Ordinanza n. 23 del 1972

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      ORDINANZA N. 23

ANNO 1972

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 


ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 93 e 102 del testo unico delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio 1971 dal pretore di Chiari nel procedimento penale a carico di Campiotti Emilio ed altri, iscritta al n. 134 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 del 12 maggio 1971.

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1972 il Giudice relatore Luigi Oggioni.

Ritenuto che il pretore di Chiari, con ordinanza del 29 gennaio 1971, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 93 e 102 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;

che, secondo il giudice a quo, la prima norma impugnata, che punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 20.000 chi sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura, prevederebbe senza ragionevole giustificazione una sanzione più grave di quella comminata per l'identico illecito dall'art. 106 del testo unico sull’elezione della Camera dei deputati, approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e si porrebbe così in contrasto col principio d’eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione;

che anche la seconda norma impugnata contrasterebbe col menzionato principio costituzionale disponendo irrazionalmente l'esclusione del beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena per i condannati per i reati elettorali.

Considerato che la questione sollevata nei confronti dell'art. 93 del citato t.u. del 1960 é identica a quella già esaminata e dichiarata infondata con la sentenza n. 45 del 1967, e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 106 del 1971;

che la questione sollevata nei confronti dell'art. 102 del ripetuto t.u. é identica a quella pure già esaminata e dichiarata infondata con la sentenza n. 48 del 1962;

che non sussistono motivi per discostarsi dalle precedenti decisioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 93 e dell'art. 102 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione delle Amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe, e già dichiarate, la prima, manifestamente infondata con l'ordinanza n. 106 del 5 maggio 1971, e la seconda, infondata con la sentenza n. 48 del 29 maggio 1962.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI, PRESIDENTE

LUIGI OGGIONI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1972.