SENTENZA N. 52
ANNO
1972
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Michele FRAGALI, Presidente
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 296, secondo e terzo comma, e
392, secondo comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti
ordinanze;
1) ordinanza
emessa il 5 novembre 1969 dal pretore di Sant'Agata di Militello nel
procedimento penale a carico di Vulcano Domenico, iscritta al n. 103 del
registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 89 dell'8 aprile 1970;
2) ordinanze
emesse il 22, 23, 20 febbraio e 2 marzo 1971 dal pretore di Bitonto nei
procedimenti penali rispettivamente a carico di Sblano Nicola ed altro,
Gasparre Cosimo, Parisi Gaetano ed altro e Grottolo Teodoro ed altro, iscritte
ai nn. 139, 140, 157 e 158 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 del 12 maggio 1971, n. 140 del 3
giugno 1971 e n. 151 del 16 giugno 1971.
Visto l'atto
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1972 il Giudice relatore Nicola Reale;
udito il
sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto
in fatto
Nel corso del
procedimento penale a carico di Vulcano Domenico, imputato del delitto di furto
aggravato, il giudice istruttore presso il tribunale di Patti, avvalendosi
della facoltà prevista dall'art. 296, secondo comma, del codice di procedura
penale, delegava il pretore di Sant'Agata di Militello per l'esecuzione
dell'interrogatorio dell'imputato medesimo e di alcuni testimoni residenti in
quel comune, compreso nella circoscrizione dello stesso tribunale.
Il pretore,
con ordinanza 5 novembre 1969, (n. 103 del 1970)
ritenuto che l'art. 296, secondo comma, violasse i precetti enunciati negli
artt. 102, primo comma, 25, secondo comma, e 3, primo comma, della
Costituzione, ha sollevato, di ufficio, la relativa questione.
Ha osservato
al riguardo che la disposizione in esame consentirebbe al giudice istruttore di
estendere a sua discrezione la competenza del pretore: e ciò sia in contrasto
con il principio secondo cui "la funzione giurisdizionale é esercitata da
magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento
giudiziario" (art. 102, primo comma), sia con quello per cui "nessuno
può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge" (art.
25, secondo comma).
Nell'ordinanza
si é posta, poi, in rilievo l'opportunità che al compimento degli atti
istruttori proceda sempre il giudice che, per aver formulato l'imputazione,
appare essere in grado, più che altro giudice da lui delegato, di valutare i
risultati delle indagini in rapporto ad ogni altra prova raccolta ed
all'interesse della difesa.
Diversamente,
in applicazione della norma impugnata, si verificherebbe disparità di
trattamento fra l'imputato e i testimoni che venissero interrogati dallo stesso
giudice istruttore nel comune ove ha sede l'ufficio, e l'imputato e i testimoni
che fossero interrogati per rogatoria fuori di tale comune.
E poiché
questa disparità non potrebbe trovare giustificazione in ragioni obiettive di
rapidità ed economia processuale, risulterebbe violato anche il principio di
uguaglianza enunciato nell'art. 3 della Costituzione.
Davanti a
questa Corte si é costituita, in rappresentanza del Presidente del Consiglio
dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha concluso perché le
questioni predette vengano dichiarate non fondate.
L'Avvocatura
ha dedotto che la delegazione per l'espletamento di atti istruttori non
inciderebbe su alcuno dei precetti costituzionali richiamati nell'ordinanza di
rimessione: non sul principio di eguaglianza, giacché il legislatore, per
prevalenti ragioni di economia funzionale e finanziaria, avrebbe
discrezionalmente determinato di non distogliere il magistrato istruttore dal
normale svolgimento delle sue funzioni, per attendere ad indagini fuori del
comune ove ha sede l'ufficio. E del pari senza fondamento sarebbe stato
invocato nella specie il principio del giudice naturale. La delega istruttoria
non importerebbe, infatti, spostamento di competenza in ordine alla valutazione
delle prove raccolte ed alla decisione istruttoria di rinvio a giudizio o di
proscioglimento.
Né, infine,
potrebbe dirsi violato l'art. 102, primo comma, Cost., dato che la delegazione
istruttoria non modificherebbe le attribuzioni dei giudici, quali sono
stabilite dall'ordinamento giudiziario.
La questione
di costituzionalità dell'art. 296, secondo comma, c.p.p., in riferimento agli
artt. 25, primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, con ordinanza
20 febbraio 1971 (n.
157 del 1971), é stata sollevata, con analoga motivazione ed in relazione a
fattispecie identica a quella indicata dal pretore di S. Agata di Militello,
anche dal pretore di Bitonto, il quale ha inoltre prospettato la violazione
dell'art. 107, terzo comma, della Costituzione.
Nell'affermare
quale unico criterio di distinzione dei magistrati la loro "diversità di
funzioni", detta norma darebbe rilevanza costituzionale a tale distinzione
e implicherebbe il divieto che magistrati diversi, per le funzioni loro
affidate, svolgano, per delegazione, competenze non proprie.
La
disposizione impugnata sarebbe perciò illegittima in quanto derogherebbe ai
criteri di separazione della competenza pretoria da quella del giudice
istruttore.
Con
altra ordinanza (n.
139 del 1971), emessa il 22 febbraio 1971, il pretore di Bitonto, chiamato
ad espletare atti istruttori, a seguito di delegazione disposta dal giudice
istruttore presso il tribunale di Macerata, in riferimento agli artt. 25, primo
comma, 101, secondo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione, ha sollevato
il dubbio circa la costituzionalità anche del terzo comma dell'art. 296 del
c.p.p., per la parte nella quale si dispone che per gli atti da eseguire nella
circoscrizione di un altro tribunale, é richiesto il pretore del luogo.
Lo stesso
pretore, con altre ordinanze, (iscritte ai nn. 140 e 158 del 1971),
rispettivamente in data 23 febbraio e 2 marzo 1971, ha denunziato, di ufficio,
sotto profili analoghi a quelli in precedenza enunciati ed in riferimento agli
stessi artt. 25, primo comma, 101, secondo comma, 107, terzo comma, della
Costituzione, l’illegittimità dell'art. 392, secondo comma, c.p.p., nella parte
in cui, analogamente a quanto disposto nell'art. 296, secondo e terzo comma,
dello stesso codice nei riguardi del giudice istruttore, é stabilito che,
"al pretore del luogo può essere richiesto dal procuratore della Repubblica
l'espletamento di singoli atti che debbono compiersi fuori del comune di sua
residenza".
E ciò nel
corso della istruzione sommaria svolta sia nei procedimenti ordinari sia in
quelli di competenza dei tribunali per i minorenni, ai sensi degli artt. 9 e 13
del r.d. 20 luglio 1934, n. 1404.
Considerato
in diritto
1. - Con le
suindicate ordinanze dei pretori di Sant'Agata di Militello e di Bitonto,
vengono proposte, per motivi in gran parte comuni, questioni di legittimità
costituzionale riguardanti le disposizioni, fra loro connesse, degli artt. 296,
secondo e terzo comma, e 392, secondo comma, del codice di procedura penale.
Occorre
pertanto riunire i rispettivi giudizi onde pervenire ad unica decisione.
2. - Il
quesito circa la legittimità costituzionale dell'art. 296, secondo comma, del
c.p.p. é prospettato nelle ordinanze sotto cinque diversi profili, peraltro fra
loro complementari, fra i quali appare di rilievo logico-giuridico
pregiudiziale, quello concernente la violazione del principio del giudice
naturale stabilito nell'art. 25, primo comma, della Costituzione.
Dai giudici
del merito si osserva al riguardo che la norma impugnata, nella parte in cui
dispone che per gli atti da eseguire fuori del comune di residenza, nell'ambito
della stessa circoscrizione territoriale del tribunale cui appartiene, il
giudice procedente ad istruzione formale può delegare il pretore del luogo,
lederebbe la garanzia di precostituzione del giudice, derogando alla disciplina
della competenza che il codice detta in termini generali ed astratti e non in
vista di un concreto procedimento.
Il che si
verificherebbe, invece, nella ipotesi in esame, per il fatto che la norma del
secondo comma dell'art. 296, farebbe dipendere la delegazione istruttoria da
una determinazione discrezionale dello stesso giudice istruttore.
La questione
non é fondata.
3. - Come
emerge dall'interpretazione dell'art. 25, primo comma, della Costituzione
costantemente adottata da questa Corte, il principio del giudice naturale é
ispirato alla garanzia di obiettività ed imparzialità del giudizio e, nella
materia processuale penale, ha riferimento alla precostituzione del giudice al
quale spetta di giudicare, nei limiti della cognizione sulla imputazione,
propria di ciascuna fase processuale e per i fini cui ciascuna fase é
preordinata.
Il che non si
verifica nella fattispecie normativa in oggetto, atteso che nel sistema della
istruzione formale la delegazione non comporta sostituzione del pretore
nell'esercizio delle funzioni di cognizione della causa che spettano al giudice
istruttore delegante, ma deve essere inderogabilmente limitata al compimento di
indagini probatorie ed alla precisazione delle difese dell'imputato, qualora la
delega comprenda l'interrogatorio di quest'ultimo.
Ne resta,
conseguenzialmente, escluso non soltanto il potere di trarre elementi di
valutazione in merito all'accusa, ma anche di pronunziarsi in ordine alla
rilevanza di ulteriori mezzi istruttori, che non siano stati specificamente
delegati o che dallo svolgimento di questi appaiono (interinalmente e salvo
l'apprezzamento definitivo del giudice istruttore) necessari od utili, escluse
in ogni caso le perizie non assolutamente urgenti.
E ciò, come
risulta dalla relazione del Guardasigilli al progetto preliminare del c.p.p.
appunto per evitare che il pretore proceda ad atti che richiedano formale e
discrezionale deliberazione del giudice istruttore.
Va ricordato
in proposito che la lettera della legge, alludendo ad atti specificamente
delegati, esclude la possibilità di una delegazione generica e totale. Né va
trascurato, a conferma, l'indirizzo giurisprudenziale, generalmente seguito
dalla Corte di cassazione, affermante l'illegittimità della delega a procedere
ad istruzione, senza che il giudice delegante preventivamente formuli
l'imputazione, specie ai fini della emissione di un mandato nei confronti
dell'imputato, e senza che indichi in modo specifico i mezzi istruttori da
espletare ratione loci da altro giudice.
Eventuali
violazioni della norma sono ipotizzabili, come si accenna nelle ordinanze con
riguardo alle delegazioni che hanno provocato la denunzia di essa, ma come é
ovvio non ne infirmano la legittimità costituzionale.
Se dunque la
delegazione preveduta dalla norma impugnata non comporta sostituzione del
pretore delegato nella legittimazione a giudicare, che la legge attribuisce
invece al giudice istruttore, cui rimane riservata la direzione
dell'istruttoria nonché la decisione finale circa il rinvio a giudizio o il
proscioglimento dell'imputato, essa non incide sulla precostituzione del
giudice stesso e non può incrinare il fondamentale principio della imparzialità
del giudizio a tutela del quale sono dettate le norme sulla competenza. Risulta
preordinata, al contrario, ad esigenze obiettive dell'amministrazione della
giustizia; quelle che nella sopracitata relazione ministeriale sono qualificate
di economia funzionale e finanziaria e possono identificarsi nella opportunità
di evitare non necessari spostamenti di magistrati e funzionari o di privati,
con gli inevitabili disagi nonché il dispendio che quelli comporterebbero.
La valutazione
della ricorrenza, in concreto, di tali esigenze é riservata al giudice
istruttore, con l'imparzialità propria della funzione giurisdizionale, in
riferimento all'importanza di ciascun atto del procedimento istruttorio.
É opportuno
ricordare quanto già chiarito da questa Corte con la sentenza 139 del 1971
nella quale si é precisato che la nozione di giudice naturale non si cristallizza
nella determinazione legislativa della competenza, ma risulta anche da tutte
quelle disposizioni che derogano a tale competenza sulla base di criteri
rispondenti a razionale valutazione dei disparati interessi in controversia.
4. - E poiché
la delegazione istruttoria, razionalmente rispondente, del resto, ad effettive
esigenze dell'amministrazione della giustizia, non modifica la competenza in
ordine alla cognizione sulla imputazione, deve ritenersi che venga meno il
fondamento anche della asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Dal fatto che
all'assunzione di talune prove proceda lo stesso giudice istruttore che ha
formulato l'accusa o che ad altre indagini attenda, invece, il pretore, non può
desumersi ragione di diseguale trattamento, una volta chiarito che le
valutazioni definitive rimangono affidate al giudice delegante.
5. - Per
quanto concerne poi le censure dei giudici di merito fondate su asserite
violazioni degli artt. 102, primo comma, 101, secondo comma, e 107, terzo
comma, della Costituzione, va rilevato, senza diffondersi in più ampia
motivazione, che esse non hanno rispondenza puntuale nel reale contenuto di
tali norme costituzionali e che, comunque, muovono dall'erroneo presupposto che
la delegazione di atti istruttori, per il suo contenuto di discrezionalità, sia
sottratta all'imperio della legge e svolga effetti tali da modificare l'ambito
delle funzioni giurisdizionali del pretore, vincolandolo autoritativamente al
compimento di atti eccedenti dalla sua competenza istituzionale.
Il che é
smentito chiaramente dalla normativa del c.p.p. così come dalla disciplina
dell'ordinamento giudiziario, richiamata nelle ordinanze di rinvio.
L'istituto
della delega ha base, infatti, nella legge ed appunto la legge demanda al
pretore, ratione loci, il compimento di quegli atti, che, in ottemperanza ad
esigenze dalla legge medesima indicate e in quanto esplicazione di
poteri-doveri che sono espressione e specificazione e, nel contempo,
limitazioni di esercizio della potestà giurisdizionale, non possono non
implicare margini valutativi di adattamento della norma al caso concreto e in
tali sensi, quindi, non possono non essere discrezionali.
Simili atti
non importano modificazione o estensione delle funzioni del pretore che
l'ordinamento giudiziario (art. 33) stabilisce con lato riferimento a tutte le
norme di legge contenenti particolari attribuzioni: comprese quelle in materia
di delegazione, ai sensi anche della legge processuale penale.
6. - Gli
argomenti che precedono valgono, ed a maggior ragione, a dimostrare prive di
fondamento le censure analogamente mosse in riferimento agli artt. 25, primo
comma, 101, secondo comma, 107, terzo comma, della Costituzione avverso il
terzo comma dell'art. 296, nella parte in cui si dispone che per gli atti
istruttori da compiersi nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice
istruttore debba, senz'altro, richiedere il pretore (o, alternativamente, il
giudice istruttore) del luogo, abilitandolo all'esercizio degli stessi poteri
di cui al comma precedente, salvo che per ragioni d'urgenza o per altro grave
motivo non ritenga di procedere personalmente a tali atti.
É evidente in
questa norma l'attribuzione di una discrezionalità ancora più ristretta che nel
caso precedente.
7. - Vanno in
ultimo esaminate le censure che le ordinanze di rinvio muovono sempre in
riferimento ai sopracitati artt. 25, primo comma, 101, secondo comma, e 107,
terzo comma, della Costituzione, all'art. 392, secondo comma, c.p.p. nella
parte in cui si dispone che il Procuratore della Repubblica, (procedente ad
istruzione sommaria) o, per il richiamo implicito che anche a tale norma é
fatto dall'art. 13, primo comma, r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, il Procuratore
della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, anche esso procedente con
rito sommario, può, per i singoli atti istruttori che debbono compiersi fuori
del comune di sua residenza, richiedere il pretore del luogo: al detto pretore
in tal caso spetta la facoltà preveduta dal secondo comma del già esaminato
art. 296.
Orbene la
norma di cui al secondo comma dell'art. 392 disciplina, con riguardo
all'istruzione sommaria svolta dagli organi del P.M. summenzionati, fattispecie
analoghe a quelle prevedute dall'art. 296 del codice di procedura penale.
Ciò comporta
che le ragioni addotte per la infondatezza delle censure mosse contro
quest'ultima norma valgono, analogicamente, per giungere ad uguale conclusione
in ordine alle stesse censure rivolte contro l'art. 392, secondo comma.
Per vero le
differenze fra istruzione formale e istruzione sommaria non sono tali da
incidere sui rapporti che, in sede di espletamento della istruzione sommaria,
possono sorgere fra pubblico ministero inquirente e pretore, sì da consentire
una diversa interpretazione delle garanzie e dei precetti costituzionali che
sono dettati nei tre articoli cui le ordinanze si riportano.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 296, secondo e
terzo Comma, e 392, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevate
dai pretori di Bitonto e di Sant'Agata di Militello, con le ordinanze di cui in
epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 101, secondo comma,
102, primo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo
1972.
Giuseppe
CHIARELLI - Nicola REALE
Depositata in
cancelleria il 15 marzo 1972.