ORDINANZA N. 106
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 93 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione delle
amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, promosso
con ordinanza emessa il 20 ottobre 1970 dal pretore di Lecco nel procedimento
penale a carico di Cortenova Federico ed altri, iscritta al n. 354 del registro
ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324
del 23 dicembre 1970.
Udito nella camera di consiglio del 21
aprile 1971 il Giudice relatore Luigi Oggioni.
Ritenuto che l'ordinanza citata in epigrafe
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 93 t.u. 16
maggio 1960, n. 570, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, prospettando
la disparità di trattamento che deriverebbe dalla diversità fra la pena
prevista dalla norma impugnata per chi sottoscrive due liste di candidati alle
elezioni amministrative, e quella sensibilmente più lieve prevista invece per
l'infrazione analoga dall'art. 106 t.u. 30 marzo 1957, n. 361, recante norme
per l'elezione della Camera dei deputati.
Considerato che la medesima questione é
stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza 12 aprile
1967 n. 45, in riferimento allo stesso articolo della Costituzione;
che non vengono addotti argomenti nuovi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 93 del testo unico delle
leggi per la composizione e l'elezione delle amministrazioni comunali approvato
con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, sollevata in riferimento all'art. 3 della
Costituzione con l'ordinanza indicata in epigrafe e già dichiarata non fondata
con la sentenza
n. 45 del 12 aprile 1967.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5
maggio 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria l'11 maggio 1971.