SENTENZA N. 8
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con ordinanza emessa l'8
luglio 1968 dal pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Chioetto
Augusto, iscritta al n. 288 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 del 26 febbraio 1969.
Visto l'atto d'intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12
novembre 1969 il Giudice relatore Michele Fragali;
udito il sostituto avvocato generale
dello Stato Franco Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Oggetto della presente causa é
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 86 delle leggi di pubblica
sicurezza, nella parte in cui, secondo una certa interpretazione, sancisce
l'obbligo della previa autorizzazione di pubblica sicurezza per la detenzione,
in pubblico esercizio, di apparecchi per calcio da tavolo. La questione é stata
promossa dal pretore di Padova con ordinanza 8 luglio 1968 in relazione agli
artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione.
Premesso che, secondo una tendenza
dottrinale e giurisprudenziale, per gli apparecchi da trattenimento non
sussisterebbe l'obbligo della previa licenza della pubblica sicurezza, il
pretore rileva che tale veduta é conforme all'ordinamento, oltre che per i motivi
illustrati dalla dottrina, anche perché non sussistono interessi di polizia
tali da imporre la limitazione in esame. É possibile prevenire ogni abuso
avendo gli agenti di pubblica sicurezza libertà di ingresso nei pubblici
esercizi e può la licenza di pubblico esercizio contenere prescrizioni
accessorie speciali; infine la norma accenna ad apparecchi da giuoco e non da
trattenimento. Tuttavia un recente progetto di riforma del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, commentando la proposta di introdurre la licenza
per gli apparecchi da trattenimento, ha dato alla futura norma valore
interpretativo in relazione ad una prassi anteriore, così ponendo il quesito
della costituzionalità dell'art. 86 predetto con riguardo agli apparecchi da
trattenimento.
Il pretore ritiene che
l'interpretazione favorevole alla licenza farebbe dell'autorizzazione di
esercizio un ingiusto ostacolo al libero svolgimento dell'attività economica
privata di produzione, noleggio e commercio di tali apparecchi; porrebbe
inoltre indirettamente remore generiche alla libertà della persona umana e al
pieno sviluppo della medesima; e indirettamente avvilirebbe il diritto al
lavoro, inteso quale diritto del produttore, del noleggiatore, del pubblico
esercente, dell'utente e degli operai dipendenti dal produttore.
Il pretore afferma, a proposito del
calcio da tavolo, essere ius receptum
che si resti nell'ambito del trattenimento tecnicamente inteso laddove vi sia
corrispettività fra prezzo costituito dalla monetina che si introduce per ottenere
il funzionamento dell'apparecchio e controprestazione costituita dalle biglie o
dalle palline poste a disposizione dell'utente.
2. - É intervenuto in giudizio il
Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale, con deduzioni depositate il 18
marzo 1969, ha chiesto che la questione venga dichiarata inammissibile o quanto
meno non fondata.
Egli preliminarmente osserva che il
pretore ha inteso prescindere dalle concrete esigenze processuali e prevenire
invece le decisioni dei giudici dell'eventuale fase di impugnazione. Nel merito
rileva che la norma denunciata ha riguardo genericamente al fatto che, in un
pubblico esercizio, si offra agli avventori la possibilità di trattenersi a
fare giuochi; e non sembra che, in questa sede, l'indagine interpretativa possa
spingersi fino ad accertare se una determinata attività sia da considerarsi di
giuoco, come fa il pretore quando esclude che quella di trattenimento sia di
giuoco.
La norma denunciata non contrasta
con l'art. 41 della Costituzione. Già la Corte, nella sua sentenza 28 giugno
1963, n. 125, ha sottolineato che é permesso al legislatore ordinario di
porre norme che possano risolversi in limitazioni alla produzione e al
commercio allorché mirino ad assicurare la tutela delle esigenze di interesse
pubblico. L'imposizione della licenza per l'uso, nei pubblici esercizi, degli
apparecchi per giuoco rappresenta il doveroso coordinamento fra le libertà
economiche e le necessità sociali, in ordine ad attività che, pur lecite, sono
tuttavia tali da potere, in determinate condizioni soggettive ed ambientali,
dar luogo a sviluppi antisociali: può esservi la necessità di controllare
preventivamente l'adeguatezza dei locali nei quali gli apparecchi da giuoco
vengano installati, il pubblico che generalmente li frequenta, la moralità del
gestore, in modo da escludere il pericolo che i congegni siano usati in modo
difforme da quello consentito e che se ne faccia strumento, fra l'altro, di
scommesse fra i giocatori.
La libertà e la dignità umana sono
vieppiù assicurati proprio da norme che, come quella denunciata, tendono ad
impedire che l'attività dei cittadini possa svolgersi in modo antisociale;
cosicché debbono ritenersi giustificate anche le presunte indirette incidenze
del limite legale nella esplicazione del lavoro del produttore degli
apparecchi, degli esercenti e dei loro dipendenti, se pure tali incidenze sono
in concreto ipotizzabili.
3. - All'udienza del 12 novembre
1969 l'avvocato dello Stato si é riportato alle tesi svolte nell'atto
d'intervento.
Considerato in diritto
L'ordinanza in esame é stata emessa
dal pretore di Padova nell'occasione di un procedimento penale contro Chioetto
Augusto, imputato, fra l'altro, di contravvenzione all'art. 86 del testo unico
di pubblica sicurezza, per aver, nel suo pubblico esercizio, usato un
apparecchio di calcio da tavolo senza l'autorizzazione di polizia.
Come si é detto nell'esposizione di
fatto, il pretore ha giudicato che la norma citata non richiede alcuna licenza
per la detenzione in pubblico esercizio degli apparecchi di trattenimento, in
cui ha incluso il calcio da tavolo; e si é detto pure che il pretore ha
rafforzato tale convincimento con l'osservare che, ove venisse accolta una
proposta, già presentata al Parlamento, di modificare la predetta norma allo
scopo di comprendere nell'obbligo di licenza gli apparecchi da trattenimento,
la modificazione avrebbe dovuto reputarsi innovativa. Poste tali premesse, il
giudice a quo, secondo logica, avrebbe dovuto assolvere l'imputato, senza
proporre alcuna questione di illegittimità costituzionale del divieto di cui si
tratta, perché quelle premesse escludevano che il divieto fosse implicato nella
res iudicanda e fosse opponibile
all'imputato. Viceversa il pretore ha promosso la questione, avendo rilevato
l'esistenza di un'interpretazione della norma non coincidente con quella che
egli riteneva fondata. E ha sottoposto la norma al sindacato di questa Corte
perché, come si legge nel dispositivo dell'ordinanza, "secondo una certa
interpretazione" essa fin da ora impone l'obbligo della licenza di
polizia; avendo presente cioè una interpretazione che egli aveva prima
qualificato priva di fondatezza.
Vi é nell'ordinanza, come si scorge,
la collocazione su basi ritenute certe di un giudizio che nega l'obbligo
dell'imputato di provvedersi di licenza; ma in simultaneità v'é la affermazione
che l'imputato aveva quest'obbligo, a meno che fosse stata dichiarata
illegittima in parte qua la norma denunciata. Non può non esservi contrasto
sostanziale fra l'una e l'altra posizione; ed esattamente perciò la Presidenza
del Consiglio rileva che la questione é stata proposta, non perché creduta
utile al giudizio di merito, ma per prevenire decisioni contrarie alla tesi preferita
da parte del giudice dell'eventuale impugnazione. L'ordinanza si é cioé fondata
su ipotesi, su previsioni o su congetture; su considerazioni, vale a dire, che
altra volta questa Corte (sentenza 16
dicembre 1968 n. 134) ha giudicato inidonee a giustificare la proposizione
di un processo costituzionale.
Del resto, una interpretazione
giudicata inattendibile non poteva dar regole di giudizio per la decisione
della controversia di merito, cosicché la verifica della legittimità
costituzionale della norma che ne é oggetto, prima facie manca di qualsiasi rilevanza; e comunque il dubbio di
interpretazione che il giudice a quo non ha risolto (se dubbio di tal genere il
pretore, nella specie ha voluto esprimere) denota una sua incertezza sulla
individuazione della norma da applicare, che inficia irrimediabilmente l'esame
della rilevanza della questione di legittimità proposta alla Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 86 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, proposta dal pretore di Padova con ordinanza 8 luglio 1968,
per la parte in cui, secondo una certa interpretazione, sancisce l'obbligo della
previa autorizzazione di pubblica sicurezza per la detenzione, in pubblico
esercizio, di apparecchi per calcio da tavolo, e in riferimento agli artt. 3,
4, 35 e 41 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16
gennaio 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 28
gennaio 1970.