ORDINANZA N. 181
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Michele FRAGALI, Presidente
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio promosso con ricorso del
Presidente della Regione siciliana, notificato il 19 febbraio 1971, depositato
in cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n.3 del registro ricorsi 1971,
per conflitto di attribuzione sorto a seguito dei decreti rispettivamente in
data 18, 24, 28, 30 novembre, 3 e 20 dicembre 1970, con i quali i Direttori
degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di Agrigento,
Caltanissetta, Catania, Enna, Siracusa e Ragusa hanno costituito i Comitati
provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale previsti dall'art.
34 del decreto legislativo 30 aprile 1970, n. 639.
Visto l'atto di costituzione del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre
1971 il Giudice relatore Giuseppe Chiarelli;
uditi gli avvocati Salvatore Villari e
Antonino Sansone, per la Regione siciliana, ed il sostituto avvocato generale
dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con ricorso notificato al
Presidente del Consiglio dei ministri il 19 febbraio 1971, il Presidente della
Regione siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione in riferimento ai
decreti rispettivamente in data 18, 24, 28, 30 novembre, 3 e 20 dicembre 1970,
con i quali i Direttori degli Uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Siracusa e Ragusa hanno
costituito i Comitati provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale previsti dall'art. 34 del decreto legislativo 30 aprile 1970, n. 639;
che col ricorso si chiede che sia accertato
in via preliminare, quale mezzo al fine, che gli artt. 33, 34 e 35 del predetto
decreto legislativo sono viziati da illegittimità costituzionale per violazione
degli artt. 17, lett. f, e 20 dello Statuto regionale e degli artt. 1, 2 e 4
delle Norme di attuazione, approvate con decreto presidenziale 25 giugno 1952,
n. 1138, e che, comunque, sia dichiarato che spetta alla Regione siciliana, in
base alle predette norme, il diritto a che suoi rappresentanti siano chiamati a
far parte dei predetti Comitati provinciali dell'I.N.P.S. e siano
conseguentemente annullati i decreti sopra indicati;
che il Presidente del Consiglio dei
ministri si é costituito in giudizio, con atto notificato al Presidente della
Regione l'11 marzo 1971, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del
ricorso, perché con esso si sarebbe prospettato un conflitto meramente
virtuale, in quanto con la lamentata omissione, nei decreti impugnati, della
nomina dei rappresentanti della Regione non si sarebbe concretata una invasione
di competenza regionale, e inoltre perché i decreti stessi sarebbero attuativi
dell'art. 34 del citato decreto legislativo n. 639 del 1970, non impugnato a
suo tempo;
che nel merito la difesa del Presidente del
Consiglio ha sostenuto che l'invocata disposizione dell'art. 4 delle Norme di
attuazione sarebbe attualmente inoperante, non essendo state ancora emanate le
norme integrative previste dal secondo comma del medesimo art. 4;
che nella discussione orale le due difese
hanno insistito nelle rispettive tesi.
Considerato che il giudizio per conflitto
di attribuzione é stato validamente proposto perché i decreti di cui trattasi
sono stati impugnati come atti autonomi e lesivi della competenza della
Regione, in quanto, con l'uniformarsi, nel costituire i Comitati provinciali
dell'I.N.P.S., esclusivamente all'art. 34 del decreto legislativo citato, non
hanno dato applicazione all'art. 4 del decreto presidenziale n. 1138 del 1952,
violando cosi gli artt. 17, lett. f, e 20 dello Statuto, di cui il detto art. 4
é norma di attuazione;
che, ai fini della decisione del conflitto,
si presenta come preliminare e strumentale la risoluzione della questione se
l'art. 34 del decreto legislativo n. 639 del 1970 non abbia violato le predette
norme statutarie e di attuazione col non prevedere la rappresentanza della
Regione siciliana nei Comitati destinati a operare nella Regione medesima;
che tale questione é pertanto rilevante nel
presente giudizio, e non é manifestamente infondato il dubbio che nella
partecipazione della Regione al procedimento di nomina dei componenti gli
organi locali degli Istituti di previdenza e nella partecipazione alla loro
attività mediante la rappresentanza prevista dall'art. 4 delle norme di
attuazione possa ravvisarsi, in relazione ai detti Comitati, il modo di
esercizio della competenza in materia di legislazione sociale, attribuita alla
Regione dagli artt. 17, lett. f, e 20 dello Statuto;
che ricorrono pertanto gli estremi perché
la Corte, riservata ogni pronuncia sul merito del ricorso, sollevi davanti a se
stessa la questione di legittimità costituzionale, ai sensi degli artt. 23 e
seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
1) dispone la trattazione innanzi a se
stessa della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto
legislativo 30 aprile 1970, n. 639, in riferimento agli artt. 17, lett. f, e 20
dello Statuto per la Regione siciliana e all'art. 4 delle norme di attuazione
(d.P.R. 26 giugno 1952, n. 1138), nella parte in cui non é prevista la
rappresentanza della Regione nei Comitati provinciali dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale;
2) ordina il rinvio del presente giudizio
perché esso possa essere trattato congiuntamente alla questione di legittimità
costituzionale di cui al numero precedente;
3) ordina che a cura della cancelleria la
presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Presidente della Regione siciliana e sia comunicata ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento;
4) ordina che la presente ordinanza sia
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana;
5) assegna alle parti il termine di venti
giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica per il deposito delle deduzioni sulla questione di
legittimità costituzionale di cui al numero 1.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1971.
Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO -
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo
Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 17 novembre
1971.