SENTENZA N. 97
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con
ricorso del Presidente della Regione siciliana, notificato il 19 febbraio 1971,
depositato in cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n.3 del registro
ricorsi 1971, per conflitto d’attribuzione sorto a seguito dei decreti
rispettivamente in data 18, 24, 28, 30 novembre, 3 e 20 dicembre 1970, con i
quali i direttori degli Uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Siracusa e Ragusa hanno
costituito i Comitati provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale previsti dall'art. 34 del decreto legislativo 30 aprile 1970, n. 639.
Visto l'atto di costituzione
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica
del 22 marzo 1972 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;
uditi gli avvocati Salvatore
Villari e Antonino Sansone, per la Regione siciliana, ed il sostituto avvocato
generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto:
che, con atto notificato il
19 febbraio 1971, il Presidente della Regione siciliana ha proposto ricorso per
regolamento di competenza avverso sei decreti con i quali i direttori degli
Uffici provinciali del lavoro delle Provincie di Agrigento, Caltanissetta,
Catania, Enna, Siracusa e Ragusa hanno proceduto alla costituzione dei
rispettivi Comitati provinciali dell'INPS, ai sensi degli artt. 34 e 35 del
d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, emanato in attuazione della delega contenuta
nell'art. 27 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (revisione degli ordinamenti
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), deducendo che l'art. 4
del d.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138, recante norme di attuazione dello Statuto
della Regione siciliana in materia di lavoro e di previdenza sociale, dispone
la partecipazione di rappresentanti regionali "negli organi locali degli
enti e degli istituti pubblici che esercitano attività previste dall'art. 17,
lett. f), dello Statuto" (nella specie: previdenza e assistenza sociale) e
che tale partecipazione non é espressamente prevista negli artt. 33 e 34 del
d.P.R. n. 639 del 1970, che istituiscono, rispettivamente, i comitati regionali
e i comitati provinciali dell'INPS;
che il ricorso regionale
conclude chiedendo che, previa - occorrendo - declaratoria di illegittimità
costituzionale delle norme del decreto delegato n. 639 del 1970, sia dichiarato
che spetta alla Regione siciliana il diritto a che suoi rappresentanti siano
chiamati a far parte dei Comitati dell'INPS operanti in Sicilia, con il
conseguente annullamento dei sei decreti degli Uffici provinciali del lavoro
che hanno determinato il conflitto di attribuzione;
che l'Avvocato generale
dello Stato, costituitosi in giudizio con atto depositato l'11 marzo 1971, in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha eccepito
preliminarmente l'inammissibilità del ricorso sotto il profilo dell’inesistenza
di un qualsiasi conflitto reale di attribuzione tra Stato e Regione, sostenendo
che non può realizzarsi l'invasione di una competenza esterna della Regione
nell'ipotesi di atti parzialmente omissivi, come nella specie si verificherebbe
trattandosi di mancata integrazione di Comitati provinciali dell'INPS.
Considerato:
che, sollevando, con
l'ordinanza n.
181 del 10 novembre 1971 questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 34 del d.l. n. 639 del 1970, questa Corte ha già
riconosciuto l'autonoma rilevanza, ai fini della loro idoneità a dar luogo al
conflitto, dei decreti dei direttori degli Uffici provinciali del lavoro e
della massima occupazione impugnati dalla Regione siciliana;
che d'altronde il conflitto
non potrebbe considerarsi, come sostiene l'Avvocatura dello Stato, meramente
virtuale, giacché, lamentando l’illegittima esclusione dai comitati provinciali
dell'INPS in Sicilia di un rappresentante della Regione, quest'ultima indubbiamente
denuncia una menomazione concreta ed attuale di un diritto ad essa spettante in
forza dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1138 del 1952,
recante norme di attuazione dello Statuto;
che, ciò premesso, la
illegittimità costituzionale dell'art. 34 del d.l. n. 639 del 1970, dichiarata
con sentenza n.
96 in pari data, involge necessariamente - nel merito - l’illegittimità dei
decreti che su tale disposizione si fondavano, pretermettendo invece quanto
prescritto dal ricordato art. 4 delle norme di attuazione, in conformità alle
norme degli artt. 17, lett. f), e 20 dello Statuto.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta alla
Regione siciliana il diritto di essere rappresentata nei comitati provinciali
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in Sicilia ed in conseguenza
annulla i decreti dei direttori degli Uffici provinciali del lavoro e della
massima occupazione di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Vezio
CRISAFULLI
Depositata in cancelleria il
18 maggio 1972.