SENTENZA N. 65
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 414, ultimo comma, del codice Penale, promosso con
ordinanza emessa il 23 novembre 1968 dal giudice istruttore del tribunale di
Rovigo nel procedimento penale a carico di Traniello Leobaldo Giovanni e Milan
Paolo, iscritta al n. 261 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 29 gennaio 1969.
Visto l'atto d'intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 28
gennaio 1970 il Giudice relatore Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato generale
dello Stato Franco Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
Il giudice istruttore presso il
tribunale di Rovigo, richiesto dal p .m. di emettere decreto di archiviazione
nei confronti di Leobaldo Giovanni Traniello e di Paolo Milan, imputati di
apologia di delitto per aver giustificato il reato di disobbedienza per cui
tale Bellettato era stato denunziato alla procura militare di Torino (art. 173
c.p.m.p.), respingeva l'istanza, disponendo l'ulteriore corso del procedimento.
Il giudice procedente osservava che
nell'articolo "L'obiettore di coscienza" a firma del Traniello, erano
contenute frasi di apprezzamento della condotta degli obiettori di coscienza,
(quale "... forse, oggi é prematuro abolire l'obbligo del servizio
militare; ma per questo é anche preziosa la presenza di coloro che, a costo di
pagare di persona, portano avanti l'idea che un giorno bisognerà farne a meno
se ci si vorrà considerare ancora popoli civili ") che, secondo una certa
interpretazione potevano essere sufficienti ad integrare gli estremi del reato
previsto nell'ultimo comma dell'art. 414 del codice penale.
Sollevata dal difensore questione di
legittimità costituzionale della norma incriminatrice, per contrasto con l'art.
21, primo comma, della Costituzione che garantisce il diritto di libera
manifestazione del pensiero, il giudice a quo, ritenendo la questione rilevante
e non manifestamente infondata, rimetteva gli atti del giudizio alla Corte
costituzionale.
Con atto depositato il 18 febbraio
1969 interveniva in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
rappresentata dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi
l'infondatezza della questione proposta.
Osserva l'Avvocatura che l'art. 21
della Costituzione non pone in essere un diritto illimitato, tanto vero che la
Corte costituzionale ha riconosciuto che operano in senso limitativo, oltre la
tutela del buon costume, espressamente richiamata, l'esigenza di impedire
turbamenti dell'ordine pubblico, il cui mantenimento costituisce una finalità
immanente nel sistema (sentenze n. 87 del
1966 e 19
del 1962).
In secondo luogo, osserva
l'Avvocatura, anche ad aderire alla più rigorosa interpretazione dell'art. 414,
ultimo comma, del codice penale, l'apologia di delitto si riferisce sempre ad
un concreto determinato avvenimento del passato, onde non può concernere la
libera critica al sistema o alle sue singole norme. Mentre, dunque, la
manifestazione del puro pensiero, scientifico, religioso, politico, ecc.,
tutelata dal principio costituzionale invocato, rimane del tutto estranea alla
norma incriminatrice denunciata, questa punisce soltanto l'elogio del singolo
fatto storico vietato penalmente, per la possibilità dell'evento turbativo
dell'ordine pubblico che ne deriva immancabilmente.
Considerato in diritto
La questione sottoposta all'esame
della Corte é la seguente: se l'art. 414, ultimo comma, del codice penale,
colpendo la pubblica apologia di ogni delitto, non possa, in talune ipotesi,
costituire ingiusto impedimento alla libertà di manifestare il proprio
pensiero; libertà fondamentale garantita a tutti, senza distinzione di modi e
di materia, dall'art. 21, primo comma, della Costituzione.
Il denunciato contrasto non
sussiste, ove dell'art. 414, ultimo comma, del codice penale si dia corretta
interpretazione.
Ogni ordinamento statuale prevede e
indica i mezzi per mutare le leggi penali quando esse appaiono non più
rispondenti al comune sentimento della giustizia. Non solo, quindi, i regimi
autoritari, ma altresì quelli liberali, democratici, popolari hanno sempre
preveduto e prevedono il reato d'apologia del delitto, già contemplato
nell'art. 247 del codice penale italiano del 1889.
L'art. 414, ultimo comma, del codice
penale non limita in alcun modo la critica della legislazione o della
giurisprudenza, né l'attività propagandistica di singoli, partiti, movimenti,
gruppi, diretta a promuovere la deletio
di qualsiasi norma incriminatrice, anche nel momento in cui essa viene
applicata in concreto. Né costituisce reato d'apologia l'affermare che fatti
preveduti dalla legislazione vigente come delitti hanno, o possono avere,
soggettivamente od oggettivamente positivo contenuto morale o sociale: che l'autore
di un reato possa aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale
é riconosciuto del resto dall'art. 62 n. 1 del codice penale.
Diversa dalla critica alla legge,
dalla propaganda per il suo aggiornamento, dal giudizio favorevole sui moventi
dell'autore, che sono tutte lecite manifestazioni di pensiero, é la pubblica
apologia diretta, e idonea, a provocare la violazione delle leggi penali.
Plaudire a fatti che l'ordinamento
giuridico punisce come delitto e glorificarne gli autori é da molti considerata
una ipotesi di istigazione indiretta: certo é attacco contro le basi stesse di
ogni immaginabile ordinamento apologizzare il delitto come mezzo lodevole per
ottenere l'abrogazione della legge che lo prevede come tale. Non sono
concepibili, infatti, libertà e democrazia se non sotto forma di obbedienza
alle leggi che un popolo libero si dà liberamente e può liberamente mutare.
L'apologia punibile ai sensi
dell'art. 414, ultimo comma, del codice penale non é, dunque, la manifestazione
di pensiero pura e semplice, ma quella che per le sue modalità integri
comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti.
Si vuole ricordare, a chiarimento,
che la libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21, primo
comma, della Costituzione, trova i suoi limiti non soltanto nella tutela del
buon costume, ma anche nella necessità di proteggere altri beni di rilievo
costituzionale e nell'esigenza di prevenire e far cessare turbamenti della
sicurezza pubblica, la cui tutela costituisce una finalità immanente del
sistema (sentenze
n. 19 dell'8 marzo 1962, n. 87 del 6 luglio
1966, n. 84
del 2 aprile 1969).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di
cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 414,
ultimo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 21, primo
comma, della Costituzione, dal giudice istruttore presso il tribunale di
Rovigo, con ordinanza 23 novembre 1968.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23
aprile 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 4
maggio 1970.