SENTENZA N. 97
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 18, comma primo, della legge 2 aprile 1958, n. 377 (norme sul
riordinamento del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle
esattorie e ricevitorie delle imposte dirette), promosso con ordinanza emessa
il 12 gennaio 1968 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra
Stellano Vincenzo e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al
n. 46 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 120 dell'11 maggio 1968.
Visti gli atti di costituzione di Vincenzo
Stellano e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 marzo
1971 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio;
uditi gli avvocati Giuseppe Abbamonte e
Giuseppe Ciaramelli, per lo Stellano, ed il sostituto avvocato generale dello
Stato Cesare Soprano, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
1. - Con ordinanza del 29 gennaio 1965 -
emessa nel procedimento civile vertente tra il sig. Vincenzo Stellano e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale - il tribunale di Napoli sollevò
una questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, della
legge 2 aprile 1958, n. 377, nella parte in cui tale disposizione prescrive che
i versamenti volontari nell'assicurazione obbligatoria devono essere sospesi
per i periodi nei quali l'iscritto, a causa di un rapporto di lavoro in atto,
sia soggetto a forme sostitutive dell'assicurazione stessa.
In sede di valutazione della non manifesta
infondatezza della questione, il tribunale mise in evidenza che, a seguito
della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 16,
primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, pronunziata da questa Corte con
sentenza n. 35
del 1960, i lavoratori in genere possono versare contributi volontari
nell'assicurazione obbligatoria pur in costanza di altra forma di previdenza
sostitutiva, mentre per gli iscritti al fondo di previdenza per gli impiegati
dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette tale possibilità
é esclusa dalla disposizione impugnata: quest'ultima, di conseguenza, é fonte
di una disparità di trattamento violatrice dell'art. 3 della Costituzione.
Innanzi a questa Corte si costituirono, da
una parte, il sig. Vincenzo Stellano, che chiese l'accoglimento della
questione; dall'altra, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e, in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale
dello Stato, che conclusero per la non fondatezza della stessa.
La Corte con ordinanza n. 27 del
1967 dispose la restituzione degli atti al giudice a quo per il
riesame della rilevanza della questione.
2. - Il tribunale di Napoli, con ordinanza
del 12 gennaio 1968, ha rilevato che l'attore, iscritto nel fondo di previdenza
esattoriale, ha chiesto il riconoscimento del suo diritto alla prosecuzione
volontaria dell'assicurazione per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti e
che all'accoglimento di tale domanda l'INPS si é opposto facendo valere il
disposto dell'art. 18, primo comma, della legge 2 aprile 1958, n. 377: sicché
dalla decisione della relativa questione di legittimità costituzionale dipende
la definizione del giudizio di merito.
3. - La difesa dello Stellano - deduzioni
del 31 maggio 1968 e memoria del 10 marzo 1971 - osserva che i dipendenti
esattoriali hanno diritto ad un unico trattamento previdenziale obbligatorio,
perché nel sistema della legge n. 377 del 1958 il Fondo speciale di previdenza
e l'assicurazione generale concorrono a formare un'unica pensione complessiva
trattandosi in sostanza di un'unica assicurazione obbligatoria (il che é
dimostrato proprio dalla circostanza che il fondo per i dipendenti esattoriali
ha carattere integrativo e non sostitutivo), il problema ora da decidere non é
diverso da quello risolto da questa Corte con le sentenze n. 35 del
1960, n. 3
e n. 112 del
1963, con le quali, in definitiva, venne affermata la compatibilità della
prosecuzione nell'assicurazione volontaria con la titolarità di una
assicurazione obbligatoria. Ad avviso della difesa ai dipendenti esattoriali va
riconosciuto lo stesso diritto ora spettante agli altri lavoratori, con il che
non si determinerebbe affatto un regime di favore perché, in forza dell'art. 23
della stessa legge, anche in ipotesi di cumulo la pensione non potrebbe mai
eccedere il 63 per cento della retribuzione dell'ultimo mese di servizio.
Sulla base di tali considerazioni, la
difesa dello Stellano, che nella memoria 5 gennaio 1967 depositata nella prima
fase del giudizio di costituzionalità aveva chiesto la dichiarazione di
illegittimità costituzionale derivata dell'art. 57 della legge, conclude
chiedendo che siano dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. 18,
primo comma, e 57 della legge 2 aprile 1958, n. 377, "in quanto
impediscono ai dipendenti esattoriali di proseguire nei versamenti volontari
godendone l'intero beneficio in pendenza del rapporto di lavoro con le
rispettive esattorie e del relativo trattamento previdenziale".
4. - L'Avvocatura generale dello Stato,
intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri (atto
di deduzioni del 27 maggio 1968), riportandosi anche ai precedenti atti
difensivi, osserva che il caso disciplinato dal denunziato art. 18 é quello di
un dipendente di esattoria che, cessato da tale rapporto di impiego, sia stato
ammesso alla prosecuzione volontaria al fondo e successivamente abbia intrapreso
altra occupazione: poiché in forza dell'art. 16 della stessa legge la
prosecuzione volontaria al fondo é intimamente connessa con la prosecuzione
nell'assicurazione generale obbligatoria, l'art. 18 legittimamente dispone che
quest'ultima prosecuzione cessi quando il necessario collegamento fra fondo
integrativo ed assicurazione generale sia soddisfatto per effetto della normale
ripresa dei versamenti di legge relativi al nuovo rapporto.
L'Avvocatura conclude chiedendo che la
questione sia dichiarata non fondata.
5. - Nella pubblica udienza la difesa dello
Stellano e l'Avvocatura generale dello Stato hanno illustrato le rispettive
tesi e conclusioni.
Considerato
in diritto
1. - L'art. 18, primo comma, della legge 2
aprile 1958, n. 377, dispone che i versamenti volontari nell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti debbono essere
sospesi durante i periodi di tempo nei quali l'iscritto al "fondo di
previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle
imposte dirette" sia soggetto, per un rapporto di lavoro in atto,
all'assicurazione stessa o a forme sostitutive, nonché durante i periodi
riconosciuti utili, a norma di legge, per detta assicurazione.
Tale disposizione non viene denunciata dal
giudice a quo nel suo complesso, ma esplicitamente ed esclusivamente nella
parte concernente gli effetti preclusivi dei versamenti volontari che
discendono dalla soggezione dell'iscritto a "forme sostitutive"
dell'assicurazione generale; e la relativa questione di legittimità
costituzionale viene prospettata sotto il profilo della violazione del
principio di eguaglianza, giacché la norma impugnata negherebbe agli iscritti
al fondo quel diritto alla prosecuzione nei versamenti volontari che ai
lavoratori in genere viene riconosciuto, pur in costanza di iscrizioni a forme
sostitutive di assicurazione, in conseguenza della sentenza n. 35 del
1960 con la quale questa Corte dichiarò la parziale illegittimità
costituzionale dell'art. 16, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818.
2. - La questione, proposta nei termini
innanzi riferiti, é del tutto irrilevante per la decisione del giudizio a quo,
nel quale, come inequivocabilmente risulta dall'ordinanza di rimessione oltre
che dagli atti di causa, si controverte intorno alla pretesa di un attuale
dipendente esattoriale a continuare nei versamenti volontari nell'assicurazione
generale anche dopo la iscrizione nel fondo speciale disciplinato dalla legge
n. 377 del 1958.
Il tribunale di Napoli, sollecitato da
questa Corte (ordinanza
n. 27 del 1967) ad un rinnovato esame della rilevanza, ha ritenuto di
doverne confermare l'esito positivo sul presupposto che, avendo l'INPS eccepito
l'infondatezza della domanda dell'attore in base al disposto dell'art. 18 della
suddetta legge, non sia possibile decidere la causa senza la pregiudiziale
decisione della relativa questione di legittimità costituzionale. Ma così
ragionando il giudice a quo non ha espresso, come invece é necessario, un
proprio giudizio sulla rilevanza della questione, giacché questo richiede che,
quali che siano le allegazioni difensive delle parti, sia il giudice a valutare
la applicabilità di una determinata norma, della cui legittimità costituzionale
si dubiti, alla fattispecie concreta sottoposta alla sua decisione.
Ciò posto, é agevole constatare che il
concorso fra versamenti volontari nell'assicurazione obbligatoria ed iscrizione
al fondo degli esattoriali non trova la sua disciplina nel primo comma
dell'art. 18 della legge n. 377 del 1958 o, quanto meno, in quella parte di
esso che risulta specificamente denunziata. Ed infatti, anche se si volesse
ritenere che l'art. 18 non si limiti a regolare la posizione dell'iscritto al
fondo che, cessato il rapporto esattoriale, continui volontariamente la
contribuzione ai sensi dell'art. 16 ed intraprenda altra attività lavorativa
dipendente, sarebbe egualmente certo, ed ictu oculi rilevabile,
che la norma impugnata vieta il concorso fra versamenti volontari
nell'assicurazione generale e contemporanea soggezione a "forme
sostitutive" di essa: laddove é assolutamente indubitabile, in base a
quanto inequivocabilmente risulta dall'art. 2 n. 1 della legge, che il fondo di
previdenza per gli esattoriali non é "sostitutivo", sebbene
"integrativo" dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
3. - La questione sollevata dal tribunale
di Napoli deve essere pertanto dichiarata inammissibile per assoluto difetto di
rilevanza.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, perché irrilevante,
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma primo, della
legge 2 aprile 1958, n. 377, contenente "norme sul riordinamento del fondo
di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle
imposte dirette", sollevata dall'ordinanza indicata in epigrafe, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, "nella parte in cui prevede che
i versamenti volontari nell'assicurazione obbligatoria debbono essere sospesi
per i periodi nei quali l'iscritto, per un rapporto di lavoro in atto, é
soggetto a forme sostitutive dell'assicurazione stessa".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria l'11 maggio 1971.