Sentenza n. 97 del 1971
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SENTENZA N. 97

ANNO 1971

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma primo, della legge 2 aprile 1958, n. 377 (norme sul riordinamento del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette), promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1968 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Stellano Vincenzo e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 46 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120 dell'11 maggio 1968.

Visti gli atti di costituzione di Vincenzo Stellano e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1971 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio;

uditi gli avvocati Giuseppe Abbamonte e Giuseppe Ciaramelli, per lo Stellano, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Cesare Soprano, per il Presidente del Consiglio dei ministri.  

Ritenuto in fatto 

1. - Con ordinanza del 29 gennaio 1965 - emessa nel procedimento civile vertente tra il sig. Vincenzo Stellano e l'Istituto nazionale della previdenza sociale - il tribunale di Napoli sollevò una questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, della legge 2 aprile 1958, n. 377, nella parte in cui tale disposizione prescrive che i versamenti volontari nell'assicurazione obbligatoria devono essere sospesi per i periodi nei quali l'iscritto, a causa di un rapporto di lavoro in atto, sia soggetto a forme sostitutive dell'assicurazione stessa.

In sede di valutazione della non manifesta infondatezza della questione, il tribunale mise in evidenza che, a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 16, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, pronunziata da questa Corte con sentenza n. 35 del 1960, i lavoratori in genere possono versare contributi volontari nell'assicurazione obbligatoria pur in costanza di altra forma di previdenza sostitutiva, mentre per gli iscritti al fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette tale possibilità é esclusa dalla disposizione impugnata: quest'ultima, di conseguenza, é fonte di una disparità di trattamento violatrice dell'art. 3 della Costituzione.

Innanzi a questa Corte si costituirono, da una parte, il sig. Vincenzo Stellano, che chiese l'accoglimento della questione; dall'altra, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, che conclusero per la non fondatezza della stessa.

La Corte con ordinanza n. 27 del 1967 dispose la restituzione degli atti al giudice a quo per il riesame della rilevanza della questione.

2. - Il tribunale di Napoli, con ordinanza del 12 gennaio 1968, ha rilevato che l'attore, iscritto nel fondo di previdenza esattoriale, ha chiesto il riconoscimento del suo diritto alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti e che all'accoglimento di tale domanda l'INPS si é opposto facendo valere il disposto dell'art. 18, primo comma, della legge 2 aprile 1958, n. 377: sicché dalla decisione della relativa questione di legittimità costituzionale dipende la definizione del giudizio di merito.

3. - La difesa dello Stellano - deduzioni del 31 maggio 1968 e memoria del 10 marzo 1971 - osserva che i dipendenti esattoriali hanno diritto ad un unico trattamento previdenziale obbligatorio, perché nel sistema della legge n. 377 del 1958 il Fondo speciale di previdenza e l'assicurazione generale concorrono a formare un'unica pensione complessiva trattandosi in sostanza di un'unica assicurazione obbligatoria (il che é dimostrato proprio dalla circostanza che il fondo per i dipendenti esattoriali ha carattere integrativo e non sostitutivo), il problema ora da decidere non é diverso da quello risolto da questa Corte con le sentenze n. 35 del 1960, n. 3 e n. 112 del 1963, con le quali, in definitiva, venne affermata la compatibilità della prosecuzione nell'assicurazione volontaria con la titolarità di una assicurazione obbligatoria. Ad avviso della difesa ai dipendenti esattoriali va riconosciuto lo stesso diritto ora spettante agli altri lavoratori, con il che non si determinerebbe affatto un regime di favore perché, in forza dell'art. 23 della stessa legge, anche in ipotesi di cumulo la pensione non potrebbe mai eccedere il 63 per cento della retribuzione dell'ultimo mese di servizio.

Sulla base di tali considerazioni, la difesa dello Stellano, che nella memoria 5 gennaio 1967 depositata nella prima fase del giudizio di costituzionalità aveva chiesto la dichiarazione di illegittimità costituzionale derivata dell'art. 57 della legge, conclude chiedendo che siano dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. 18, primo comma, e 57 della legge 2 aprile 1958, n. 377, "in quanto impediscono ai dipendenti esattoriali di proseguire nei versamenti volontari godendone l'intero beneficio in pendenza del rapporto di lavoro con le rispettive esattorie e del relativo trattamento previdenziale".

4. - L'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri (atto di deduzioni del 27 maggio 1968), riportandosi anche ai precedenti atti difensivi, osserva che il caso disciplinato dal denunziato art. 18 é quello di un dipendente di esattoria che, cessato da tale rapporto di impiego, sia stato ammesso alla prosecuzione volontaria al fondo e successivamente abbia intrapreso altra occupazione: poiché in forza dell'art. 16 della stessa legge la prosecuzione volontaria al fondo é intimamente connessa con la prosecuzione nell'assicurazione generale obbligatoria, l'art. 18 legittimamente dispone che quest'ultima prosecuzione cessi quando il necessario collegamento fra fondo integrativo ed assicurazione generale sia soddisfatto per effetto della normale ripresa dei versamenti di legge relativi al nuovo rapporto.

L'Avvocatura conclude chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

5. - Nella pubblica udienza la difesa dello Stellano e l'Avvocatura generale dello Stato hanno illustrato le rispettive tesi e conclusioni.

Considerato in diritto 

1. - L'art. 18, primo comma, della legge 2 aprile 1958, n. 377, dispone che i versamenti volontari nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti debbono essere sospesi durante i periodi di tempo nei quali l'iscritto al "fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette" sia soggetto, per un rapporto di lavoro in atto, all'assicurazione stessa o a forme sostitutive, nonché durante i periodi riconosciuti utili, a norma di legge, per detta assicurazione.

Tale disposizione non viene denunciata dal giudice a quo nel suo complesso, ma esplicitamente ed esclusivamente nella parte concernente gli effetti preclusivi dei versamenti volontari che discendono dalla soggezione dell'iscritto a "forme sostitutive" dell'assicurazione generale; e la relativa questione di legittimità costituzionale viene prospettata sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, giacché la norma impugnata negherebbe agli iscritti al fondo quel diritto alla prosecuzione nei versamenti volontari che ai lavoratori in genere viene riconosciuto, pur in costanza di iscrizioni a forme sostitutive di assicurazione, in conseguenza della sentenza n. 35 del 1960 con la quale questa Corte dichiarò la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 16, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818.

2. - La questione, proposta nei termini innanzi riferiti, é del tutto irrilevante per la decisione del giudizio a quo, nel quale, come inequivocabilmente risulta dall'ordinanza di rimessione oltre che dagli atti di causa, si controverte intorno alla pretesa di un attuale dipendente esattoriale a continuare nei versamenti volontari nell'assicurazione generale anche dopo la iscrizione nel fondo speciale disciplinato dalla legge n. 377 del 1958.

Il tribunale di Napoli, sollecitato da questa Corte (ordinanza n. 27 del 1967) ad un rinnovato esame della rilevanza, ha ritenuto di doverne confermare l'esito positivo sul presupposto che, avendo l'INPS eccepito l'infondatezza della domanda dell'attore in base al disposto dell'art. 18 della suddetta legge, non sia possibile decidere la causa senza la pregiudiziale decisione della relativa questione di legittimità costituzionale. Ma così ragionando il giudice a quo non ha espresso, come invece é necessario, un proprio giudizio sulla rilevanza della questione, giacché questo richiede che, quali che siano le allegazioni difensive delle parti, sia il giudice a valutare la applicabilità di una determinata norma, della cui legittimità costituzionale si dubiti, alla fattispecie concreta sottoposta alla sua decisione.

Ciò posto, é agevole constatare che il concorso fra versamenti volontari nell'assicurazione obbligatoria ed iscrizione al fondo degli esattoriali non trova la sua disciplina nel primo comma dell'art. 18 della legge n. 377 del 1958 o, quanto meno, in quella parte di esso che risulta specificamente denunziata. Ed infatti, anche se si volesse ritenere che l'art. 18 non si limiti a regolare la posizione dell'iscritto al fondo che, cessato il rapporto esattoriale, continui volontariamente la contribuzione ai sensi dell'art. 16 ed intraprenda altra attività lavorativa dipendente, sarebbe egualmente certo, ed ictu oculi rilevabile, che la norma impugnata vieta il concorso fra versamenti volontari nell'assicurazione generale e contemporanea soggezione a "forme sostitutive" di essa: laddove é assolutamente indubitabile, in base a quanto inequivocabilmente risulta dall'art. 2 n. 1 della legge, che il fondo di previdenza per gli esattoriali non é "sostitutivo", sebbene "integrativo" dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

3. - La questione sollevata dal tribunale di Napoli deve essere pertanto dichiarata inammissibile per assoluto difetto di rilevanza. 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara inammissibile, perché irrilevante, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma primo, della legge 2 aprile 1958, n. 377, contenente "norme sul riordinamento del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette", sollevata dall'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, "nella parte in cui prevede che i versamenti volontari nell'assicurazione obbligatoria debbono essere sospesi per i periodi nei quali l'iscritto, per un rapporto di lavoro in atto, é soggetto a forme sostitutive dell'assicurazione stessa".  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1971.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria l'11 maggio 1971.