SENTENZA N. 157
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 98, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare),
promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1969 dalla Corte di appello di Roma
nel procedimento civile vertente tra la Compagnia finanziaria Scaretti e C. e
il fallimento della società in nome collettivo Impresa Francesco Saverio Parisi
e di Ugo e Francesco Parisi in proprio, iscritta al n. 457 del registro
ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del
28 gennaio 1970.
Visto l'atto di costituzione della
Compagnia finanziaria Scaretti e C.;
udito nell'udienza pubblica del 18 maggio
1971 il Giudice relatore Nicola Reale;
udito l'avv. Alfredo Ferlisi, per la
Compagnia finanziaria.
Ritenuto in
fatto
Con due istanze successivamente proposte la
soc. per az. "Compagnia finanziaria Scaretti e C." chiedeva per vari
crediti l'ammissione al passivo del fallimento della società in nome collettivo
"Impresa Francesco Saverio Parisi" e di Ugo e Francesco Parisi in
proprio.
Il giudice delegato accoglieva parzialmente
le istanze ed escludeva la società creditrice dal passivo fallimentare per
alcune delle cause obbligatorie dedotte o per una parte soltanto del loro preteso
ammontare.
Del deposito di tale provvedimento in
cancelleria il curatore dava notizia con due lettere raccomandate, spedite il
27 dicembre 1966 alla società creditrice, la quale con ricorsi 10 gennaio 1967
faceva opposizione, chiedendo l'insinuazione integrale dei propri crediti, con
le garanzie da cui fossero assistiti.
Il tribunale di Roma, con sentenza 26
gennaio 1968, riteneva le opposizioni tardivamente proposte e ne dichiarava
l'inammissibilità per decadenza, ai sensi dell'art. 98 della legge
fallimentare. Giudicava, inoltre, manifestamente infondata la eccezione di
costituzionalità di detta norma, in relazione al disposto dell'art. 97, ultimo
comma, della stessa legge e in riferimento all'art. 24, primo comma, della
Costituzione.
Instauratosi il giudizio di impugnazione,
la società creditrice riproponeva l'eccezione di costituzionalità, in ordine
alla quale la Corte di appello di Roma, con ordinanza 17 ottobre 1969, riteneva
sussistere i requisiti di rilevanza e di non manifesta infondatezza e ne
rimetteva la decisione a questa Corte.
Nell'ordinanza si premette che il termine
di 15 giorni preveduto dall'art. 98 della legge fallimentare per l'esercizio
del diritto di opposizione allo stato passivo da parte dei creditori esclusi o
ammessi con riserva, ha natura perentoria, risultando nel sistema preordinato
alle esigenze del simultaneus processus in merito alle contestazioni
mosse nell'ambito della procedura fallimentare.
Si precisa, inoltre, che all'avviso che
l'art. 97 prescrive sia inviato dal curatore ai creditori predetti, onde dare
comunicazione dell'avvenuto deposito in cancelleria del provvedimento del
giudice delegato circa la formazione dello stato passivo, deve attribuirsi
valore soltanto sussidiario, tale da non costituire momento formalmente
rilevante della procedura, ai fini della decorrenza del termine di opposizione.
Circa la legittimità dell'art. 98, primo
comma, il dubbio troverebbe fondamento nella circostanza che del deposito in
cancelleria, il quale concreta il momento determinante la pubblicità del
provvedimento di approvazione dello stato passivo, i creditori interessati (in
quanto esclusi dal concorso nell'esecuzione o ammessi con riserva), possono
avere intempestiva o tardiva notizia.
Dal che deriverebbero, in concreto,
difficoltà all'esercizio del diritto di difesa e in qualche caso perfino la
paralisi del diritto stesso e ciò in contrasto con il precetto di cui all'art.
24, primo comma, della Costituzione.
La difesa della "Compagnia finanziaria
Scaretti e C.", costituitasi davanti a questa Corte con atto di deduzioni
18 dicembre 1969, ha sostenuto che la illegittimità del citato art. 98, primo
comma, della legge fallimentare può essere prospettata, oltre che per la
violazione del menzionato art. 24, primo comma, anche in riferimento al
principio di eguaglianza, enunciato nell'art. 3 della Costituzione.
La disciplina preveduta dagli artt. 97 e 98
della legge fallimentare importerebbe la possibilità, seppure di mero fatto,
che i creditori interessati abbiano notizia dell'avvenuto deposito dello stato
passivo in tempi diversi, così da poter disporre, per l'esercizio della difesa,
di termini di diversa durata, con pregiudizio e disparità di trattamento.
Considerato
in diritto
1. - L'ordinanza della Corte d'appello di Roma
denunzia l'art. 98, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge
fallimentare), nella parte in cui stabilisce che il termine di quindici giorni,
accordato ai creditori esclusi o ammessi con riserva per l'esercizio
dell'opposizione allo stato passivo del fallimento, decorre dalla data del
deposito in cancelleria (eseguito ai sensi dell'art. 97, secondo comma, della
legge) del provvedimento del giudice delegato e non da quella della notizia del
deposito stesso; notizia che ad essi deve essere data dal curatore mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per il disposto del terzo comma
dello stesso art. 97.
La norma é censurata dal giudice a quo
sotto il profilo della violazione del principio, più volte affermato da questa
Corte, della effettività della difesa in giudizio (art. 24 Cost ). E ciò in
quanto, per l'eventuale intempestiva ricezione dell'avviso, i creditori possono
avere conoscenza tardiva del provvedimento che li riguarda, così da risultare
inutilmente trascorso l'intero termine o troppo breve il termine residuo utile
per proporre l'opposizione con conseguente impossibilità o, comunque, gravi
difficoltà di difesa.
2. - Secondo la parte privata comparsa,
l'art. 98, primo comma, violerebbe altresì il principio di uguaglianza,
consentendo che il termine per la prospettazione delle difese possa avere, per
i singoli creditori interessati alla opposizione, durata diversa in conseguenza
del fatto che la notizia del deposito dello stato passivo sia da essi ricevuta
in date diverse. Si verificherebbe, quindi, in concreto una disparità di
trattamento in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Va al riguardo osservato che la questione,
sotto questo secondo aspetto, esorbita dai limiti del presente giudizio di
costituzionalità.
Come la precedente giurisprudenza di questa
Corte ha in numerosi casi affermato (fra le altre con sent. n. 98 del
1965, 17 del
1965, 21 del
1964), l'oggetto del giudizio incidentale di legittimità costituzionale
deve essere determinato con riferimento soltanto alla questione contenuta
nell'ordinanza del giudice a quo, escludendosi ogni ampliamento od ulteriore
prospettazione dedotta dalle parti davanti a questa Corte.
Nella specie, inoltre, la questione risulta
già proposta davanti al giudice del merito che non ritenne di accoglierla,
limitando l'oggetto del giudizio incidentale al solo raffronto con l'art. 24
della Costituzione.
Ma sotto tale profilo la questione, ad
avviso di questa Corte, non é fondata.
3. - La decorrenza del termine per le
opposizioni dei creditori esclusi o ammessi con riserva dall'unica data del
deposito in cancelleria del provvedimento col quale il giudice delegato ha
approvato lo stato passivo, obbedisce, nelle linee essenziali della disciplina
del fallimento, all'esigenza di assicurare la speditezza e simultaneità delle
procedure, nonché la contestualità della decisione su tutte le opposizioni. La
legge, infatti, prevede che le cause di opposizione siano congiuntamente
esaminate in una stessa udienza di comparizione ai fini di unica decisione e
che possano solo essere successivamente separate dal giudice, in deroga al
criterio generale della contemporaneità, quelle di esse che richiedano una
lunga istruzione e non appaiono mature per essere insieme alle altre sottoposte
al collegio.
Alle cennate direttive legislative, che
risultano informate a ragioni di organica tutela dei vari ed anche contrastanti
interessi che hanno rilevanza nella procedura fallimentare, rispondono cosi il
carattere perentorio del termine in esame e l'unicità della data di inizio
della sua decorrenza, come l'onere imposto ai creditori di prendere prontamente
visione, nella cancelleria del tribunale fallimentare, del provvedimento
relativo alla formazione dello stato passivo e del quale deve essere ordinato
il deposito al fine evidente di dare ad esso pubblicità ad ogni effetto legale.
Nell'ambito di tale disciplina costituisce,
peraltro, secondo la prevalente dottrina e secondo la giurisprudenza quasi
costante, misura accessoria mirante a temperarne il rigore a favore dei
creditori aventi interesse all'opposizione la sopra cennata comunicazione del
deposito, da darsi ad essi immediatamente ad opera del curatore e a mezzo del
servizio postale (art. 97, terzo comma). Ma trattasi di misura il cui
adempimento non condiziona la legalità del procedimento fallimentare e non
legittima i soggetti, il cui credito non sia stato integralmente e senza
riserve iscritto al passivo, a giustificare l'inadempimento del proprio onere di
diligenza nel seguire le vicende della procedura fallimentare; onere reso
normalmente meno gravoso dall'obbligo di comunicazione imposto al curatore.
Ciò premesso perdono di rilievo le due
situazioni rispettivamente previste dal terzo e quarto comma dell'art. 96, che
il giudice rinvii la prosecuzione della procedura di verifica ad altra adunanza
nel termine non superiore ad otto giorni senza che occorra altro avviso per gli
intervenuti e per gli assenti, e che si riservi la definitiva formazione dello
stato passivo entro il termine (per comune opinione non perentorio) di quindici
giorni dopo l'udienza per le operazioni di verifica. Né eventuali ritardi
verificabili in pratica possono incidere sulla valutazione della
costituzionalità della norma, la cui osservanza per lo stesso ufficio
fallimentare é doverosa, come riguardo ad ogni altra disposizione
dell'ordinamento positivo.
La norma in esame, nel sistema della legge
fallimentare, non presenta, d'altra parte, carattere di singolarità. Essa trova
riscontro in disposizioni parallele, le quali fondano la possibilità della
conoscenza del provvedimento del giudice sulla pubblicità derivante o dal
deposito di esso, con facoltà degli interessati di prenderne visione, o
dall'affissione in apposito luogo, affinché ne derivi pubblica o legale
notizia, prescindendosi dalla dimostrazione della effettiva conoscenza da parte
degli interessati.
Fra tali norme va specialmente menzionato
l'art. 18, primo comma, che, come é noto, fa decorrere il termine per
l'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, nei confronti del
debitore e di qualunque interessato, dalla affissione dell'estratto della
sentenza, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della stessa legge. E circa
tale disposizione, dalla cui attuazione discendono a carico del debitore
conseguenze che, a differenza di quelle relative alla norma in esame, vanno
oltre il campo strettamente patrimoniale, la questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, é stata ritenuta
non fondata da questa Corte con la sentenza n. 93 del
1962, confermata da altra n. 141 del
1970 e da ordinanza
n. 59 del 1971, in
considerazione appunto delle suesposte caratteristiche del procedimento
fallimentare.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 98, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942,
n. 267 (cosi detta legge fallimentare), sollevata in riferimento all'art. 24
della Costituzione dall'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1971.