SENTENZA N. 25
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista
BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele
TRIMARCHI
Prof. Vezio
CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma primo, lettera
b, del testo unico approvato con r.d. 22 aprile 1909, n. 229 (nel testo
modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945,
n. 915), e dell'art. 2 di tale decreto (nel testo modificato dall'art. 2 della
legge 2 marzo 1954, n. 32), aventi per oggetto norme sulle pensioni per il
personale destituito delle Ferrovie dello Stato, promosso con ordinanza emessa
il 17 gennaio 1970 dalla Corte dei conti - sezione III giurisdizionale
(pensioni civili) - sul ricorso di Cappai Pietro, iscritta al n. 124 del
registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetfa
Ufficiale della Republica n. 113 del 6 maggio 1970.
Udito
nella camera di consiglio del 10 dicembre 1971 il Giudice relatore Ercole
Rocchetti.
Ritenuto in fatto
A
seguito della sentenza 27 giugno 1945 della Corte d'assise di Cuneo, che lo
aveva condannato alla pena di morte (poi commutata in trenta anni di
reclusione, venti dei quali condonati) per i delitti di banda armata, omicidio
e collaborazionismo, Cappai Pietro, operaio delle Ferrovie dello Stato, fu
destituito dal servizio e privato del diritto a pensione ai sensi dell'art. 16,
primo comma, lett. b, del t.u. 22 aprile 1909, n. 229, nel testo modificato
dall'art. 1 del d.l.l. 8 giugno 1945, n. 915.
Dopo
aver ottenuto la riabilitazione, con sentenza 25 giugno 1960 della Corte
d'appello di Torino, il Cappai presentò all'Amministrazione, ai sensi
dell'art. 2 del d.l.l. n. 915 del 1945 modificato
dall'art. 2 della legge 2 marzo 1954, n. 32, la domanda per ottenere la
pensione, ma il Ministro per i trasporti, su parere vincolante negativo della
Commissione per i destituiti dell'Amministrazione ferroviaria, respinse tale
domanda con decreto 20 dicembre 1960, n. 2469.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l’illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma primo, lettera
b, del testo unico approvato con r.d. 22 aprile 1909, n. 229 (nel testo
modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945,
n. 915), e dell'art. 2 di tale decreto (nel testo modificato dall'art. 2 della
legge 2 marzo 1954, n. 32), aventi per oggetto norme sulle pensioni per il
personale destituito delle Ferrovie dello Stato.
Così
deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1972.
Giuseppe
CHIARELLI - Ercole ROCCHETTI
Depositata
in cancelleria il 17 febbraio 1972.