SENTENZA N. 60
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIPACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 707, primo comma, del codice di procedura civile,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 12 febbraio
1968 dal giudice istruttore del tribunale di Milano nel procedimento di
separazione personale dei coniugi Bassan Giuliano e Pellis Maria Rosa, iscritta
al n. 96 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 177 del 13 luglio 1968;
2) ordinanza emessa il 26 aprile
1968 dal giudice istruttore del tribunale di Milano nel procedimento di
separazione personale dei coniugi Inzaghi Rosetta e Visentin Ettore, iscritta
al n. 170 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 248 del 18 settembre 1968.
Visti gli atti di costituzione di
Pellis Maria Rosa e d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11
marzo 1970 il Giudice relatore Enzo Capalozza;
uditi gli avvocati Carlo Bandini e
Mario Pogliani, per la Pellis, ed il sostituto avvocato generale dello Stato
Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio di
separazione personale dei coniugi iniziato da Giuliano Bassan nei confronti
della moglie Maria Rosa Pellis, il giudice istruttore del tribunale di Milano,
su istanza della difesa di quest'ultima, riteneva rilevante e non
manifestamente infondato il dubbio sulla legittimità costituzionale dell'art.
707, primo comma, del codice di procedura civile, in riferimento all'art. 24,
secondo comma, della Costituzione, e, con ordinanza del 12 febbraio 1968,
sollevava la relativa questione.
In precedenza, la difesa della
convenuta aveva chiesto al giudice istruttore l'aumento dell'assegno mensile
stabilito dal presidente, ma il ricorso era stato respinto per non essersi
verificati i mutamenti nelle circostanze, richieste dall'art. 708, quarto
comma, dello stesso codice.
Nell'ordinanza di rimessione, si
osserva che la norma denunziata, secondo la quale i coniugi devono comparire
personalmente davanti al presidente senza assistenza di difensore, non
presenterebbe motivi di illegittimità costituzionale per quanto concerne
l'audizione delle parti, prima separatamente e poi congiuntamente, durante la
fase del tentativo di conciliazione, in quanto il presidente, mirando solo a
dirimere le controversie che hanno minato l'unità familiare, non svolgerebbe
alcuna attività giurisdizionale.
Terminato, però, con esito negativo,
il tentativo di conciliazione, l'attività del presidente si inserirebbe nel
procedimento contenzioso, dovendo egli, oltre che accertare la competenza per
territorio del tribunale adito e risolvere le relative questioni, adottare i
provvedimenti temporanei ed urgenti sull'affidamento della prole e sui rapporti
economici tra i coniugi, nominare il giudice istruttore e fissare l'udienza di
comparizione, con le inerenti conseguenze processuali.
Si osserva, pertanto, nell'ordinanza
che la mancata assistenza dei difensori dei coniugi, allorché vengono adottati
i provvedimenti presidenziali, modificabili soltanto per mutamenti nelle
circostanze che erano emerse al momento della comparizione personale dei
coniugi, sarebbe in contrasto con il diritto della difesa in ogni stato e grado
del procedimento, intesa come difesa in senso tecnico.
Si conclude assumendo la
legittimazione del giudice istruttore a sollevare la questione, dappoiché egli
é abilitato alla modifica dei provvedimenti presidenziali.
L'ordinanza, ritualmente notificata
e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 13 luglio
1968.
2. - Nel giudizio davanti a questa
Corte, si é costituita la signora Maria Rosa Pellis, con deduzioni depositate
il 30 marzo 1968, ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto
depositato il 3 giugno 1968.
La parte privata chiede che sia
dichiarata l'illegittimità costituzionale della denunziata disposizione,
argomentando, tra l'altro, che il divieto di assistenza del difensore
all'udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale non
ha trovato alcuna giustificazione nella dottrina, mentre si pone, altresì, in
contrasto con il sistema accolto dal vigente codice di rito. Sulla scorta delle
considerazioni poste a sostegno dell'ordinanza di rimessione, sottolinea poi la
natura giurisdizionale del provvedimento presidenziale di cui all'art. 708 del
codice di procedura civile e richiama essa pure (come aveva fatto l'ordinanza),
la giurisprudenza di questa Corte sul diritto di difesa.
L'Avvocatura generale chiede che la
questione sia dichiarata inammissibile o, in via subordinata, non fondata. Al
riguardo, rispettivamente, deduce che secondo la giurisprudenza di questa
Corte, il giudice istruttore, essendo dotato di poteri non decisori, non
potrebbe correttamente svolgere una delibazione sulla rilevanza della
questione, se non relativamente ad una norma processuale che può essere
soltanto da lui applicata spettando, in ogni altro caso, al collegio di
sollevare la questione di legittimità costituzionale.
In particolare, osserva che la norma
denunziata viene applicata dal presidente nell'esercizio della sua competenza
funzionale: se si dovesse attribuire a tale attività natura giurisdizionale,
dovrebbe ritenersi il presidente legittimato a sollevare la questione di
legittimità della norma denunziata. Se, invece, si dovesse avere riguardo al
permanere degli effetti dei provvedimenti presidenziali durante il corso del
giudizio, sarebbe legittimato a sollevare la questione il collegio e non il
giudice istruttore. Né può avere rilievo il potere che é conferito a
quest'ultimo di modificare i provvedimenti presidenziali in forza dell'art.
708, quarto comma, cod. proc. civ. ché non é questa la norma denunziata.
Circa la non fondatezza della
questione, l'Avvocatura fa richiamo alla giurisprudenza di questa Corte sulla
non obbligatorietà dell'assistenza del difensore e sul patrocinio di persone
sfornite della competenza tecnica normalmente richiesta per il difensore.
3. - Identica questione di
legittimità costituzionale della stessa disposizione é stata sollevata, con
analoghe argomentazioni, nel corso di un giudizio di separazione tra i coniugi
Rosetta Inzaghi ed Ettore Visentin, dal giudice istruttore del tribunale di
Milano, con ordinanza del 26 aprile 1968, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 248 del 18 settembre 1968, dopo le notificazioni e comunicazioni di rito.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte
non vi é stata costituzione di parte.
Considerato in diritto
1. - É stata sollevata dal giudice
istruttore del tribunale di Milano la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 707, primo comma, del codice di procedura civile: la norma violerebbe
il diritto di difesa poiché non consente alle parti di presentarsi al
presidente del tribunale con l'assistenza dei difensori.
L'Avvocatura dello Stato ha
sollevato eccezione di inammissibilità: il giudice istruttore non potrebbe
proporre questioni di legittimità costituzionale.
L'eccezione é fondata nei limiti di
cui si dirà.
2. - Le più recenti sentenze di
questa Corte affermano che, allorché la legge prevede l'emanazione di un
provvedimento decisorio attribuito alla diretta competenza del giudice
istruttore, a questo spetta il potere di promuovere questioni di legittimità
costituzionale (da ultimo, sent. n. 62 del
1966 e sent.
n. 45 del 1969).
Tuttavia, la norma denunziata
(l'art. 707, primo comma, cod. proc. civ.) viene applicata dal presidente del
tribunale e non dal giudice istruttore; al quale ultimo, invece, competono i
poteri di (condizionata) modifica dei provvedimenti presidenziali secondo il
dettato del successivo art. 708, quarto comma: in una fase, cioé, nella quale
la difesa tecnica é garantita.
É perciò al presidente, essendo la
sua competenza di natura giurisdizionale, che spetta di sollevare la questione
di legittimità, ove egli ritenga che dinanzi a lui l'assenza del difensore non
soddisfi le garanzie dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Come dire che su tale materia il
giudice istruttore non può sollevare questioni, poiché non ha su di essa potere
decisorio, essendo questo limitato alla modificazione, per fatti nuovi, dei
provvedimenti presidenziali.
Perciò la questione é inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, perché
irrilevante, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 707, primo
comma, del codice di procedura civile, in riferimento all'art. 24, secondo
comma, della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22
aprile 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 28
aprile 1970.