SENTENZA N. 96
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZI'
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
AVV. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 206 del codice penale, promosso con ordinanza emessa
il 7 febbraio 1969 dal giudice di sorveglianza del tribunale di Mantova sull'istanza
di Vella Pio Nono, iscritta al n. 69 del registro ordinanze 1969 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969.
Visto l'atto d'intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5
maggio 1970 il Giudice relatore Enzo Capalozza;
udito il sostituto avvocato generale
dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Pio Nono Vella, sottoposto a
custodia preventiva per omicidio, prosciolto per infermità di mente, a seguito
di perizia psichiatrica, e ricoverato in un manicomio giudiziario, chiedeva al
giudice di sorveglianza del tribunale di Mantova che fosse considerato, come
applicazione provvisoria della misura di sicurezza, ai fini della decorrenza di
questa, quel periodo di carcerazione preventiva durante il quale (per mesi
sette e giorni otto) era stata compiuta la perizia psichiatrica.
Con ordinanza del 7 febbraio 1969,
il giudice di sorveglianza escludeva che, in base all'art. 206 del codice
penale, potesse attribuirsi tale valore al periodo suindicato; riteneva, per
altro, che vi fosse disparità di trattamento fra questa ipotesi e quella
dell'imputato pienamente capace di intendere e di volere, a favore del quale,
in caso di condanna, ai sensi dell'art. 137 del codice penale, la carcerazione
preventiva é considerata come pena; e riteneva rilevante e non manifestamente
infondato il dubbio di legittimità costituzionale del citato art. 206 cod.
pen., in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Sulla non manifesta infondatezza
della questione, osservava che la disparità non sarebbe giustificata né dalla
diversità, pur innegabile, dei fini della misura di sicurezza e di quelli della
pena, né dalla considerazione che, mentre per il recupero dell'imputato sembra
idonea soltanto la misura di sicurezza, la carcerazione preventiva avrebbe,
invece, uno scopo di difesa sociale, tanto nel caso che il provvedimento si
concluda con una decisione che presupponga la piena capacità penale
dell'imputato, tanto nel caso che la sentenza disponga il ricovero in manicomio
giudiziario.
L'ordinanza, ritualmente notificata
e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 26 marzo
1969.
Nel giudizio innanzi a questa Corte
la parte privata non si é costituita.
Il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, é
intervenuto in giudizio con atto depositato il 31 marzo 1969, nel quale chiede
che la questione sia dichiarata infondata.
In via preliminare, l'Avvocatura
osserva che, mediante il giudizio di legittimità costituzionale della
disposizione denunziata, non si potrebbe ottenere il risultato auspicato dal
giudice a quo.
Nel merito, deduce il parallelismo
fra l'art. 137 e l'art. 206, ultimo comma, del codice penale e fa presente che
proprio dalla diversità delle situazioni ivi disciplinate scaturirebbe la
ragionevolezza della diversità di trattamento, non avendo la carcerazione
preventiva quel valore di cura in senso medico, che si riscontra nel ricovero
in manicomio giudiziario, disposto come misura di sicurezza (provvisoria o
definitiva che sia).
Considerato in diritto
1. - La questione sottoposta alla
Corte con l'ordinanza del 7 febbraio 1969 dal giudice di sorveglianza del
tribunale di Mantova é se l'art. 206, ultimo comma, del codice penale, nella
parte in cui, ai fini del computo della durata minima della misura di
sicurezza, non tiene conto del periodo trascorso in carcerazione preventiva,
violi l'art. 3 della Costituzione, per diversità di trattamento rispetto alla
detrazione della carcerazione preventiva dalla pena, di cui all'art. 137 del
codice penale.
2. - A prescindere dalle indagini
sulle funzioni della pena e della misura di sicurezza, é certo che la
Costituzione ammette espressamente la dicotomia pena - misura di sicurezza
(art. 25, secondo e terzo comma): ora, allo stato della legislazione vigente,
non é assimilabile la carcerazione alla misura di sicurezza (detentiva), per la
diversità della natura e delle finalità delle due forme restrittive della
libertà personale: rieducativa (e, per taluni, anche retributiva) la prima;
curativa e precauzionale la seconda. Sicché é la stessa Costituzione che
demanda la disciplina al legislatore ordinario e lascia alla sua
discrezionalità di definirne i rapporti, senza che ciò possa configurare la
violazione dell'art. 3.
Una irrazionalità di trattamento
nella norma denunziata é da escludere, perché la carcerazione preventiva, che
ha un compito essenzialmente processuale (vedi sentenza di questa Corte n. 64 del 1970), non é equiparabile alla misura di
sicurezza detentiva. Infatti, i limiti minimi di questa sono collegati al
particolare trattamento che essa comporta (cura dell'infermo di mente,
dell'alcoolizzato, del drogato). Invece, se, prima della pronuncia, l'imputato
ha subito la carcerazione preventiva, quand'anche fosse stato ricoverato in
osservazione presso un manicomio giudiziario, non é stato sottoposto alle cure
dirette a poterlo avviare verso la guarigione; dimodoché é giustificabile la
norma che non tiene conto della detenzione nel computo del limite minimo della
misura di sicurezza.
La soluzione adottata non pregiudica
la questione opposta - che non é oggetto del presente giudizio di legittimità
costituzionale - se nel computo della carcerazione si debba tener conto della
privazione di libertà subita per effetto di una misura di sicurezza detentiva
provvisoria, poi riconosciuta non giustificata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 206, ultimo comma, del codice penale,
sollevata con l'ordinanza 7 febbraio 1969 dal giudice di sorveglianza del tribunale
di Mantova, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il
4 giugno 1970.
Depositata in cancelleria il 16
giugno 1970.