SENTENZA N. 6
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
degli artt. 707, primo comma, e 708, terzo comma, del codice di procedura
civile, e dell'art. 570 del codice penale in relazione all'art. 145 del codice
civile, promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1969 dal pretore di
Bordighera nel procedimento penale a carico di Pandolfi Francesco, iscritta al
n. 208 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 152 del 18 giugno 1969.
Udito nella camera di consiglio del 9
dicembre 1970 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
Ritenuto in
fatto
1. - A seguito di querela proposta da
Luigina Intonti a carico del proprio marito Francesco Pandolfi per il delitto
previsto dall'art. 570 del codice penale e precisamente "per averle fatto
mancare i mezzi di sussistenza" ed in particolare per non averle mai
versato l'assegno mensile di lire trentamila che il Presidente del tribunale di
San Remo le aveva concesso in via provvisoria in sede di giudizio di
separazione personale per colpa ed in attesa della sentenza definitiva, il
pretore di Bordighera emetteva decreto di citazione a giudizio a carico del
Pandolfi imputato "del reato p. e p. dall'art. 570, c.p., per essersi,
serbando una condotta contraria all'ordine e alla morale delle famiglie,
sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla sua qualità di
coniuge" della querelante.
Nel dibattimento, mentre il P.M. concludeva
chiedendo la condanna dell'imputato, la difesa di questo domandava la
sospensione del procedimento per l'illegittimità costituzionale dell'art. 708,
terzo comma, del codice di procedura civile in riferimento all'art. 24, secondo
comma, della Costituzione, ed in subordine l'assoluzione dell'imputato.
2. - Il pretore, con ordinanza del 21
febbraio 1969, riteneva che la sollevata eccezione di illegittimità
costituzionale non apparisse manifestamente infondata: l'art. 707, primo comma,
del codice di procedura civile, prevedendo che nel procedimento di separazione
personale i coniugi davanti al Presidente debbano comparire personalmente senza
assistenza di difensore, violerebbe il disposto dell'art. 24, secondo comma,
della Costituzione, in quanto che in quella sede sono individuabili due fasi e
la seconda (durante la quale possono essere emessi provvedimenti temporanei ed
urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole) é di carattere squisitamente
giurisdizionale e costituisce una fase senza dubbio importante del procedimento
di separazione.
Riteneva altresì il pretore, e d'ufficio,
che l'art. 570 del codice penale, in relazione all'art. 145 del codice civile,
fosse in contrasto con l'art. 29 della Costituzione. E ciò perché l'art. 145
del codice civile tratta differentemente il marito e la moglie in ordine
all'obbligo di mantenimento e siffatto trattamento sarebbe in contrasto con il
principio di eguaglianza morale e giuridica tra i coniugi sancito dall'art. 29
della Costituzione. Da codesta disparità poi deriverebbe, in relazione all'art.
570 del codice penale, la responsabilità penale del solo marito.
Riteneva infine il pretore che la decisione
delle questioni così sollevate influisse nel processo in corso, posto che
l'imputato era stato tratto a giudizio per non aver versato alla moglie la
somma fissata dal Presidente del tribunale a norma dell'articolo 708, terzo
comma, del codice di procedura civile e posta la generica incostituzionalità
dell'art. 145 del codice civile.
3. - Nessuna delle parti si é costituita
davanti a questa Corte né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio
dei ministri.
E pertanto il procedimento ha seguito le
forme previste dall'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Considerato
in diritto
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe
il pretore di Bordighera denuncia, per violazione dell'art. 24, secondo comma,
della Costituzione la norma per la quale nel procedimento di separazione
personale dei coniugi il Presidente del tribunale può dare con ordinanza i provvedimenti
temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della
prole (art. 708, terzo comma, del codice di procedura civile) e nonostante che
i coniugi debbano comparire davanti a lui senza assistenza di difensore (art.
707, primo comma, dello stesso codice).
La questione, così prospettata, appare alla
Corte priva di rilevanza.
Non é consentito infatti di ritenere, come
fa il giudice a quo, che la decisione di essa potesse e possa influire
nel processo penale nel corso del quale si é avuta l'ordinanza di rimessione,
"posto che l'imputato é stato tratto a giudizio per non avere versato alla
moglie la somma fissata dal Presidente del tribunale a norma dell'art. 708,
terzo comma, c.p.c.".
Codesta valutazione della rilevanza risulta
chiaramente viziata e nell'impostazione e nel procedimento.
Il pretore, chiamato a pronunciarsi sulla
responsabilità ex art. 570 del codice penale di un marito che non aveva
corrisposto alla moglie l'assegno temporaneo concessole dal Presidente del
tribunale a sensi del citato art. 708, terzo comma, non avrebbe potuto, in
funzione dell'accertamento del reato, sindacare la validità e l'esecutività
dell'ordinanza presidenziale e tanto meno revocarla o modificarla, dato che
avrebbe dovuto assumere codesta ordinanza come puro e semplice elemento di
fatto e quindi non operare alcuna indagine circa la legittimità costituzionale
delle norme già applicate per la sua emissione.
Della norma emergente dagli artt. 708,
terzo comma, e 707, primo comma, é infatti prevista l'applicazione da parte del
Presidente del tribunale; e quindi a questo, essendo la sua competenza di
natura giurisdizionale, e sempre che ritenga non soddisfatte le garanzie
dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, spetta di sollevare la relativa
questione.
E per ciò la Corte (che alla conclusione
ora indicata é pervenuta anche in precedente occasione, con sentenza n. 70 del
1970) non può non constatare l'evidente difetto di rilevanza per la
questione come sopra sollevata e dichiararne, conseguentemente e per tale
ragione, l'inammissibilità.
2. - Il pretore di Bordighera ha ritenuto
inoltre che si potesse dubitare circa la legittimità costituzionale dell'art.
570 del codice penale in relazione all'art. 145 del codice civile, sotto il
profilo che, disponendo quest'ultima norma che il marito ha un obbligo assoluto
di provvedere al mantenimento della moglie e che la moglie, invece, ha soltanto
l'obbligo di contribuire al mantenimento del marito, se questi non ha mezzi
sufficienti, solo il marito - sotto il profilo della violazione degli obblighi
di assistenza economico-finanziaria - potrebbe essere chiamato a rispondere del
delitto p. e p. dall'art. 570. E che per ciò si avrebbe una evidente ed
ingiustificata disparità di trattamento tra i coniugi a cagione della
differente condizione personale che violerebbe l'art. 29 della Costituzione.
La questione così posta deve dirsi
infondata.
A parte il fatto che é difficile vedere
come da quella premessa, e cioè dall'essere entrambi i coniugi reciprocamente
tenuti, sia pure a condizioni differenti, al mantenimento, si potesse pervenire
alla indicata conclusione, é preclusiva di ogni discorso circa l'opinione
espressa dal giudice a quo, la circostanza che con sentenza n.
133 del 1970 di questa
Corte, é stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale dell'art.
145 del codice civile e che conseguentemente ogni coniuge é obbligato a
mantenere l'altro coniuge solo se questi non ha mezzi sufficienti.
Risulta per ciò mancante la ragione che il
pretore ha richiamato a fondamento della sua denuncia.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 707, primo comma, e 708, terzo comma,
del codice di procedura civile, in riferimento all'art. 24, secondo comma,
della Costituzione, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara non fondata la questione
(sollevata con la stessa ordinanza) di legittimità costituzionale dell'art. 570
del codice penale in relazione all'art. 145 del codice civile, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12
gennaio 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 20 gennaio
1971.