposo abbia luogo per motivi indipendenti dalla sua volontà,
e di detto comma nonché del terzo comma dello stesso articolo nella parte in
cui le relative norme negano all'iscritto la concessione dell'assegno e ai suoi
congiunti la riversibilità quando ai detti aventi diritto, per titolo
differente, spetti una pensione propria.
Così deciso in
Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 14 dicembre 1972.
Costantino
MORTATI – Vincenzo Michele TRIMARCHI
Depositata in
cancelleria il 29 dicembre 1972.