SENTENZA N. 150
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 707, comma primo, del codice di procedura civile, promosso con
ordinanza emessa il 16 ottobre 1970 dal pretore di Parma nel procedimento
penale a carico di Lamberti Giovanni, iscritta al n. 27 del registro ordinanze
1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 24 marzo
1971.
Udito nell'udienza pubblica del 3 giugno
1971 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
Ritenuto in
fatto
Nel procedimento penale a carico di
Giovanni Lamberti imputato del reato di cui agli artt. 81 e 388, comma secondo,
del codice penale, "essendosi, più volte, fino al 13 maggio 1970 e
successivamente, rifiutato di consegnare la figlia alla moglie cui era stata
assegnata il 9 maggio 1970 dal presidente del tribunale di Modena in sede di
giudizio di separazione" il pretore di Parma, su eccezione di parte,
sollevava, con ordinanza del 16 ottobre 1970, la questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art. 707, comma primo, del codice di procedura
civile, "nella parte in cui con l'inciso "senza assistenza di
difensore" sancisce il divieto della rappresentanza tecnica davanti al
presidente del tribunale nel procedimento di separazione personale dei
coniugi", in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione.
Sotto il profilo della rilevanza il
pretore, premesso che il giudice penale, dovendo decidere in ordine all'imputazione
di cui all'art. 388 del codice penale, deve esercitare "un sindacato sul
provvedimento della cui applicazione si discute (regolare formazione del
titolo, esecutività del medesimo, ecc.)", osservava che l'eventuale
declaratoria di illegittimità dell'articolo 707, comma primo, del codice di
procedura civile "renderebbe nulla in radice l'ordinanza 9 maggio 1970 del
presidente del tribunale di Modena da cui é scaturito l'obbligo
dell'affidamento alla madre della figlia minore, facendo di conseguenza venir
meno il presupposto del delitto di cui al capo di imputazione".
Sotto il profilo della non manifesta
infondatezza, lo stesso pretore riteneva che con il divieto di assistenza a
mezzo di difensore si perviene all'assurdo che l'esercizio del diritto di
difesa é precluso alle parti proprio in un procedimento in cui vengono emessi
provvedimenti destinati a produrrre effetti tra le parti stesse ed anche nei
confronti di altre persone ed in cui perciò l'assistenza del patrono sarebbe
oltremodo necessaria per consentire a ciascuna delle parti di esporre e far
valere le proprie ragioni e di interloquire sull'attività tecnica del giudice.
E non varrebbe sostenere in contrario che nella specie si tratta di un
procedimento o di provvedimenti di carattere volontario (c.d. volontaria
giurisdizione): sarebbe iniquo, infatti, richiamandosi unicamente a determinate
categorie giuridiche, negare l'applicabilità dell'art. 24, comma secondo, alla
detta fase del procedimento; e comunque, secondo la giurisprudenza di questa Corte,
con la volontaria giurisdizione il diritto di difesa ed il principio del
contraddittorio non sono incompatibili.
Davanti a questa Corte non si costituiva
nessuna delle parti private e non spiegava intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Considerato
in diritto
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe
il pretore di Parma denuncia, per violazione dell'art. 24, comma secondo, della
Costituzione l'art. 707, comma primo, del codice di procedura civile
"nella parte in cui, con l'inciso " senza assistenza di
difensore", sancisce il divieto della rappresentanza tecnica davanti al
presidente del tribunale nel procedimento di separazione personale dei
coniugi".
2. - La questione, così prospettata, é
inammissibile per difetto di rilevanza.
La Corte ritiene che la decisione di essa
non possa influire nel processo penale nel corso del quale si é avuta
l'ordinanza di rimessione.
Non vale sostenere in contrario, come si
legge nella detta ordinanza, che il pretore chiamato a giudicare sulla responsabilità
penale di un marito imputato del reato di cui agli artt. 81 e 388, comma
secondo, del codice penale, per essersi più volte rifiutato di consegnare la
figlia alla moglie cui era stata assegnata dal presidente del tribunale
competente, nel corso di un giudizio di separazione personale ancora pendente
tra i coniugi, debba stabilire se dal provvedimento civile derivino o meno gli
obblighi cui si riferisce il citato art. 388 e debba operare un sindacato sul
provvedimento della cui applicazione si discute; e che quindi l'eventuale
declaratoria di illegittimità del citato art. 707, comma primo,
"renderebbe nulla in radice l'ordinanza" del presidente del
tribunale, facendo di conseguenza venire meno il presupposto del delitto di cui
al capo di imputazione.
Il citato art. 707, comma primo, viene,
infatti, applicato, come la Corte ha precisato in altre occasioni (sentenze
n. 60 del 1970 e n. 6 del 1971), dal presidente del tribunale. E può essere legittimamente
considerato dal tribunale in sede di definizione del giudizio di primo grado, e
dagli altri organi della giurisdizione civile, nei procedimenti di appello, di
cassazione, di rinvio e di revocazione, ed eventualmente anche in sede di
opposizione all'esecuzione dei provvedimenti emessi a sensi dell'art. 708,
comma terzo.
Ma non può essere applicato o considerato
dal giudice penale, che sia chiamato a conoscere ad es. del reato di cui
all'art. 570 del codice penale (cfr. cit. sentenza n.
6 del 1971) o, come nella specie,
di quello previsto e punito dagli artt. 81 e 388 dello stesso codice.
Presupposto necessario e sufficiente per la
configurabilità del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del
giudice é l'emissione da parte del giudice stesso di un provvedimento
immediatamente esecutivo. E tale non può non dirsi quello legittimamente emesso
dal presidente del tribunale competente a sensi e per gli effetti di cui al
detto art. 707, comma primo, ed al successivo art. 708, e giusta il disposto
dell'articolo 189, comma primo, delle disposizioni per l'attuazione del codice
di procedura civile.
Al giudice penale, in casi come quello in
esame, in sostanza resta inibito di sindacare la legittimità del provvedimento
giurisdizionale, esecutivo ed ineseguito, fermo restando peraltro il controllo
sull'esistenza dell'atto.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile per difetto di
rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 707, comma
primo, del codice di procedura civile, proposta, con l'ordinanza indicata in
epigrafe, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 30 giugno
1971.