SENTENZA N. 171
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso del
Presidente della Regione del Trentino-Alto Adige, notificato l'8 luglio 1970,
depositato in cancelleria il 14 successivo ed iscritto al n. 8 del registro
ricorsi 1970, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del d.P.R. 23 marzo
1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1970, n. 115, avente ad
oggetto il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino
"Caldaro" o "Lago di Caldaro" e l'approvazione del relativo
disciplinare di produzione.
Visto l'atto di costituzione del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 3 giugno
1971 il Giudice relatore Ercole Rocchetti;
uditi gli avvocati Giuseppe Guarino e
Massimo Severo Giannini, per la Regione, ed il sostituto avvocato generale
dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
1. - Con ricorso notificato l'8 luglio
1970, il Presidente della Regione del Trentino-Alto Adige ha proposto conflitto
di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al d.P.R. 23 marzo
1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1970, n. 115, avente ad
oggetto il riconoscimento della denominazione controllata del vino
"Caldaro" o "Lago di Caldaro", e l'approvazione del
relativo disciplinare di produzione.
Il ricorrente, dopo aver osservato che il
citato provvedimento di riconoscimento é stato emanato sulla base della
legislazione statale (legge 3 febbraio 1963, n. 116, e d.P.R. 12 luglio 1963,
n. 930) che stabilisce le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei mosti e dei vini, ritiene che l'iter seguito per il riconoscimento del
prodotto in questione sia lesivo della competenza stabilita dagli articoli 4, 5
e 13 dello Statuto speciale, con riferimento agli artt. 17 e seguenti, 23 e
seguenti, e 86 del d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, che contiene le norme di
attuazione del predetto Statuto. Per la violazione di tali norme, il Presidente
della Regione impugna il parere del Comitato nazionale e il decreto
presidenziale di riconoscimento, sostenendo che la Regione, che ha competenza
esclusiva in materia di agricoltura e competenza concorrente in materia di
incremento della produzione industriale e delle attività commerciali, in virtù
del trasferimento agli organi regionali delle attribuzioni già spettanti su
tali materie agli organi statali, possiede una organizzazione amministrativa
autosufficiente anche in ordine alla applicazione delle norme statali nelle
materie di sua competenza, e che spetta perciò ad essa e non allo Stato di
provvedere in materia.
Nella specie, dopo la istituzione, con
legge regionale 2 settembre 1965, n. 7, del Comitato regionale dell'agricoltura
secondo il ricorrente, non sarebbero stati più necessari il parere del
Consiglio nazionale dell'agricoltura né, per il riconoscimento, il decreto del
Presidente della Repubblica; infatti, con il trasferimento alla Regione delle
competenze amministrative dello Stato, non sarebbe più consentito alcun
intervento degli organi amministrativi centrali, perché la Regione disporrebbe
della organizzazione amministrativa necessaria a definire l'intero procedimento
previsto dalla legislazione in esame.
2. - Si é costituito in giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello
Stato, che, con deduzioni del 27 luglio 1970, chiede che il ricorso venga
dichiarato inammissibile o comunque infondato.
In via preliminare, l'Avvocatura osserva
che l'impugnazione del parere del Comitato nazionale va dichiarata
inammissibile, sia perché proposta fuori termine, contro un atto pubblicato
(sulla Gazzetta Ufficiale) ben oltre i 60 giorni anteriori alla data di
notificazione del ricorso, sia perché, qualora il parere venisse considerato
come atto privo di autonomia, esso sarebbe rivolto verso un atto avente
carattere preparatorio o subprocedimentale.
Anche nei confronti del decreto
presidenziale di riconoscimento, secondo la difesa del Presidente del
Consiglio, le censure del ricorrente appaiono inammissibili per varie ragioni:
innanzi tutto per la preclusione derivante da atti legislativi precedenti, in
particolare dalla legge 11 maggio 1966, n. 302, la quale avrebbe ribadito che i
pareri prescritti nell'iter del procedimento di riconoscimento della
denominazione di origine controllata dei vini sarebbero due, quello regionale e
quello statale: ne deriverebbe che la mancata impugnazione di tale legge da
parte della Regione precluderebbe il conflitto di attribuzione nei confronti di
un atto strumentale esecutivo di quella legge non impugnata.
Un secondo motivo di inammissibilità
sussisterebbe per la preclusione derivante dalla acquiescenza della Regione sul
piano operativo ed applicativo della legislazione statale nello stesso
procedimento di cui si impugna l'atto finale: invero, con la nota 16 agosto
1966, n. 4411/V-10, l'Assessorato per l'agricoltura e il commercio della
Regione, nel trasmettere al Ministero dell'agricoltura le domande per il
riconoscimento della denominazione del vino in esame, corredato del parere del
Comitato regionale, avrebbe riconosciuto inequivocabilmente che la competenza a
disporre del riconoscimento spettava allo Stato.
In via subordinata, l'Avvocatura sostiene
che il ricorso é comunque infondato nel merito. L'esame della ratio della
legislazione statale sul riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini, dimostrerebbe che le norme relative devono avere uniforme applicazione in
tutto il territorio nazionale e che pertanto non possono rientrare nelle
attribuzioni legislative regionali. D'altra parte, le norme statutarie e di
attuazione invocate nel ricorso per allegare la violazione della competenza
amministrativa della Regione non consentono una interpretazione così lata da
comprendere tutta la complessa disciplina del riconoscimento dei vini a
denominazione di origine.
3. - Entrambe le parti hanno depositato
tempestivamente memorie con cui illustrano ulteriormente le argomentazioni
delle rispettive deduzioni.
Considerato
in diritto
1. - La Regione Trentino-Alto Adige, con
ricorso 8 luglio 1970, ha sollevato conflitto di attribuzione contro due atti
del procedimento col quale lo Stato, in base alla legge delegata 12 luglio
1963, n. 930, ha effettuato il riconoscimento della denominazione di origine
del vino "Caldaro" o "Lago di Caldaro" e ne ha approvato il
relativo disciplinare di produzione.
Gli atti come sopra impugnati sono
costituiti dal parere del Comitato nazionale per la tutela della denominazione
di origine dei vini, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 1968,
n. 240, e dell'atto terminale del procedimento, costituito dal decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1970, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 9 maggio 1970, n. 115.
La Regione sostiene che il compimento di
questi atti era di competenza dei propri organi (Comitato regionale e
Presidente della Regione) e non già di quelli dello Stato, che vi hanno invece
provveduto, in quanto il riconoscimento della denominazione dei vini rientra
nella materia dell'agricoltura, sulla quale essa ha competenza legislativa
esclusiva, ai sensi dell'art. 4, n. 9, dello Statuto speciale, e altresì in
quella dell'incremento della produzione industriale e delle attività commerciali,
su cui ha competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 5 n. 3 dello stesso
Statuto. Ed aggiunge altresì la Regione che, anche se essa non ha emanato norme
in materia, e deve perciò applicare quelle dello Stato (art. 92 Statuto
speciale), non per questo può esserle negata la competenza amministrativa a
provvedere al riguardo.
2. - L'Avvocatura dello Stato, quanto al
parere del Comitato nazionale, eccepisce la inammissibilità del ricorso per
tardività, e l'eccezione é da ritenersi fondata.
Invero, la natura preparatoria di
determinati atti, nulla toglie alla loro idoneità ad affermare, anche per
implicito, la competenza dell'organo che li adotta, ed a negare quella di
altri. Il che é, in astratto, sufficiente a determinare la lesione della sfera
delle potestà costituzionalmente attribuite, per la cui reintegrazione l'art.
39 della legge n. 87 del 1953 fornisce, mediante il regolamento di competenza,
l'idoneo mezzo giurisdizionale.
E poiché la lesione si produce nello stesso
istante in cui l'atto che si afferma lesivo viene assunto, mentre la
possibilità dell'azione riparatrice inizia dalla conoscenza che di quell'atto
ha la parte che si considera lesa, non vi é ragione per ritenere che la natura
preparatoria dell'atto possa sospendere o spostare l'inizio della decorrenza
dei termini del ricorso ad altro momento e ad altra sede, come quella
dell'impugnazione dell'atto terminale e conclusivo del procedimento.
L'eccezione di inammissibilità, quanto al
ricorso contro il parere del Comitato nazionale, prodotto ben oltre i sessanta
giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, va pertanto accolta.
3. - A diversa conclusione deve invece
pervenirsi quanto alla inammissibilità del ricorso contro il decreto
presidenziale di riconoscimento della denominazione di origine del vino di che
trattasi, inammissibilità che, secondo l'Avvocatura, deriverebbe
dall'acquiescenza della Regione che, trasmettendo al Ministero dell'agricoltura
(con lettera dell'Assessore 16 agosto 1966, n. 4411) le domande degli interessati
e il parere del Comitato regionale dell'agricoltura su di esse, avrebbe
accettato e riconosciuto legittima la competenza dello Stato a provvedere in
materia.
La Corte ha più volte ritenuto (sentenze nn. 44 del
1957, 77 del
1958, 3 del
1964) che nei giudizi innanzi ad essa proposti in via principale, non può
darsi assoluta rilevanza alle ragioni di inammissibilità ed in particolare
all'acquiescenza, così come elaborate dalla giurisprudenza amministrativa. Ciò
perché l'oggetto del giudizio per conflitti di attribuzione é rappresentato
dalla individuazione dell'organo autorizzato a provvedere, più che dalla
legittimità dell'atto per ragioni attinenti alla competenza dell'organo che lo
ha emanato.
L'eccezione di inammissibilità va perciò,
su questo punto, rigettata.
4. - Fondata deve invece ritenersi l'altra
eccezione sollevata dall'Avvocatura, per l'esistenza di precedenti atti
legislativi, non impugnati dalla Regione, e che hanno consolidato le sfere di
competenza delle due parti in conflitto. Qui non si tratta, invero, secondo pur
si afferma, di una eccezione di inammissibilità per acquiescenza, ma di una
eccezione di merito, che ha per oggetto il contenuto delle norme sulla
attribuzione e la distribuzione delle competenze tra lo Stato e le Regioni
nella materia di che trattasi.
Con la legge delegata 12 luglio 1963, n.
930, lo Stato ha emanato le disposizioni per il riconoscimento delle
denominazioni di origine dei mosti e dei vini e tali disposizioni sono
certamente applicabili nel territorio della Regione Trentino - Alto Adige,
perché la legge che le contiene ha inteso regolare la materia in tutto il
territorio dello Stato, Regioni differenziate comprese.
La portata generale della relativa
normativa, che di già appare dal testo della citata legge delegata, trova
conferma nella successiva legge di modifica dell'11 maggio 1966, n. 302, la
quale, nell'art. 1, dispone che "nelle Regioni a statuto autonomo, il
parere (del Comitato regionale statale dell'agricoltura) dovrà essere espresso
dagli organi competenti della Regione interessata". Dal che si ricava che,
se per le Regioni a statuto autonomo la legge n. 302 del 1966 ha espressamente
prevista questa sola modifica ed integrazione della precedente legge n. 930 del
1963, tutte le altre norme di tale legge debbono intendersi applicabili
integralmente alle anzidette regioni.
5. - La difesa della Regione Trentino - Alto
Adige, oltre a contrastare tale conclusione, ha poi dedotto che, se la legge
930 sia da applicarsi anche nel suo territorio, essa deve ritenersi
costituzionalmente illegittima, ed ha perciò, in via subordinata, formalmente
sollevato la questione di legittimità costituzionale della legge di delega n.
116 del 1963, di quella delegata n. 930 dello stesso anno e della legge n. 302
del 1966, di modifica e integrazione di quest'ultima, "nella parte in cui
esse consentono od impongono, nel procedimento diretto al riconoscimento della
denominazione di origine controllata dei vini, l'intervento di organi statali
(parere del Comitato nazionale e decreto terminale del Presidente della
Repubblica), in violazione della sfera di competenza costituzionalmente
riconosciuta alla Regione".
La Corte, nel prendere in esame la proposta
questione, osserva che, nel caso, mentre deve ritenersi ricorra il requisito
della rilevanza di essa ai fini della risoluzione del giudizio principale di
conflitto di attribuzione, altrettanto non può dirsi quanto a quello della non
manifesta infondatezza.
Così come la Corte ebbe a ritenere per i
marchi, con la sentenza
n. 8 del 1970, la tutela della denominazione di origine dei mosti e dei
vini, sia che si tratti di denominazione semplice e, ancor più, se si tratti di
denominazione di origine controllata o controllata e garantita (art. 2 legge n.
930), non può essere invero disposta che in modo unitario, sul piano nazionale,
anche per i riflessi che essa ha nel commercio internazionale e in quello
comunitario, e deve perciò trovare regolamentazione esclusiva ad opera delle
autorità statali.
Può aggiungersi, a riprova della necessità
di tale intervento dello Stato che, spesso, le zone di produzione di un
determinato vino ricadono nel territorio di più Regioni, e che per la
complessità degli interessi che sono connessi alla produzione e al commercio
dei vini pregiati, anche per quanto riguarda la tutela dei consumatori, non é
esatto che la materia si esaurisca in quella propria dell'agricoltura sulla
quale la Regione ha competenza.
Pertanto la questione di legittimità
costituzionale, come sopra proposta, va dichiarata manifestamente infondata.
6. - Per concludere, poiché la legge n. 930
non é contraria a principi o norme costituzionali e poiché gli atti impugnati
ne sono legittima esecuzione, essi risultano compiuti dallo Stato
nell'esercizio della propria competenza.
Il ricorso pertanto deve essere respinto.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile il ricorso
proposto dalla Regione Trentino - Alto Adige con l'atto 8 luglio 1970, per
quanto concerne l'impugnativa del parere del Comitato nazionale per la tutela
della denominazione di origine dei vini, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 30 settembre 1968, n.240, parere avente per oggetto il riconoscimento della
denominazione del vino Lago di Caldaro o Caldaro;
2) dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale della legge 3 febbraio 1963, n. 116,
del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, e della
legge 11 maggio 1966, n. 302, questione sollevata in via subordinata dalla Regione
ricorrente;
3) dichiara che spetta allo Stato di
provvedere al riconoscimento della denominazione di origine dei mosti e dei
vini disciplinata con il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio
1963, n. 930; respinge, pertanto, il ricorso come sopra proposto dalla Regione
Trentino - Alto Adige avverso il d.P.R. 23 marzo 1970, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1970, n. 115.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 14 luglio
1971.