SENTENZA N.
48
ANNO 1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 102, ultimo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, promosso con
ordinanza emessa il 12 giugno 1961 dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento
penale a carico di Maccauso Antonio, iscritta al n. 115 del Registro ordinanze
1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 225 del 9
settembre 1961.
Vista la dichiarazione di intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica dell'11 aprile
1962 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in
fatto
1. - Nel corso di un giudizio penale
d'appello celebrato davanti al Tribunale di Catanzaro contro il signor Antonio
Maccauso, imputato del reato previsto e punito dall'art. 93 del T.U. delle
leggi elettorali 16 maggio 1960, n. 570, fu sollevata la questione di
legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 102 del medesimo T.U.,
che esclude l'applicabilità ai reati elettorali del beneficio della sospensione
condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del
casellario giudiziale, in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione. La
medesima questione era stata sollevata nel giudizio di primo grado davanti al
Pretore di Borgia, ma era stata ritenuta da questo Pretore manifestamente
infondata.
Il Tribunale di Catanzaro, invece, con
ordinanza 12 giugno 1961, accoglieva la richiesta dell'appellante, osservando
che "la questione non é infondata in quanto i benefici che il Codice
penale espressamente prevede, pur essendo rimessi al potere discrezionale del
giudice, presuppongono una valutazione della personalità dell'imputato (art. 164
Cod. pen.). La sospensione condizionale della pena é ammessa allorché il
giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.
Scopo di tale norma é quello di evitare che un incensurato che può essere
ricuperato alla società e rieducato, debba essere ristretto in carcere, in un
ambiente cioé non sufficientemente idoneo al ricupero e alla
rieducazione".
L'ordinanza fu notificata al Presidente del
Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento e pubblicata, per disposizione del Presidente della Corte
costituzionale, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 225 del 9
settembre 1961.
2. - É intervenuto in giudizio il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso, come per legge,
dall'Avvocatura generale dello Stato, depositando le sue deduzioni il 14 luglio
1961, nelle quali ha concluso perché siano dichiarate infondate le questioni di
legittimità costituzionale promosse con l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro.
Osserva l'Avvocatura che la sospensione
condizionale della pena in tanto é applicabile, in quanto sussista la
condizione che il soggetto condannato non sia pericoloso, e che, nel caso, il
legislatore presume la qualità di persona pericolosa in colui il quale ha
commesso un reato elettorale. Considerazioni connesse con queste espone per
quanto concerne il beneficio della non menzione della condanna nel certificato
del casellario giudiziale, dopo aver sollevato l'eccezione della rilevanza
della relativa questione rispetto al giudizio principale e dopo aver
manifestato dei dubbi sulla ammissibilità di una pronuncia in proposito, basata
sulla applicazione della norma contenuta nell'art. 27, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87.
3. - Nella pubblica udienza dell'11 aprile
l'Avvocatura dello Stato ha insistito nelle conclusioni già prese, rimettendosi
alle argomentazioni già svolte negli scritti defensionali.
Considerato
in diritto
1. - L'Avvocatura dello Stato ha eccepito
che la questione di legittimità costituzionale della non menzione della
condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di
privati non fosse rilevante nel giudizio a quo, sul fondamento che "la
censura della mancata applicazione del beneficio" non sarebbe stata dedotta
con uno specifico motivo d'impugnazione: di qui la conseguenza che il giudice
di secondo grado si sarebbe trovato nella impossibilità di concedere di sua
iniziativa il beneficio. L'eccezione non può essere accolta. La giurisprudenza
consolidata di questa Corte ha ripetutamente chiarito quali siano i limiti che
incontra un esame da parte sua della fondatezza del giudizio di rilevanza che é
di competenza del giudice a quo, segnatamente nei casi nei quali esso attenga
all'estensione della competenza e all'esercizio dei poteri spettanti
all'autorità giurisdizionale che solleva la questione di legittimità.
Pertanto la Corte deve esaminare tanto
l'ora enunciata questione, quanto l'altra dell'inapplicabilità ai reati
elettorali della sospensione condizionale della pena.
2. - Tutte e due le questioni non sono
fondate sia nei confronti dell'art. 3, sia nei confronti dell'art. 27 della
Costituzione. La Corte ha più volte enunciato che il principio di eguaglianza
consacrato nell'art. 3 non impedisce al legislatore ordinario di regolare con
norme speciali situazioni speciali, sempre che il regolamento di queste
situazioni non urti contro gli espliciti divieti di quel medesimo articolo, e
non sia manifestamente arbitrario o irrazionale. Ora non può davvero dirsi che
negare l'applicabilità ai reati elettorali dei due benefici sopra ricordati
concreti un caso nel quale la discrezionalità del legislatore si tramuti in
arbitrio, essendo ovvi i motivi che possono averlo indotto a ritenere opportuno
un trattamento differenziato per i reati elettorali, sia per la natura della
materia alla quale essi si riferiscono, che é di fondamentale importanza in un
regime democratico, sia per l'efficacia immediata che in tali casi deve essere
riconosciuta alla pena e alle misure che alla pena conseguono.
3. - Non risulta con chiarezza
dall'ordinanza su quale punto verta il contrasto dell'inapplicabilità ai reati
elettorali dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non
menzione della condanna, con l'art. 27 della Costituzione. É da ritenere, da
quel che in essa si dice circa lo scopo che la sospensione si proporrebbe, che
il contrasto é da porre con la norma contenuta nel terzo comma dell'art. 27,
giusta il quale "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al
senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato". Dice,
infatti, il Tribunale di Catanzaro che lo scopo della norma, che consente al
giudice di sospendere condizionalmente la pena, "é quello di evitare che
un incensurato che può essere recuperato alla società e rieducato, debba essere
ristretto in carcere, in un ambiente non sufficientemente idoneo al recupero e
alla rieducazione". Ora, ritiene la Corte che la norma dell'art. 27 testé
richiamata fa riferimento ai modi di esecuzione della pena, e perciò é
arbitrariamente richiamata nel caso presente, nel quale si discute viceversa di
una pena, la cui esecuzione é sospesa. Ma, anche se si volesse accogliere
l'interpretazione estensiva che l'ordinanza sostiene di quella norma
costituzionale, non si potrebbe pervenire alla dichiarazione di illegittimità
dell'ultimo comma dell'art. 102 del T. U. delle leggi elettorali. É infatti, il
fondamento e i caratteri dell'istituto della sospensione della pena non possono
essere riportati soltanto alla finalità della rieducazione del colpevole. Si
deve tener conto, nella sua valutazione, non soltanto dei criteri fissati
dall'art. 164 del Cod. pen. (previsione del giudice che il colpevole si asterrà
dal commettere ulteriori reati), ma anche del limite segnato dall'articolo 163,
in base al quale la sospensione é ammissibile soltanto se la pena detentiva
irrogata, o che il colpevole dovrebbe scontare a seguito di conversione, non
superi la durata di un anno. Con che il legislatore ha mostrato di ispirarsi,
nel regolare la concessione del beneficio, anche al criterio della gravità del
reato. E se, in via generale, i limiti sono ricondotti dall'art. 163 del Cod.
pen. al criterio quantitativo della pena, nulla vieta al legislatore di
escludere l'applicabilità del beneficio anche con riferimento alla qualità dei
reati, quando questi, cioè, siano di tale natura da richiedere che la pena
irrogata esplichi senza limitazioni la sua propria funzione intimidativa e
reintegrativa del diritto. Sempre che, così operando, come appunto accade nel
caso in esame, non siano violati precetti o principi garantiti dalla
Costituzione.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
respinge l'eccezione sollevata
dall'Avvocatura dello Stato;
dichiara non fondata la questione,
sollevata con ordinanza 12 giugno 1961 dal Tribunale di Catanzaro, sulla
legittimità costituzionale dell'art. 102 del T.U. delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali,
approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in relazione agli artt. 3 e 27
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1962.
Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 7 giugno 1962.